CD E IAP ESONERO PER I GIOVANI “UNDER 40”.

CD e IAP esonero per i giovani “under 40”.

 

Come si ricorderà, con nota circolare n. 85 dell’11 maggio 2017, l’INPS aveva diramato le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo previsto all’art. 1 (comma 344 e 345) della legge n. 232/2016, istruzioni alquanto restrittive in ordine alla individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi utili per accedere allo sgravio.

Come si ricorderà, la circolare in particolare prevedeva che il beneficio non spettasse automaticamente sulla sola base dell’iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP nel 2017 ovvero nel 2016 per coloro che sono situate in zone montante e svantaggiate; la circolare prevedeva la necessità di un’apposita istanza telematica.

Nella originaria circolare per “nuova iscrizione” si prevedeva il beneficio ai coltivatori diretti (come definiti dalla legge n. 9/1963) ed ai soggetti imprenditori agricoli professionali – IAP (come definiti sulla base dell’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004) se di età inferiore a 40 anni, che si iscrivano per la prima volta alla competente gestione previdenziale INPS per l’anno 2017 (o 2016 per coloro che sono in zone montane e svantaggiate).

L’INPS definiva come soggetti neo iscritti coloro che non siano stati iscritti a tale gestione previdenziale nei dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio in oggetto.

In sintesi, possono beneficiare dello sgravio contributivo i giovani imprenditori sotto i 40 anni (siano essi CD o IAP) che, anche se iscritti alla gestione previdenziale INPS dei lavoratori autonomi agricoli in anni precedenti, ne siano rimasti esclusi nell’ultimo anno.

Problemi anche per i giovani imprenditori risultanti iscritti alla previdenza agricola in qualità di coadiuvanti familiari CD di un nucleo coltivatore diretto (e non come titolari), in presenza di una nuova attività imprenditoriale.

La circolare INPS i confermava la lettura restrittiva in ragione della ratio della norma che è quella di “promuovere forme di imprenditoria in agricoltura” (art. 1, c.344, della legge di bilancio 2017).

In pratica per aversi il diritto allo sgravio l’eventuale nuovo nucleo coltivatore diretto non deve essere composto, anche con ruoli diversi, dai soggetti inseriti nel nucleo CD preesistente e nemmeno vi deve essere la identità dei fondi agricoli.

Ancora l’INPS precisa, salvo il successivo controllo del possesso dei requisiti), come l’esonero contributivo fosse applicabile alle figure di IAP  dotati di iscrizione “provvisoria” (art. 1, comma 5-ter, D.lgs. 99/2004).

La misura dello sgravio contributivo, si prevede pari al 100% per i primi 3 anni, al 66% per il quarto anno e al 50% per il quinto; la circolare precisava comunque che tale esonero non incide sulla misura del trattamento pensionistico che  si  calcola sull’ordinaria aliquota di computo né  sul contributo di maternità  e il contributo INAIL (posto a carico unicamente dei   Coltivatori Diretti e che si paga sempre nella quota intera); lo sgravio, poi, non è retroattivo e si applica, con decorrenza dal  2017,  anche per under 40  (CD e IAP)  che si sono iscritti all’INPS nel 2016 e sono in territori montani o svantaggiati; si applica alla contribuzione INPS IVS – l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti –  e al contributo addizionale CD e IAP.

Lo sgravio dai contributi IVS per i giovani agricoltori non è cumulabile con altri benefici (minori contribuzioni secondo zone tariffarie, età minore di 21 anni, coadiuvanti ultra 65enni) e in ipotesi di applicabilità concorrente di più benefici L’INPS applicherà, in via automatica, l’agevolazione più conveniente  per il soggetto istante.

Come si accennava in precedenza, il Il beneficio non spetta automaticamente in virtù dell’iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP nel 2017 (e nel 2016 per coloro che operano in zone montane e svantaggiate), ma necessita di un’ulteriore apposita istanza da inviarsi all’Istituto esclusivamente in via telematica: infatti da pochi giorni (11 maggio 2017) nell’ambito del Cassetto previdenziale per i lavoratori autonomi agricoli, è presente la specifica procedura per la richiesta di ammissione al beneficio; con questa utilità telematica si possono compilare ed inviare, i previsti moduli di richiesta (MODULO CD/IAP2017 e MODULO CD/IAP ZS e ZM 2016).

Secondo l’INPS il riscontro alla richiesta di sgravio è comunicato, attraverso il Cassetto, entro il giorno successivo con la   indicazione dell’ ammontare dello sgravio  spettante. La domanda può essere  presentata solo dai possessori del  Codice Azienda.

Con la richiamata circolare n. 164 del 03/11/2017, l’INPS rettifica la posizione assunta in ordine alla definizione di “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, come contenuti nell’art. 1, commi 344, della legge.

Secondo l’INPS, l’individuazione del citato requisito di nuova iscrizione nella previdenza agricola è correlata alla finalità della norma, che è quella di promuovere nuove forme di imprenditoria in agricoltura, circoscritta, per espressa previsione di legge, ai coltivatori e agli imprenditori professionali con età inferiore ai quaranta anni. Nulla quaestio per le iscrizioni di soggetti non appartenenti a nuclei CD già esistenti, i quali rientrano indubbiamente nella previsione normativa di applicazione dell’esonero.

La circolare, viceversa, chiarisce che in caso di derivazione da un nucleo preesistente, la circolare n. 85 aveva previsto che si accerterà “…il nucleo del coltivatore diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti”.

Con la nuova posizione l’INPS ha chiarito che tale condizione, per la quale il nucleo non debba essere composto dai medesimi soggetti, è da intendersi soddisfatta, ai fini della concessione dell’esonero contributivo, con la positiva verifica del requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto.

Ciò conformemente a quanto diramato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, con il parere n. 6811 del 3 ottobre 2017, ha precisato, inoltre, che “non rileva, ai fini civilistici e ai fini della norma citata (art. 1, commi 344 e 345, legge 11/2/2016), la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente”.

Pertanto, si è in presenza di nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento del bestiame e attività connesse, stante la definizione dell’imprenditore di cui all’art. 2135 c.c.

La circolare n. 164/2017, ad integrazione della circolare n. 85/2017, dispone che il requisito per l’applicazione dell’esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.

(M. Mazzanti)