Circolare ministeriale per flussi di lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali

Come preannunciato recentemente è stata pubblicata la circolare interministeriale congiunta (Ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo) n. 5969 del 27 ottobre 2023 emessa in attuazione del DPCM del 27 settembre 2023 relativo alla programmazione dei flussi per consentire l’ingresso, nel nostro paese, di lavoratori extracomunitari per l’anno.

La predetta nota ministeriale è riepilogativa, oltre che delle normative specifiche delle procedure messe in atto per l’inoltro delle domande. Si ricorda che con il DPCM 27 settembre 2023 è stata definita, per la prima volta, la programmazione triennale dei flussi. Per il settore agricolo (unitamente al comparto turistico alberghiero)  il citato DPCM stabilisce una quota di 82.550 unità per il lavoro subordinato stagionale, (2.000 unità sono previste per i nullaosta  pluriennali); le quote di ingresso  sono a vantaggio dei soli cittadini provenienti dai Paesi che abbiano  sottoscritto, con il nostro paese, specifici   accordi in materia migratoria quali Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina,  Repubblica di Corea, Costa D’avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; la possibilità di ingresso è allargata anche ai paesi che, nel prossimo triennio, sottoscrivano analoghe intese, prevedendosi per tali paesi una riserva di quote  (8.000 + 2.500).

 

Sempre avuto riguardo al settore agricolo (e turistico alberghiero) si ricorda che  le quote di lavoro stagionale dovranno essere  ripartite dal Ministero del Lavoro tra le varie province in relazione ai fabbisogni censiti  nel corso del processo di consultazione delle parti sociali, svoltasi  a livello locale e tenendo conto delle domande di nulla osta pervenute; un ulteriore riparto si potrà verificare, sempre a cura del  Ministero del lavoro, una volta verificata la sussistenza (passati 90 giorni dal click day) di quote  non utilizzate. IL DPCM autorizza inoltre 4.000 quote per le conversioni di permessi di soggiorno stagionali in permessi di lavoro subordinato. Come già sperimentato lo scorso anno, nell’ambito delle quote di lavoro stagionale la norma prevede per il settore agricolo la possibilità, per 40.000 unità, di inoltro delle istanze (in nome e per conto dei datori di lavoro istanti) a cura delle principali e più rappresentative organizzazioni professionali agricole (Confagricoltura, anche Cia, Coldiretti, Copagri, Alleanza delle cooperative).

 

Per gli anni successivi tale quota prioritaria ammonterà a 41.000 unità nel 2024 ed a 42.000 unità nel 2025. Le domande transitate per il tramite delle organizzazioni agricole saranno tracciate ed identificate dal sistema informatico e saranno esaminate, ai fini del rilascio del nulla osta, dallo Sportello Unico prioritariamente.

 

Con tale procedura di “favore” le organizzazioni di categoria avranno l’onere di sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti, sollevando l’azienda dalla gran parte delle incombenze relative alla assunzione del personale extracomunitario dall’istanza alla stipula del contratto di soggiorno e invio della comunicazione obbligatoria di assunzione.

 

Nella nota circolare in commento si prevede la opportunità, per gli operatori, di precaricare le domande a partire dal 30 ottobre e sino al 26 novembre 2023; tale possibilità è consentita attraverso l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, accedendo alla procedura informatica specifica sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it. Per accedere al servizio in parola occorre essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta di Identità Elettronica).

 

La circolare rammenta poi i termini di presentazione delle domande di nulla osta per lavoro stagionale che si potranno inviare a partire dalle ore 9:00 del 12 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023; le istanze relative alle conversioni si dovranno inviare dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2023.

 

Si ricorda che le istanze di nullaosta per lavoro stagionale per le annate successive al 2023 potranno essere presentate per il 2024 dalle ore 9:00 del 12 febbraio 2024 e sino al 31 dicembre 2024; per il 2025 dalle ore 9:00 del 12 febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025. Da annotare come le istruzioni per la compilazione dei moduli e le norme operative utili per l’invio delle domande siano rinvenibili sul manuale utente presente sul citato portale ministeriale.

Come più volte sottolineato anche per l’anno in corso le istanze e le quote saranno valutate ed assegnate tenendo conto unicamente dell’ordine cronologico di presentazione (click day), ciò anche per le istanze presentate per il tramite delle organizzazioni professionali infatti la norma precisa che gli invii plurimi sono trattati come singole posizioni tenendo conto dell’ordine di compilazione. Sempre per il corrente anno per le altre fattispecie di permessi,   le domande per il nulla osta al lavoro – quote 2023 – potranno essere inviate (fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre) dal 2 dicembre, per i lavoratori subordinati non stagionali provenienti da  Paesi che abbiano accordi di cooperazione con l’Italia e dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali.

La circolare chiarisce poi, relativamente al settore agricolo,  come possano essere ammessi in Italia lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali “operai florovivaisti” e lavoratori inquadrati come “personale addetto all’allevamento di animali”, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore (CCNL operai agricoli e florovivaisti di riferimento del 23 maggio 2022).

In ultimo si ricorda che (ex art.  24, comma 9, del T.U.I.)  ai lavoratori stagionali, già ammessi con i flussi in Italia, almeno una volta negli ultimi  cinque anni  è riconosciuto il diritto di precedenza per il rientro in

Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, sempreché abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza; tale preferenza è riconosciuta rispetto ai soggetti che non abbiano mai fatto regolare ingresso nel nostro paese  per motivi di lavoro.

 

Il reddito imponibile dell’azienda agricola richiedente non potrà essere inferiore a € 30.000,00 annui. La circolare precisa come la la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche “indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione I.V.A., prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori”….” Per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere assunto l’ammontare del volume d’affari desumibile dalla dichiarazione I.V.A. al netto degli acquisiti (con esclusione degli acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo IVA attinenti al settore agricolo). Per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, può essere assunto il reddito imponibile ovvero il fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ovvero dal bilancio di esercizio precedente. Qualora i suddetti imprenditori agricoli svolgano anche altre attività connesse, attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’ affari di tutti gli intercalari della dichiarazione I.V.A.”

 

(M. Mazzanti)