CD e IAP esonero per i giovani “under 40” ulteriori chiarimenti.
Come si ricorderà, con nota circolare n. 85 dell’11 maggio 2017, l’INPS aveva diramato le istruzioni operative per l’applicazione, ai coltivatori diretti e IAP “under 40”, dell’esonero contributivo previsto all’art. 1 (comma 344 e 345) della legge n. 232/2016, istruzioni alquanto restrittive in ordine alla individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi utili per accedere allo sgravio.
La misura dello sgravio contributivo, è pari al 100% per i primi 3 anni, al 66% per il quarto anno e al 50% per il quinto. Lo sgravio si applica alla contribuzione INPS IVS – l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti – e al contributo addizionale CD e IAP.
La circolare INPS in particolare prevedeva che il beneficio non spettasse automaticamente sulla sola base dell’iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP nel 2017 ovvero nel 2016 per coloro che sono situate in zone montante e svantaggiate; la circolare prevedeva la necessità di un’apposita istanza telematica; per “nuova iscrizione” la circolare prevedeva il beneficio ai coltivatori diretti (come definiti dalla legge n. 9/1963) ed ai soggetti imprenditori agricoli professionali – IAP (come definiti sulla base dell’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004) se di età inferiore a 40 anni, che si iscrivano per la prima volta alla competente gestione previdenziale INPS per l’anno 2017 (o 2016 per coloro che sono in zone montane e svantaggiate).
L’INPS definiva come soggetti neo iscritti coloro che non siano stati iscritti a tale gestione previdenziale nei dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio in oggetto. In sintesi, possono beneficiare dello sgravio contributivo i giovani imprenditori sotto i 40 anni (siano essi CD o IAP) che, anche se iscritti alla gestione previdenziale INPS dei lavoratori autonomi agricoli in anni precedenti, ne siano rimasti esclusi nell’ultimo anno. Sono ancora da valutarsi come soggetti neo iscritti i giovani imprenditori risultanti iscritti alla previdenza agricola in qualità di coadiuvanti familiari CD di un nucleo coltivatore diretto (e non come titolari), sempreché si sa in presenza di una nuova attività imprenditoriale.
La circolare INPS in commento infatti confermava tale lettura in ragione della ratio della norma che è quella di “promuovere forme di imprenditoria in agricoltura” (art. 1, c.344, della legge di bilancio 2017). In pratica per aversi il diritto allo sgravio l’eventuale nuovo nucleo coltivatore diretto non deve essere composto, anche con ruoli diversi, dai soggetti inseriti nel nucleo CD preesistente e nemmeno vi deve essere la identità dei fondi agricoli. Ancora l’INPS precisa (salvo il successivo controllo del possesso dei requisiti) che l’esonero contributivo è applicabile alle figure di IAP dotati di iscrizione “provvisoria” (art. 1, comma 5-ter, D.lgs. 99/2004).
Il beneficio, anche per il 2018, non spetta automaticamente in virtù dell’iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP, ma occorre un’ulteriore apposita istanza telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale” per i lavoratori autonomi (Modello CD/IAP 2018). L’INPS informa che il riscontro alla richiesta di sgravio sarà comunicato, attraverso il Cassetto, entro il giorno successivo con la indicazione dell’ ammontare dello sgravio spettante.
Con la successiva circolare (n. 164 del 03/11/2017), l’INPS ha rettificato la posizione assunta in ordine alla definizione di “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, come contenuti nell’art. 1, commi 344, della legge.
Secondo l’INPS, l’individuazione del citato requisito di nuova iscrizione nella previdenza agricola è correlata alla finalità della norma, che è quella di promuovere nuove forme di imprenditoria in agricoltura, circoscritta, per espressa previsione di legge, ai coltivatori e agli imprenditori professionali con età inferiore ai quaranta anni. Nulla quaestio per le iscrizioni di soggetti non appartenenti a nuclei CD già esistenti, i quali rientrano indubbiamente nella previsione normativa di applicazione dell’esonero.
La circolare, viceversa, chiarisce che in caso di derivazione da un nucleo preesistente, la circolare n. 85 aveva previsto che si accerterà “…il nucleo del coltivatore diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti”.
Con la nuova posizione l’INPS ha chiarito che tale condizione, per la quale il nucleo non debba essere composto dai medesimi soggetti, è da intendersi soddisfatta, ai fini della concessione dell’esonero contributivo, con la positiva verifica del requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto. Ciò conformemente a quanto diramato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, con il parere n. 6811 del 3 ottobre 2017, ha precisato, inoltre, che “non rileva, ai fini civilistici e ai fini della norma citata (art. 1, commi 344 e 345, legge 11/2/2016), la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente”.
Pertanto, si è in presenza di nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento del bestiame e attività connesse, stante la definizione dell’imprenditore di cui all’art. 2135 c.c.
La circolare n. 164/2017, ad integrazione della circolare n. 85/2017, che il requisito per l’applicazione dell’esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.
La legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 117 e 118. Legge n. 205/2017) ha introdotto una analoga misura per il 2018.
Con ulteriore circolare (la n. 32 del 22 febbraio 2018) l’Istituto ha chiarito le modalità di applicazione del regime de minimis che, consente la fruizione di alcune tipologie di aiuti di stato da parte delle aziende agricole, entro il limite di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari; il limite aziendale così modesto può determinare l’esclusione dal beneficio per i soggetti neo coltivatori diretti “under 40”, titolari di un nucleo familiare, in quanto il titolare del nucleo deve pagare anche per i coadiuvanti familiari, potendosi con ciò agevolmente superare il limite di 15.000 euro nel triennio.
Onde poter conservare il diritto del giovani agricoltore di fruire dell’incentivo, l’INPS ha chiarito nella citata circolare che nella richiamata ipotesi è possibile richiedere il beneficio per il solo titolare o solo per alcuni componenti del nucleo familiare.
Con tale interpretazione, si potranno – quindi – riconsiderare alcune richieste di sgravio presentate nel 2017 e respinte per superamento dei limiti de minimis, calcolati sull’intero nucleo familiare. L’INPS, con la circolare n. 32/2018, prevede peraltro di accettare la domanda di accesso al beneficio purché gli interessati presentino una nuova istanza entro il 31 marzo 2018, in via telematica, attraverso il Cassetto previdenziale autonomi, dove è stata inserita una nuova apposita sezione denominata “dichiarazione elenco soggetti iscritti” con i nominativi dei componenti del nucleo familiare.
Con ulteriore circolare (la n. 36 del 28 febbraio 2018) l’INPS illustra poi gli ambiti applicativi della nuova misura per il 2018 (del tutto analoga a quella prevista per gli anni 2016 e 2017), come già si osservava.
Si conferma che l’esonero riguarda i contributi per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) per il finanziamento dei trattamenti pensionistici dei coltivatori diretti e per IAP. Restano da pagare i contributi dovuti per maternità e quelli antinfortunistici INAIL per i coltivatori diretti.
L’esonero dei contributi pensionistici, sia quello totale per i primi 36 mesi, e sia quello parziale per i successivi 24, non incide sulla misura del trattamento pensionistico.
Lo sgravio dai contributi IVS per i giovani agricoltori “under 40” non è cumulabile “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento”; si ricorda che, dal 2018, l’aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche è pari al 24% per tutti i lavoratori agricoli autonomi (CD e IAP).
La circolare INPS in commento precisa poi, come in passato, che la domanda deve essere presentata dopo l’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, e previa comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda da parte dell’INPS.
(M. Mazzanti)