Cooperative – modificato il sistema dei controlli.

Cooperative – modificato il sistema dei controlli.

La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato in modo significativo le regole per l’amministrazione delle società cooperative. Le nuove norme, contenute nell’art. 1, comma 936, della citata legge, sono state pensate dal legislatore “al fine di contrastare l’evasione fiscale e agevolare l’accertamento e la riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente”. In particolare, la modifica delle norme previgenti sanciscono che, ferme le norme di carattere penale, gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall’albo nazionale degli enti cooperativi, nonché con il successivo provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità, con devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici. Sempre al fine di rafforzare la vigilanza ed i controlli si prevede che gli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dal codice civile, in relazione alla perdita dei requisiti inerenti la mutualità prevalente, è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo dovuto. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato, entro trenta giorni, dal Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle Entrate.

Molto importanti le modifiche apportate in materia di amministrazione della società cooperativa. La nuova legge prevede che l’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. In buona sostanza, con la modifica di cui si è riferito è esclusa la possibilità di nominare un amministratore unico nelle società cooperative, ciò per favorire il contrasto alle c.d. false cooperative. La norma tende a responsabilizzare i soci della cooperativa verso la formazione del processo decisionale, con lo scopo di evitare che la gestione sociale sia affidata ad un solo amministratore, onde contrastare comportamenti elusivi e negatori del fine mutualistico. La nuova norma si applica anche alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiori a venti ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, per tali enti è poi previsto che gli amministratori non possano essere nominati per più di tre esercizi. La norma ancora prevede che, qualora vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l’autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

(M. Mazzanti)