CORONAVIRUS – sorveglianza sanitaria – attivazione servizio INAIL..

Come noto, fino alla cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, è vigente l’obbligo di istituire una sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, vuoi in relazione all’età o in rapporto alla condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, ovvero qualora il lavoratore sia interessato da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

L’INAIL, con effetto dal 1 luglio 2020, ha dato corso ed attivato (ex art. 83 del D.L. 34/2020), in ordine al predetto obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori “fragili”, il servizio per richiedere le visite mediche.

La norma considera tale sorveglianza sanitaria inerente unicamente al Covid-19, esonerando i medici competenti da specifici adempimenti; in specie si osserva come un parere di inidoneità alla mansione derivante dal rischio Covid-19 non potrà giustificare il recesso datoriale dal contratto di lavoro, derogandosi quindi le regole ordinarie.

 

La predetta sorveglianza sanitaria eccezionale si potrà estrinsecare in concreto mediante:

  • l’attività ordinaria del medico competente se già nominato in azienda;
  • la nomina di un medico competente per il periodo emergenziale;
  • la richiesta ai servizi territoriali di INAIL.

 

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale resa dall’INAIL consiste nella effettuazione di una visita medica sui predetti lavoratori “fragili” ovvero sui lavoratori che, in ragione delle oggettive condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

 

L’intervento INAIL in commento, in assenza del previsto, ma non ancora emesso, decreto interministeriale, ha comunque fissato le tariffe per le prestazioni di sorveglianza sanitaria eccezionale, in via provvisoria, stabilendo un costo per il servizio di 50,85.

 

La procedura prevista contempla:

  • la richiesta da parte del datore di lavoro,
  • la individuazione del medico più vicino al domicilio del lavoratore,
  • la formulazione, all’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, di un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza e la indicazioni di eventuali misure preventive aggiuntive o di modalità organizzative idonee a garantire il contenimento del contagio,
  • l’invio del parere conclusivo sopra descritto al datore di lavoro richiedente
  • la trasmissione al datore di lavoro richiedente l’intervento sanitario di un avviso concernente la emissione della relativa fattura in esenzione da IVA per il pagamento del servizio effettuato.

 

Per approfondimenti si veda la Circolare del Direttore Generale INAIL prot. 312 del 27 maggio 2020 ovvero il sito istituzionale https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html

(M. Mazzanti)