Circolare INL – nuove modalità di comunicazione Lavoratori autonomi occasionali.

Come si ricorderà la L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (c.d. decreto fiscale) ha previsto l’obbligo, per l’inizio di un rapporto di lavoro autonomo occasionale (ex art . 2222 c.c.) di comunicazione. Con nota dell’11 gennaio 2022, l’I.N.L. (Ispettorato Nazionale del Lavoro) aveva diramato le relative istruzioni operative al riguardo stabilendo, con decorrenza dal 12 gennaio 2022, l’obbligo della  comunicazione che era da trasmettere, a cura dell’imprenditore committente, prima dell’inizio della prestazione autonoma occasionale, tramite “comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.

Con ulteriore nota (n. 573 del 28 marzo 2022) l’INL ha reso di pubblico dominio l’implementazione della applicazione predisposta al fine di consentire l’effettuazione della comunicazione.

Gli interessati potranno accedere alla  applicazione telematica a mezzo del  portale “Servizi Lavoro” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite SPID e CIE. La modulistica per la comunicazione, si rammenta,  dovrà contenere le informazioni inerenti  i dati del committente e del prestatore, il luogo presso il quale  si svolge la prestazione, la descrizione dell’attività, la data di inizio della prestazione, la durata della ipotizzata prestazione dell’opera o del servizio nonché infine il compenso previsto in favore del  prestatore.

La nota INL specifica relativamente al lasso temporale entro il quale si dovrà ritenere esaurito il rapporto e cioè in ordine al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, che il fac simile predisposto consente di utilizzare tre distinte indicazioni temporali: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. La stessa nota precisa che qualora la tempistica non sia coerente con le tre ipotesi il committente dovrà effettuare una nuova comunicazione. 

La circolare dell’Ispettorato chiarisce poi che fino al 30 aprile 2022 i committenti potranno avvalersi anche delle vecchie regole e modalità previste per la comunicazione, che sarà valida anche se inviata, alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro, a mezzo e-mail, come accennato innanzi. Pertanto si ribadisce che, con decorrenza dal 1° maggio 2022, le comunicazioni per essere valide, ai fini dell’obbligo di legge, dovranno essere unicamente inviate a mezzo del canale telematico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si coglie l’occasione per illustrare alcune interpretazioni sull’argomento emanate sulla base delle  “FAQ” predisposte dall’INL (vedasi nota n. 393 del 1° marzo 2022).

® Le aziende di vendita diretta a domicilio, in qualità di Committenti, sono escluse dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?

Si, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986. Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i)  come da risoluzione  12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze.

® I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva?

 Le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

® L’adempimento comunicativo va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione.

® Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale?

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in quanto la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

® Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

 Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986. Laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e  le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, si reputa che costoro  non siano ricompresi nell’obbligo.

(M. Mazzanti)