L’INPS, con circolare n. 101 del giorno 11 settembre ultimo scorso, ha fornito istruzioni operative in merito agli adempimenti – sia di ordine dichiarativo che di natura contributiva – posti a carico delle aziende agricole (e dei datori di lavoro familiare) in relazione alla presentazione della domanda di emersione dei rapporti di lavoro irregolare sulla base dalla legislazione emergenziale (decreto rilancio) emessa nel recente passato e promossa dal ministro Bellanova (art. 103, D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) limitatamente per i casi di “nuova” instaurazione di rapporti lavorativi.
Le aziende agricole in merito alle prestazioni di lavoro rese dal regolarizzando, in attesa dell’esito procedurale della pratica di emersione, dovranno corrispondere la contribuzione INPS come appresso:
- per le domande presentate dal datore allo Sportello unico per l’immigrazione allo scopo di instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari i contributi sono dovuti dalla data di inizio del rapporto di lavoro,
- per le pratiche relative alla dichiarazione sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea, devono essere pagati all’Istituto i contributi dal 19 maggio 2020.
Dal punto di vista procedurale ed operativo, la circolare INPS prevede, relativamente alle posizioni interessanti lavoratori agricoli con qualifica operaia l’onere datoriale di procedere con l’apertura di una Denuncia Aziendale (D.A.) e quindi di una specifica posizione contributiva temporanea, esclusivamente dedicata ai lavoratori dipendenti indicati della istanza di regolarizzazione nell’ambito della predetta procedura di emersione.
Ciò dovrà essere anche per le aziende agricole già segnalate all’INPS come datori di lavoro agricolo e quindi in possesso di una regolare posizione contributiva; in tale ipotesi la posizione speciale dedicata si dovrà usare per il tempo necessario e fino alla conclusione dell’iter procedurale di regolarizzazione (in lavorazione vuoi in sede di Sportello Unico o di INPS).
La circolare prevede, ai fini del pagamento delle contribuzioni CAU, la seguente articolazione temporale:
- Entro il termine del 10 ottobre l’azienda dovrà presentare, con modalità telematiche, la predetta specifica e nuova DA – Denuncia Aziendale, per l’apertura della nuova posizione contributiva, indicando il campo “Procedura di emersione”; tale posizione contributiva, propria della procedura di emersione, verrà contraddistinta da un codice di autorizzazione “5W” corrispondente a “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020”;
- entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS circa la approvazione della D.A. innanzi precitata e specifica per l’emersione – oppure, se successivi, entro i termini soliti di presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento del periodo retributivo) – il datore di lavoro agricolo ha l’onere di presentare il modello di denuncia contributiva mensile Uniemens/Posagri per tutti i periodi di lavoro effettuati;
- successivamente (alla prima occasione utile) l’INPS procederà alla consueta tariffazione della contribuzione CAU dovuta dall’azienda agricola;
- al termine dell’iter procedurale di emersione (ex art. 103 D.L. n. 34/2020) l’azienda agricola datrice di lavoro dovrà infine procedere alla cancellazione della nuova posizione contributiva dedicata alla regolarizzazione.
In relazione alla ulteriore prevista regolarizzazione, con sanatoria, di rapporti già sussistenti ancorché irregolari, operata dal datore di lavoro, viene precisato che le istruzioni relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro saranno oggetto di altra emananda circolare INPS.
(M. Mazzanti)