Cittadini ucraini. Misure di protezione temporanea- DPCM 28/03/2022.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.89 del 15/4/2022 è stato pubblicato il  DPCM 28 marzo 2022 che disciplina, per il nostro paese,   il riconoscimento della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina, in connessione agli eventi bellici correnti; ciò sulla base della decisione del Consiglio UE dei Ministri degli Affari Interni e Giustizia del 4 marzo 2022 n. 2022/382 con la quale si è attivata la direttiva UE 2001/55/CE. La durata della protezione temporanea è definita dal DPCM in parola in un anno, decorrente dal 4 marzo 2022 ed interessa gli sfollati ucraini dal 24 febbraio 2022.

Si rammenta che la protezione temporanea è accordata ai:

· cittadini ucraini, e loro familiari, residenti in Ucraina antecedentemente al 24 febbraio 2022;

· cittadini di altri Paesi, e loro familiari, che già beneficiavano di protezione in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

· cittadini di altri Paesi soggiornanti in Ucraina, antecedentemente  al 24 febbraio 2022, poiché in possesso di un permesso di soggiorno valido secondo le leggi  ucraine ed impediti al rientro nel proprio paese di  origine, in condizioni di sicurezza.

Il permesso di soggiorno di cui si tratta è rilasciato dalla Questura del territorio nel quale  la persona interessata ha il domicilio; il permesso annuale (che è prorogabile)  può essere revocato qualora  l’Unione Europea stabilisca la revoca della protezione temporanea.

Come anticipato in più occasioni il titolare del permesso di soggiorno ha diritto di accedere al mercato del lavoro come confermato dal DPCM in commento e dall’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 872 del 4/3/2022. 

In pratica “Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modifiche e integrazioni”. (art. 7 – Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 872 del 4/3/2022 –  Disposizioni in materia di lavoro).

In concreto gli sfollati dall’Ucraina, tra l’altro, possono lavorare come dipendenti, anche stagionali ed anche in agricoltura ed è allo scopo sufficiente la sola richiesta del permesso di soggiorno presentata alla Questura del luogo di domicilio.

Il ministero ha chiarito che in caso di assunzione di uno straniero, ancora in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, il datore di lavoro nel  campo del modello UNILAV in merito  al titolo di soggiorno si dovrà precisare “in attesa di permesso” senza indicare alcuna  data di scadenza.

Altre informazioni sono reperibili sul sito internet https://www.integrazionemigranti.gov.it.

(M. Mazzanti)