CONAI – nuove regole del Consorzio nazionale Imballaggi per la prima cessione e per le diciture da riportare in fattura.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 Conai ha adeguato i propri regolamenti e con essi anche le regole con le quali esporre il Contributo in fattura. Tra le novità in vigore dal 2019 si segnalano quella relative alla c.d Prima cessione ed alle diciture da riportare in fattura.

Definizione di Prima cessione La cosiddetta “prima cessione” (rilevante ai fini dell’applicazione del Contributo ambientale Conai) è considerata il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

  • dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
  • del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

Lo Statuto e il Regolamento CONAI prevedono che il Contributo Ambientale vada indicato anche nelle fatture di vendita dell’importatore (importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima cessione (per i materiali acquistati in Italia, ad esempio dagli utilizzatori). Il cedente può alternativamente evidenziare il Contributo Ambientale CONAI per referenza o utilizzare la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”.

Come indicato nella Guida elaborata dal CONAI la dicitura “Contributo Ambientale Conai assolto” segnala all’acquirente che le procedure CONAI sono state correttamente applicate “a monte” della vendita e che, di fatto, il Contributo è stato incluso nel prezzo delle merci.

Se nella fattura delle eventuali cessioni successive alla prima è riportata la sola dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”, il cedente è tenuto, su richiesta del cessionario, a fornire per singola “referenza” una scheda extracontabile esplicativa del Contributo Ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l’imballaggio.

La dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni. Pertanto va utilizzata solo quando si effettua la cessione di merce imballata.

Quando invece si effettuano trasferimenti di imballaggi vuoti nuovi o usati si possono presentare due casi:

  1. cessione sui quali l’utilizzatore ha già assolto il Contributo ambientale direttamente al fornitore (degli stessi imballaggi vuoti), in fattura deve essere inserita la dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto” Secondo le istruzioni del Conai questa dicitura deve essere utilizzata quando il cedente (utilizzatore) è in grado di dimostrare che il Contributo su quell’imballaggio è stato effettivamente assolto e quantificabile;
  2. se il Contributo ambientale è assolto ma non quantificabile la dicitura deve essere la seguente: “Corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”

La dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” potrà continuare ad essere aggiunta (quindi non alternativa) alle diciture inserite per gli imballaggi vuoti ma con esclusivo riferimento ai materiali di confezionamento degli stessi imballaggi vuoti trasferiti.

 

[Fonte Fruttimprese Emilia Romagna]

(S. Casini)