CAPORALATO.

Caporalato.

 

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, concernente le nuove disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (c.d. legge contro il caporalato). La legge, che  entra in vigore il 4 novembre 2016, sostituisce in particolare il previgente articolo 603-bis del codice penale secondo  il seguente testo:

Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Come si è già più volte commentato la norma prevede sanzioni omologhe anche a carico dell’azienda che ha meramente utilizzato, assunto o comunque  impiegato lavoratori (anche senza attività di caporalato) sottoposti a condizioni di sfruttamento  approfittando dello stato di bisogno degli stessi; in ipotesi la norma prevede altresì  il sequestro del compendio aziendale e –  nei casi in cui  l’interruzione dell’attività aziendale rischi di determinare ripercussioni negative sulla tenuta del livello dell’occupazione, per la salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere,  o possa determinarsi la compromissione del valore economico dell’ azienda –  il controllo giudiziario dell’azienda presso la quale sia stato  commesso il reato. Previste aggravanti specifiche (pluralità di lavoratori, minori).

Torneremo sull’argomento con un commento più approfondito.

(M. Mazzanti)