Cosa cambia nella regolamentazione degli agrofarmaci. Regolamento (CE) 1272/2008 – CLP .
Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele
Il Regolamento CLP è entrato in vigore nella Comunità Europea il 20 gennaio 2009 ed è diretto a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele, inclusi biocidi e agrofarmaci, indipendentemente dal loro quantitativo.
Detto Regolamento allinea a livello europeo i criteri di classificazione del Sistema Globale GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) delle Nazioni Unite, ed ha come obiettivo l’armonizzazione dei criteri e delle norme relative ad etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. La legislazione identifica pertanto, secondo quali criteri ogni sostanza o miscela deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche (chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche), al fine di individuarne le potenziali pericolosità per l’uomo e per l’ambiente. Alla luce di questa nuova regolamentazione, fino al 31 maggio 2017 è consentito l’utilizzo delle scorte degli agrofarmaci già immessi sul mercato al 1° giugno 2015, con etichettatura ancora conforme alla vecchia normativa. Per questo motivo potranno quindi essere presenti nel circuito commerciale, per lo stesso prodotto, confezioni con etichetta conforme alla vecchia normativa DPD (Direttiva Preparati pericolosi) e confezioni con etichetta conforme al nuovo regolamento CLP.
Dal 1°Giugno 2017 si potranno vendere solo prodotti con etichetta (CLP) in quanto il regolamento sarà pienamente
applicato e tutti i prodotti fitosanitari dovranno essere imballati ed etichettati secondo i nuovi requisiti. Potranno però essere utilizzate le confezioni di prodotto giacenti presso il proprio magazzino, etichettate ed imballate con vecchia direttiva DPD purché risultino prodotte in data antecedente al 31/05/2015 e l’utilizzatore sia in possesso di Schede Di Sicurezza recanti riferimenti, pittogrammi, avvertenze, nomi chimici, indicazioni di pericolo, informazioni tossicologiche, disposizioni speciali, ecc. unicamente conformi al nuovo regolamento.
Nel caso di controlli da parte degli organi preposti sarà necessario poter dimostrare che l’acquisto delle proprie giacenze è anteriore al 31 maggio 2017, tramite esibizione di fatture di acquisto e disponibilità di etichetta e schede di sicurezza aggiornate alla nuova normativa.
Nel caso l’agricoltore sia Datore di Lavoro, a tutela dei lavoratori agricoli da lui dipendenti ed ai fini di una valutazione dei rischi legata a trasporto, stoccaggio e smaltimento delle confezioni oltre alla gestione degli eventuali reflui di prodotto, egli è tenuto a munirsi dell’etichetta aggiornata e della nuova scheda di sicurezza, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
Gli elementi fondamentali per la nuova etichettatura sono: · Pittogramma di pericolo: composizione grafica comprendente un simbolo e un bordo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione; · Avvertenza: parola che indica il grado relativo del pericolo, con dicitura “ATTENZIONE”, per le categorie di minore entità e “PERICOLO”, per le categorie di maggiore entità; · Indicazione di pericolo: frase attribuita ad una classe e categoria di pericolo, ne descrive la natura e, se del caso, il suo grado. Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da tre numeri. L’Unione europea si è riservata di inserire codici di pericolo supplementari. · Consiglio di prudenza: frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione a una sostanza o miscela pericolosa. Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri. · Informazioni supplementari: Informazioni che forniscono ulteriori precisazioni ad integrazione di quelle derivanti dal CLP.
Per acquisto, vendita ed utilizzo di tutti gli agrofarmaci ad uso professionale si conferma l’obbligatorietà del certificato di abilitazione (“cosiddetto patentino”), indipendentemente dalla loro classificazione.
Si invitano tutti gli interessati a valutare le giacenze di magazzino e consultare il proprio rivenditore
di fiducia.
(S. Casini)