Circolare I.N.P.S. – istruzioni per il “Congedo 2021 per genitori”.

Fruizione del “congedo 2021 per genitori” previsto in favore dei lavoratori subordinati appartenenti al settore privato relativamente alle norme emergenziali per la pandemia in corso ed in specie avuto riguardo alla fattispecie inerente i  figli, minori di 14 anni, affetti da sars covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa da un provvedimento adottato a livello nazionale.

L’INPS, sulla base delle misure adottate con il d.l. n. 30/2021, con circolare n. 63 del 14 aprile 2021, ha diramato alle sedi le proprie istruzioni in relazione  alla fruizione del “congedo 2021 per genitori” previsto in favore dei lavoratori subordinati appartenenti al settore privato relativamente alle norme emergenziali per la pandemia in corso ed in specie avuto riguardo alla fattispecie inerente i  figli, minori di 14 anni, affetti da sars covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa da un provvedimento adottato a livello nazionale.

Nella predetta informativa l’I.N.P.S. prescrive come, sino a nuova diversa disposizione atta a disciplinare la presentazione direttamente all’I.N.P.S. della domanda per il “congedo 2021, il dipendente avrà l’onere presentare la richiesta alla azienda datrice di lavoro, ponendo altresì un ulteriore incombente in capo al  lavoratore e cioè gravando lo stesso di provvedere alla regolarizzazione della domanda telematica sul sito I.N.P.S., tenendo conto e sulla  base delle istruzioni emanande che  verranno fornite dall’istituto previdenziale con ulteriore futuro  messaggio I.N.P.S..

Nella nota illustrativa l’istituto si occupa in specie di precisare i limiti di utilizzo del congedo; in concreto il genitore richiedente:

· dovrà essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente;

· non dovrà avere la possibilità di lavorare in modalità agile;

· potrà utilizzare il congedo  nel periodo 13 marzo al 30 giugno 2021;

· potrà convertire i congedi parentali fruiti nel periodo precedente (1° gennaio 2021 – 12 marzo 2021) nel nuovo “congedo 2021”.

In merito alla predetta conversione occorre osservare  come al genitore richiedente compete un onere ulteriore poiché connesso al miglior favore accordato dalla norma in raffronto alla previgente regola; il genitore dovrà infatti comunicare al proprio datore di lavoro la comunicazione relativa all’inoltro all’I.N.P.S. delle nuove domande di congedo,  sostitutive delle precedenti domande di congedo parentale; solo così il datore di lavoro potrà  provvedere alla anticipazione esatta  del 50% della retribuzione come sancito  dal “congedo 2021 per genitori” ex art. 2 d.l. n. 30/2021 in sostituzione dell’indennizzo, pari  del 30%, previsto per il congedo parentale disciplinato dagli articoli 32 e 33 del D.lgs. n. 151/2001. La circolare I.N.P.S. inoltre chiarisce come, salvi i casi previsti per i figli gravemente disabili:

·  sono indennizzabili unicamente le giornate di lavoro che si collocano all’interno del periodo di congedo richiesto;

· l’indennità è da erogarsi vuoi mediante il pagamento diretto ovvero con il sistema del conguaglio delle indennità di maternità (art. 1 d.l. n. 663/79 conv. in l. n. 33/80);

· non si darà luogo all’ accoglimento delle domando di congedo nel caso in cui l’altro genitore convivente lavori in  smart working/lavoro agile;

· la domanda del congedo, che è utilizzabile unicamente secondo l’alternanza tra  genitori, qualora  sia inoltrata  da entrambi i genitori, sarà  accolta secondo il criterio della presentazione  cronologica;

· la nota I.N.P.S. illustra altresi le casistiche di incompatibilità; in specie in caso di genitore non convivente con il figlio, le compatibilità con le tipologie di assenza dell’altro genitore (non richiedente) nonché le  compatibilità tra il nuovo congedo  con l’assenza di un  genitore per ferie, malattia, maternità/paternità e simili;  il congedo 2021 è poi incompatibile  nel caso in cui uno dei genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di altre fonti di welfare e di strumenti di sostegno al reddito quali cigo, cigs, cigd, cisoa, poiché in tali ipotesi si  prevede naturalmente  la sospensione dell’attività lavorativa.

La nota I.N.P.S. inoltre specifica le note utili per la corretta compilazione delle denunce contributive, per il  conguaglio  da effettuarsi a cura dei datori di lavoro tenuti all’uso del sistema uniemens ed a cura dei datori di lavoro che utilizzano (ed è il caso del settore agricolo) il sistema uniemens-posagri.

(M. Mazzanti)