Contratti operai agricoli: cala il gelo sui rinnovi.
Da alcuni mesi, in tutta l’Italia, sono in corso le trattative per il rinnovo dei contratti provinciali di lavoro scaduti ormai dal dicembre 2015. Nei giorni scorsi si è abbattuta sulla tornata contrattuale il ciclone del c.d. “caporalato”. Come si ricorderà, molti commentatori avevano sottolineato la pesante previsione normativa prevista dal disegno di legge, come approvato dal Senato, soprattutto in tema di “sfruttamento” del lavoro. Molte voci si erano, poi, levate dal mondo imprenditoriale. Confagricoltura, ad esempio, aveva giustamente sottolineato alcune carenze normative, pur attestando la condivisione da parte del mondo agricolo datoriale (e quindi anche di Coldiretti e C.I.A.) degli obiettivi fondanti la lotta al “caporalato”, poiché foriero di allarme sociale e concorrenza sleale tra le aziende. In particolare, Palazzo della Valle aveva suggerito modifiche alla norma di cui al proposto art. 603 bis del codice penale, nella parte in cui da un lato individua la fattispecie criminosa dello sfruttamento del lavoro in modo del tutto indipendente rispetto all’intermediazione illecita, e dall’altro individua degli indici di sfruttamento non sempre idonei a definire correttamente l’ipotesi di reato (sfruttamento del lavoro). Secondo Confagricoltura gli indici di sfruttamento, che sono alternativi tra loro (basta che ne ricorre uno solo), sono basati anche su violazioni lievi e meramente formali di normative legali e contrattuali in materia di igiene e sicurezza, orario di lavoro e retribuzione, così come si potrebbe configurare il reato di sfruttamento del lavoro – con le conseguenze sanzionatorie previste (reclusione da uno a sei anni, arresto obbligatorio in flagranza, confisca dei beni anche per equivalente e controllo giudiziario dell’azienda) – anche per i datori di lavoro che, pur assumendo regolarmente i propri dipendenti , in modo occasionale o addirittura una volta sola, incorrano nella violazione di una qualunque disposizione, anche la più lieve e meramente formale, delle innumerevoli e complesse disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Parallelamente, i datori di lavoro che, per un paio di volte, incorrano in una qualche disattenzione nella gestione dell’orario di lavoro (straordinari, pause, etc.) potrebbero ricadere nella dura previsione normativa. Le pur fondate preoccupazioni dei datori di lavoro non hanno però sino ad oggi sconfitto la granitica convinzione del Governo circa l’opportunità di approvare il testo così come giunto alla Camera. Per questo motivo, alla luce dell’inequivocabile tenore del disegno di legge, che – come oggi è redatto – riconosce ad alcune materie di competenza della contrattazione collettiva, quali la retribuzione e l’orario di lavoro, valore di indicatori di sfruttamento, i datori di lavoro agricoli, come rappresentati dalle Organizzazioni Confederali nazionali, hanno ritenuto di adottare una pausa di riflessione nelle trattative per il rinnovo dei contratti provinciali di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti. Ciò al fine di effettuare i necessari approfondimenti tecnici ed individuare le soluzioni contrattuali che consentono di rispondere efficacemente al quadro normativo che si va profilando. Tiepida al momento la reazione di FLAI – CGIL, UILA – UIL e FAI – CISL; i bene informati comunque sottolineano l’atteggiamento strumentale della CGIL, che avrebbe deciso, a livello nazionale, di tenere un profilo basso, atteggiamento che, si dice, cambierà radicalmente il giorno dopo l’approvazione della legge.
(M. Mazzanti)