CORONAVIRUS – Pubblicato l’elenco dei DPI e delle mascherine chirurgiche validate.

Per fronteggiare sui luoghi di lavoro l’emergenza sanitaria, l’articolo 16 del D.L. 18/2020 “Cura Italia” in via di approvazione al Parlamento prevede, fino al 31 luglio 2020 (termine indicato per la fine dell’emergenza), nel nostro paese, per i lavoratori che nello svolgimento della prestazione siano impossibilitati a mantenere da altri lavoratori o soggetti comunque presenti sul posto di lavoro, la distanza di un metro, è previsto l’uso delle mascherine; sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del D.Lgs 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

 

Peraltro sempre sino al prossimo 31 luglio è consentito l’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. Si rammento peraltro che, con Ordinanza 9 aprile 2020, viene consentita la vendita di dispositivi di protezione individuale DPI nelle farmacie italiane, anche in assenza degli imballaggi di riferimento; la stessa ordinanza prescrive che la vendita anche di un solo dispositivo DPI senza imballaggi di riferimento deve avere un prezzo inferiore o pari all’importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella scatola.

 

In questi giorni l’INAIL ha pubblicato (il 23 aprile) un primo elenco di Dispositivi di protezione individuale – D PI validati, in deroga alle vigenti disposizioni, sulla base delle previsioni speciali dell’articolo 15 del D.L. 18/2020; per parte sua analogamente l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato (il 22 aprile) un primo elenco di mascherine chirurgiche validate in deroga alle vigenti disposizioni, sempre sulla base del richiamato articolo 15 del D.L. 18/2020.

 

 

Tale articolo infatti ha previsto, per ovviare alle strette discipline vigenti in via ordinaria, Una procedura di certificazione dei citati presidi e prodotti in particolare modificando la tempistica confermando viceversa gli standard tecnici e di qualità; la procedura si conclude con un parere dell’ INAIL in relazione ai DPI e con un parere dell’ISS per quanto riguarda le mascherine.

 

La validazione in deroga consente pertanto l’immissione in commercio di DPI e mascherine.

 

Nell’elenco dei Dispositivi di protezione individuale DPI, validati dall’ INAIL, sono riportati, anche con riproduzione fotografica, i dispositivi suddividendo i prodotti, i produttori, gli importatori, la Regione/Nazione.

 

Nell’elenco licenziato dall’Istituto superiore di sanità – ISS, con il quale si è aggiornato il processo di validazione, sono indicati per ogni produttore gli estremi della autorizzazione definitiva, per ciascun prodotto, alla produzione, commercializzazione e utilizzo secondo le specifiche dichiarate ed indicate dal produttore.

 

Nel sito internet istituzionale dell’INAIL sono presenti tutte le documentazioni ed informazioni utili in materia riferiti anche all’uso conforme dei dispositivi di protezione individuali.

(M. Mazzanti)