Compatibilità e cumulabilità della disoccupazione con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (LOAgri) a tempo determinato.

Come si ricorderà l’art. 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha introdotto un nuovo istituto nell’ambito del lavoro agricolo, valevole peraltro per il solo biennio 2023-2024; si tratta delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri).

 

La norma si prefigge, in specie per le attività stagionali, lo scopo di assicurare la continuità produttiva delle imprese agricole e di determinare condizioni più favorevoli ed idonee a facilitare il reperimento della manodopera. ll nuovo contratto di lavoro subordinato occasionale agricolo può essere attivato con soggetti (ad esclusione dei pensionati) che non abbiano avuto nei tre anni precedenti l’instaurazione del predetto rapporto a tempo determinato occasionale un ordinario contratto di lavoro, in agricoltura.

 

Il contratto è rivolto esclusivamente a disoccupati ( percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI o DIS-COLL, del reddito di cittadinanza o comunque di ammortizzatori sociali), pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani under venticinque anni (qualora iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se  iscritti a un ciclo di studi presso un’università), detenuti o internati, (se titolati per svolgere un lavoro esterno  nonché ai soggetti in regime di semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà). La prestazione potrà essere resa per un massimo di 45 giornate di lavoro.

 

L’assunzione si perfeziona mediante l’inoltro, al centro per l’impiego, della comunicazione.

 

Il datore di lavoro dovrà acquisire dal lavoratore, prima dell’assunzione, un’autocertificazione attestante la condizione soggettiva. Da notare come i quarantacinque giorni di prestazione, per singolo lavoratore, si “computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può una durata massima di dodici mesi” (articolo 1, comma 346).

 

L’INPS, con circolare n. 89 del 07/11/2023, illustra alcune particolarità dell’istituto in specie relativamente alla cumulabilità dei compensi ai vari fini contributivi e previdenziali.  Il compenso corrisposto al lavoratore per tali prestazioni occasionali è esente da qualsiasi imposizione fiscale, il rapporto non pregiudica e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato sempre entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.

Con la circolare INPS in commento l’istituto fornisce chiarimenti circa la compatibilità delle predette prestazioni occasionali con l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. La circolare quindi nel confermare che il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL ha la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, chiarisce che, nei limiti delle 45 giornate, non vi è alcun onere od obbligo, in capo al percettore, di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle prestazioni in parola. La circolare INPS in commento conferma quindi che “in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015”.

 

Venendo alla prospettiva contributiva, la circolare INPS chiarisce che la contribuzione versata all’Istituto dall’azienda agricola  datrice e dal lavoratore interessato allo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura “è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola”, peraltro “ in caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo”.

(M. Mazzanti)