Cisterne carburante agricolo che superano la capienza di 6 metri cubi. Scadenza del 07/10/2017 per la scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) tramite i Vigili del Fuoco.
Entro il 07 ottobre 2017 (termine ulteriormente prorogato dal D.L. 244/2016 convertito in Legge n. 19/2017) occorre applicare le norme di prevenzione incendi contenute nel D.P.R. n. 151/2011 anche alle cisterne mobili di gasolio (diesel tank) con capacita fino 9.000 litri, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011.
In particolare, le cisterne rimovibili di carburanti liquidi di capacità geometrica fino a 9 metri cubi (classificate dal D.P.R. 151/2011 nella categoria A – rischio basso), in servizio per il rifornimento di macchine e automezzi all’interno delle aziende agricole, dovranno essere regolarizzate ai fini antincendio entro il suddetto 7 ottobre p.v., inviando al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività) predisposta da un tecnico abilitato alla prevenzione incendi.
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LE AZIENDE AGRICOLE, la Legge n. 1164/2014 esclude dall’applicazione della disciplina di prevenzione incendi per i depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore.
In sostanza solo i possessori di depositi o cisterne di carburante agricolo che superano la capienza di 6 metri cubi, sono tenuti a presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso i Vigili del Fuoco alla scadenza del 07 ottobre 2017.
Inoltre occorre distinguere se le suddette cisterne con capacità fino 9.000 litri siano destinate al rifornimento di mezzi circolanti all’interno oppure anche all’esterno dell’azienda.
A) Se destinate al rifornimento di mezzi circolanti solo all’interno dell’azienda l’installazione delle suddette cisterne è consentita anche presso attività produttive diverse da aziende agricole, cave e cantieri, se utilizzate esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada (ved. Ministero dell’Interno con circolare prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998).
Dette cisterne, sebbene provviste di dispositivo per l’erogazione, devono infatti essere considerate come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti ai requisiti di sicurezza antincendio e alla relativa regolarizzazione tramite il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per serbatoi di capacita geometrica complessiva a partire da 1 metro cubo.
Le aziende che non hanno richiesto e/o ottenuto il CPI devono quanto prima espletare tutte le formalità ex D.P.R. n. 151/2011 come nuova attività.
B) Se destinate al rifornimento di mezzi circolanti anche all’esterno dell’azienda, la normativa antincendio ne consente l’utilizzo solamente se la cisterna è interrata.
Qualora non sia possibile interrare la cisterna è possibile chiedere l’autorizzazione come cisterna mobile, ma solo con specifica deroga alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco tramite il Comando provinciale competente.
DATA LA COMPLESSITA’ DELL’ARGOMENTO SI INVITANO LE AZIENDE INTERESSATE A CONSULTARE I PROPRI TECNICI DI FIDUCIA PER UNA ATTENTA ANALISI ESEGUITA DA UN ESPERTO ABILITATO ALLA PREVENZIONE INCENDI.
(S. Casini)