Chiarimenti in merito all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Chiarimenti in merito all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Nell’ambito della difesa fitosanitaria, si ritiene opportuno segnalare alcune difficoltà interpretative che stanno emergendo in merito alla corretta applicazione della normativa nei casi in cui il soggetto che acquista e/o utilizza i prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda agricola, senza peraltro essere un contoterzista.

L’incertezza deriva dal fatto che l’art. 9 del d.lgs. n. 150/12, prevede che un utilizzatore professionale possa acquistare i prodotti fitosanitari non solo per l’impiego diretto o per sé ma anche per conto terzi; a fronte di tale impostazione il PAN prevede, peraltro, in maniera non esaustiva, esclusivamente il caso del contoterzismo.

Nella pratica invece, l’acquisto e le successive operazioni possono essere delegate anche a soggetti diversi dal titolare aziendale, come ad esempio dipendenti, familiari, ed altri. Tale evenienza è prevista dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013. È il caso ad esempio del figlio impiegato in altro settore che lavora nel tempo libero nell’azienda agricola dei genitori, generalmente anziani e si occupa del ritiro dei prodotti fitosanitari. Questo tipo di utilizzo è inoltre normato dall’art. 2139 del codice civile che prevede testualmente che “tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi”. Sono definiti piccoli imprenditori agricoli secondo l’art. 2083 del Codice Civile “i coltivatori dire/li de/fondo, … e coloro che esercitano un ‘attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.” Al fine di evitare difformità interpretative da parte degli operatori, rivenditori e organi di controllo, il Mipaaf in data 15/03/2016 ha emanato una circolare esplicativa avente per oggetto la “definizione dei rapporti tra contoterzista e azienda agricola nel rispetto delle disposizioni del d.lgs n. 150/2012 e del PAN, approvato con DM 22 Gennaio 2014 (G.U. 12 Febbraio 2014 n.25)”che tiene conto della molteplicità delle casistiche che si possono presentare laddove l’imprenditore agricolo non effettui direttamente l’acquisto dei fitofarmaci o il trattamento fitosanitario. Il testo completo di detta circolare è a disposizione degli interessati presso gli uffici di Confagricoltura.

Per brevità, le varie casistiche per l’acquisto dei fitofarmaci vengono sintetizzate nella seguente tabella:

Tabella

(S. Casini)