Cassa integrazione Agricola

La legge 8 agosto 1972 n. 457 ha istituito la Cassa integrazione Salari CISOA – per gli operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.Ind.). L’istituto si applica in specie ai lavoratori “fissi” sospesi temporaneamente dal lavoro per “ intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro od ai lavoratori”.

La CISOA è corrisposta per un massimo di 90 giornate annue (secondo una datata, ancorchè corrente, interpretazione si tiene conto dell’anno contrattuale (non solare od agrario o civile).

Al dipendente spetta, con oneri a carico dell’INPS, una corresponsione indennitaria pari all’80% della retribuzione.

Il CCNL per gli operai agricoli prevede, all’art. 63, la integrazione salariale ulteriore aggiuntiva, in misura dal 10% della retribuzione, a carico del datore di lavoro (secondo le previsioni dapprima contrattuali e successivamente per legge, il datore anticipa il trattamento potendo poi rivalersi, secondo particolari disposizioni, sulle indennità relative erogate, al lavoratore, dall’INPS a tale titolo.

Attualmente la CISOA è accessibile mediante domanda datoriale all’INPS da spedire in via telematica, utilizzando il modello MOD. IS/AGR1-COD. SR33 (al modello occorre allegare alcune documentazioni precisate in allegato ed in specie la dichiarazione del dipendente MOD. IS/AGR1bis-COD.SR 43).

 

La CISOA da qualche anno si applica anche al personale impiegatizio (ed ai quadri) questo già in vigenza dell’ art. 14, comma 2, Legge n. 223/1991, che aveva esteso tale integrazione salariale anche agli impiegati ed ai quadri; come noto tale norma è stata abrogata dal T.U. ammortizzatori sociali; è opportuno annotare come l’art. 1, D.Lgs. n. 148/2015, nell’individuare i lavoratori beneficiari dei trattamenti escluda peraltro unicamente i dirigenti ed i lavoratori a domicilio; secondo il ministero competente quindi sono da intendersi beneficiari dei trattamenti di cassa integrazione per il settore agricolo, le categorie degli operai, impiegati e quadri. La circolare ministeriale n. 17/2016  precisa e conferma che per l’individuazione dei soggetti beneficiari delle richiamate prestazioni occorra riferirsi esclusivamente all’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

L’INPS con la circolare n. 77 del 24 aprile 2017 ha fornito chiarimenti in merito predetta domanda relativa all’accesso alla  Cassa Integrazione Salariale Operai dell’Agricoltura (CISOA).

La circolare INPS introduce poi alcune novità in relazione agli adempimenti amministrativi collegati alla domanda e relativa concessione della CISOA; elementi questi da ricollegare alle precedenti disposizioni inerenti alle procedure per la denuncia trimestrale (DMAG) come rese pubbliche dall’ INPS con circolare n.174/2016.

 

Come noto le diposizioni sull’utilizzo del modello DMAG sono in via di esaurimento poiché dal prossimo aprile (D.L. n. 162/2019 conv. In L. n.8/2020) dovrebbero essere sostituite con la modalità di denunzia mensile “UNIEMENS” anche per quanto attiene alla procedura CISOA.

 

Ultimo mese di retribuzione (domanda CISOA)

Nelle domande di CISOA dovrà essere indicato, nel campo appositamente predisposto, l’ultimo mese antecedente la sospensione nel quale ciascun lavoratore interessato è stato retribuito.

 

Codice di autorizzazione CISOA

L’INPS, qualora accolga la domanda di integrazione salariale, attribuirà  un numero identificativo della pratica informando l’istante  via PEC. Successivamente il datore di lavoro dovrà utilizzare  tale codice , nella denuncia trimestrale, per poter conguagliare gli importi anticipati al lavoratore per  tale titolo.

 

Nuovi campi obbligatori nel DMAG

La circolare informa che, nella denuncia trimestrale DMAG – propria del  periodo in cui si è verificata la sospensione per cui  è stata autorizzata l’integrazione salariale CISOA –  sono stati introdotti  nuovi campi obbligatori: il numero di protocollo della domanda CISOA presentata e quello di autorizzazione rilasciato dall’INPS, la retribuzione teorica giornaliera; quella persa e quella media giornaliera del mese precedente, il numero di giornate lavorate nel mese precedente e il numero giornate dell’evento. Tali dati in sede di elaborazione INPS verranno controllati con un sistema automatizzato di compatibilità e congruità con i dati aziendali già presenti negli archivi dell’INPS. Il controllo, in precedenza non previsto, verterà principalmente sul valore dell’importo da compensare, a titolo di anticipazione prestazione CISOA, con la contribuzione ordinaria.

Anche in questa occasione non si può non rilevare come ogni normativa introdotta nel nostro paese – e relativa al lavoro  – si trasformi, in via burocratica e  amministrativa,  in un ulteriore aggravio cartaceo o procedurale a carico dell’azienda; le nuove misure compilatorie si assommano a quelle già diramate  dall’INPS con la circolare n. 174/2016 (utili per l’ accredito automatico  della contribuzione figurativa sulla posizione assicurativa degli operai agricoli dipendenti a tempo indeterminato)  e impongono al datore nuovi adempimenti non strettamente inerenti la CISOA  in quanto tale ma  tesi a semplificare il lavoro dell’INPS.

 

CISOA per gli apprendisti

Nella citata circolare viene affrontato il tema relativo all’impatto sul settore agricolo della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta col Jobs act (decreto legislativo n.148/2015). L’INPS conferma come le novità introdotte dal Jobs Act, in materia di cassa integrazione salari (ordinarie e straordinarie) incidano limitatamente sulla CISOA agricola, in quanto il comma 1 dell’art. 18 del decreto rende indenni le preesistenti normative in materia di integrazioni salariali del settore agricolo come disciplinato dalla  legge n. 457/1972 (art. 8 e seguenti). La circolare INPS viceversa enfatizza la “estensione di tale istituto – la CISOA appunto – anche agli apprendisti del settore” agricoloCiò in quanto l’art. 2 del d.lgs. n. 148/2015 ha esteso al personale assunto come apprendista e con il contratto di apprendistato professionalizzante, i trattamenti di integrazione salariale. Secondo l’INPS tale prospettazione normativa rappresenta una “norma di carattere generale che si applica quindi a qualunque tipologia di integrazione salariale”, compresa quindi quella agricola. In sostanza, secondo la circolare dell’Istituto sono destinatari dei trattamenti di cassa integrazione salariale anche i lavoratori (operai ed impiegati) assunti nel settore agricolo con contratto di apprendistato professionalizzante.

Sul sito INPS è reperibile la modulistica per la domanda telematica.

 

Emergenza Sanitaria “Coronavirus”

In relazione alla problematica connessa alla emergenza sanitaria ed ai collegati inevitabili riflessi occupazionali già il Governo e le Regioni avevano ipotizzato, nei giorni scorsi, e qualche regione aveva anche predisposto testi di legge ad hoc (es. Emilia Romagna, con accordo 6 marzo 2020) sulla base del dettato di cui al comma 1, dell’ art.17 del Decreto Legge 9 del 2 marzo 2020, formule di allargamento della platea dei soggetti ammissibili alla cassa integrazione “in deroga” e per il settore agricolo in specie per il personale a tempo determinato.

 

Secondo notizie di stampa il Governo ha in programma ulteriori interventi specifici che formeranno oggetto di un apposito decreto legge, in corso di predisposizione per il Consiglio dei Ministri del 12 corrente mese.

 

Secondo alcune indiscrezioni le misure ipotizzate sono relative alla creazione di un “ammortizzatore unico”, valevole su tutto il territorio nazionale, ed accessibile da parte dalle aziende che:

  • in via ordinaria possono usufruire di CIGO e CIGS………………utilizzando CIGO
  • ovvero possono accedere solo a CIGS………………………………….utilizzando CIG in deroga
  • possono accedere unicamente al FIS……………………………………utilizzando Assegno ordinario
  • prive di qualunque copertura ………………………………………………utilizzando CIG in deroga anche per le aziende fino a 5 dipendenti.

 

Nulla si apprende, a tutt’oggi, in relazione ad eventuali norme specifiche per l’agricoltura.

(M. Mazzanti)