Contributi Agroambientali 2018.
A quanti interessati ricordiamo che a breve apriranno i bandi relativi alle misure agro-ambientali ad esclusione dell’operazione 10.1.01 (agricoltura integrata). Le domande di sostegno/adesione vanno protocollate entro il 31 gennaio 2018 e a seguito dell’assegnazione del punteggio e dell’approvazione della graduatoria verranno compilate entro il 15 maggio le domande di pagamento.
Operazione 10.1.02
Il tipo di operazione fornisce un sostegno annuale per l’utilizzazione agronomica dei liquami di allevamento e del digestato da impianti di digestione anaerobica, che prevedano tecniche volte al contenimento dell’emissione di ammoniaca (NH3) in atmosfera. Possono usufruire degli aiuti previsti per questo tipo di operazione gli imprenditori agricoli che utilizzano tecniche di distribuzione dei liquami a basso impatto, ovvero le tecniche di distribuzione che riducono il rilascio dell’azoto ammoniacale di seguito elencate: · Prati permanenti e arativi con colture alte meno di 30 cm – spargimento a raso in strisce; · Prati permanenti – spargimento con scarificazione; · Prati permanenti – iniezione poco profonda (solco aperto); · Soprattutto prati permanenti, arativi – iniezione profonda (solco chiuso); · Arativi – spargimento a raso in strisce con incorporazione immediata. Le informazioni relative alle date di intervento, alle quantità di effluente distribuita, alle attrezzature utilizzate devono essere registrate nella scheda di registrazione delle fertilizzazioni. E’ richiesto, inoltre, che il percorso effettuato dalle macchine sia documentato dal tracciato GPS o in alternativa deve comunicato all’autorità di gestione (STACP), con almeno tre giorni di anticipo, il luogo ed il tipo di distribuzione che si intende eseguire. Non potranno beneficiare di tale misura gli allevamenti in AIA già soggetti all’obbligo di effettuare spandimenti a bassi impatto. Per la misura è concesso un aiuto annuale pari a 100,00 €/Ha.
Operazione 10.1.03
L’ operazione incentiva una gestione agronomica che prevede l’apporto di ammendanti per controbilanciare la tendenza alla riduzione di sostanza organica nei terreni, ridurre i fenomeni erosivi e aumentare la ritenzione idrica dei suoli. Gli impegni consistono in:
Apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili. Gli ammendanti commerciali utilizzabili sono: letame, letame artificiale, ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante torboso composto. Tra le frazioni palabili assimilate al letame sono utilizzabili: lettiere esauste, materiali palabili ottenuti col trattamento di separazione della frazione solida dei liquami, effluenti sottoposti a trattamento di compostaggio.
Le superfici oggetto d’impegno devono essere fissate nel primo anno d’impegno e devono rimanere tali per l’intero quinquennio.
La quantità di ammendante distribuita ed incorporata al terreno sulle superfici ad impegno deve essere uguale o superiore a 2,5 t di sostanza secca/ettaro per anno. Nelle singole distribuzioni occorre rispettare i limiti quantitativi massimi stabiliti dai Disciplinari di produzione integrata.
Piano di fertilizzazione analitico Il fabbisogno in elementi nutritivi delle colture deve essere definito utilizzando i metodi di calcolo previsti nei Disciplinari di Produzione integrata. E’ quindi richiesta la conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche del terreno. Gli apporti di azoto non possono comunque mai superare i limiti di massima applicazione standard (MAS) di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 28/11/2011.
Impiego di concimi minerali Con l’impiego dei concimi minerali non è possibile coprire più del 60% del fabbisogno in azoto della coltura.
Registrazione schede È obbligatorio compilare le schede di registrazione delle fertilizzazioni e quella del magazzino dei fertilizzanti La misura è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale.
Possono usufruire dell’aiuto: – le imprese agricole con indirizzo produttivo vegetale che non svolgano quindi attività di allevamento o gestiscano impianti di digestione anaerobica.
Non possono usufruire dell’aiuto: – i terreni in possesso alle aziende con indirizzo vegetale che sono dati in concessione a terzi per lo spandimento di reflui d’allevamento o di digestato; – le imprese con terreni caratterizzati da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle classi di dotazione scarsa o normale secondo la griglia riportata nei Disciplinari di Produzione integrata. L’aiuto concesso sotto forma di pagamento annuale è pari a 180€/ha.
Operazione 10.1.04
Il tipo di operazione fornisce un sostegno annuale per compensare i costi aggiuntivi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni di gestione per l’introduzione dell’agricoltura conservativa, rispetto a quella convenzionale. Le tecniche di gestione conservativa possono limitare l’erosione dei suoli agricoli di collina. Possono beneficiare dell’ operazione le aziende che per un periodo di 6 anni rispetteranno i seguenti impegni di base: · introduzione della non lavorazione sui seminativi; · semina diretta o lavorazione a bande; · i residui colturali devono essere lasciati in campo; · divieto di ristoppio. Il valore del sostegno finanziario è pari a 250 €/anno per ettaro di superficie sotto impegno.
Operazione 10.1.05
Il tipo di operazione fornisce un sostegno alla zootecnia per la salvaguardia delle razze autoctone. Gli aiuti sono corrisposti per UBA a compensazione dei minori redditi derivanti dall’allevamento di razze locali minacciate di erosione genetica rispetto alle razze standard. Possono beneficiare della misura gli imprenditori agricoli che allevano nel territorio regionale per almeno 5 anni animali di razze autoctone a rischio di abbandono regolarmente iscritti al rispettivo libro genealogico. L’aiuto concesso sotto forma di pagamento annuale è pari a 200 euro per UBA.
Operazione 10.1.06
Il tipo di operazione sostiene la coltivazione delle varietà iscritte al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie della regione Emilia Romagna. Le superfici indicate nella domanda di aiuto devono essere mantenute per tutta la durata dell’impegno. L’aiuto erogato annualmente è pari a :- 600 €/ha per le colture annuali; – 900 €/ha per le colture perenni.
Operazione 10.1.07
La misura promuove la biodiversità, favorendo interventi finalizzati alla tutela della fauna e flora selvatiche. Gli agricoltori aderenti alla misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla presentazione delle domanda di aiuto i seguenti impegni: · mantenimento della praticoltura estensiva con particolare riferimento ai prati polifiti storicamente presenti in pianura; · non impiego di concimi, fitofarmaci e digestati; · carico di bestiame pascolante inferiore a 1 UBA/HA; · effettuare almeno un sfalcio all’anno in collina e almeno 2 sfalci in pianura (per superfici non pascolate); · obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio entro 2 settimane dalla data di sfalcio; · mantenere efficiente la rete scolante e quella di irrigazione per scorrimento superficiale in pianura; · tenere apposita scheda dove annotare le operazioni tecniche eseguite e i turni di pascolamento. E’ previsto un aiuto annuale pari a 150 €/ha.
Operazione 10.1.09
Il tipo di operazione tutela la biodiversità in pianura mediante interventi finalizzati alla conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare, siepi e/o boschetti, stagni, laghetti, maceri, risorgive e fontanili. Sono ammissibili: costo per mancato reddito annuale o mancato margine lordo medio; costi aggiuntivi per le manutenzioni/gestione annuali; costi di transizione, nel limite del 5% rispetto ai costi complessivi. Il tipo di operazione ha una durata di 10 anni. Gli interventi sono rivolti agli imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative. Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno di pianura è pari a: • 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti; • 0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili. Il pagamento è corrisposto fino a un’estensione massima pari al 20% della Sau aziendale (rientrano anche le superfici ritirate dalla produzione per artt. 22, 23 e 24 del Reg. Ue n. 1257/99, art. 39 del Reg. Ue n. 1698/05 e art. 28 del Reg. Ue n. 1305/2013, così come definite a “seminativo” dall’art. 4, lettera f) del Reg. Ue n. 1307/2013).
Operazione 10.1.10 – Il tipo di operazione promuove la biodiversità in pianura e ammette aiuti a copertura dei seguenti costi: mancato margine lordo medio, manutenzioni/gestioni annuali, transazione (nel limite dell’8% rispetto ai costi complessivi). La durata è di 20 anni e prevede impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per due sottotipi di operazione:
1) F1 – Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, a loro volta suddivisi in:
– prati umidi – superficie a seminativo sommersa, anche parzialmente(almeno il 50% della superficie impegnata);
– complessi macchia-radura (formazioni vegetali arboreo/arbustate su almeno il 30% della superficie).
2) F2 – Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico (presenza di alberi e arbusti su almeno il 30% della SII, e almeno il 50% della SII deve essere investito a prato).
I beneficiari degli aiuti sono gli imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative;
L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.
Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a:
1.500 €/ettaro per superfici di pianura per la gestione di prati umidi;
1.000 €/ettaro per le tipologie di intervento superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura
1.000 €/ettaro per la tipologia F2;
Superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia-radura 500 €/ettaro si ricorda che per le zone collinari e montane non sono ammessi nuovi impegni bensì esclusivamente rinnovi di impegni.
Operazione 11.1.01 e 11.2.01
Possono usufruire degli aiuti previsti gli “Agricoltori Attivi”, regolarmente iscritti all’anagrafe delle aziende agricole e muniti di un regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario. Le imprese aderenti devono essere notificate, per tutto il periodo di impegno, al regime di controllo e certificazione biologica (Reg. CE n.834/2007). Gli aiuti erogati sono diversificati per:
- Conversione a pratiche e metodi biologici (11.1.01): nel caso di imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni;
- Mantenimento pratiche e metodi biologici (11.2.01); nel caso di imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da oltre 3 anni. Le aziende aderenti si impegnano ad applicare i tipi di operazione per 5 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2018, e devono essere condotte e notificate al sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica entro tale data con le seguenti precisazioni: ® La mancata prima notifica aziendale al sistema di controllo entro il 30 gennaio 2018 determina la completa inammissibilità della domanda;
® La mancata variazione della notifica con la completa indicazione delle superfici e degli allevamenti entro il 30 gennaio 2018, determina l’inammissibilità al sostegno delle superfici e degli allevamenti non notificati. Oltre alle tecniche di gestione “BIO”, le Misure 11.1.01 e 11.1.02 richiedono l’utilizzo di macchine irroratrici con taratura effettuata entro 5 anni presso gli appositi centri autorizzati dalla Regione.
Gli interessati possono contattare i propri uffici di riferimento per maggiori informazioni.
(A. Caprara)