CONSEGUIMENTO DEL “PATENTINO” PER L’ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI MACCHINE AGRICOLE.

Conseguimento del “Patentino” per l’abilitazione alla guida di macchine agricole.

L’accordo tra Governo e Regioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 istituisce la necessità di conseguire una specifica abilitazione, detta «Patentino», per gli utilizzatori dei mezzi meccanici, siano essi lavoratori

autonomi o subordinati. La patente di guida non basta per assolvere all’obbligo richiesto dai disposti del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08), essa infatti riguarda gli aspetti legati alla circolazione stradale mentre il “patentino” si riferisce a norme specifiche e a corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nei luoghi di lavoro.

Chi è in possesso di un’esperienza almeno biennale alla guida delle macchine ricomprese nella circolare del Ministero del lavoro  n.12 dell’11 marzo 2013, può documentarla “attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, relativamente ai lavori agricoli o forestali e alle attrezzature elencate nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. I moduli utilizzabili sono di tre tipi, per collaboratori famigliari, per datore di lavoro e per lavoratori subordinati a seconda delle tipologie aziendali, e permettono di dichiarare chi è abilitato all’uso di determinate attrezzature e procederà ad effettuare l’aggiornamento quinquennale tramite apposito corso di formazione entro il 13 marzo 2017. Dopo tale data non sarà più sufficiente il semplice aggiornamento ma sarà necessario frequentare un corso di formazione tecnico-pratico completo, i cui contenuti e durata complessiva variano a seconda del tipo di attrezzatura utilizzata e sostenere una prova di verifica finale.

(S. Casini)