CAPORALATO ED APPALTI ILLECITI.

Caporalato ed appalti illeciti.

Come si ricorderà, la legge n. 199/2016 ha introdotto norme molto severe in materia di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori, modificando anche l’art. 603 bis del codice penale. Sulla base delle nuove regole, è iniziato un importante lavorio investigativo e di controllo.

Secondo i dati relativi alla campagna estiva (fonti del Ministero del Lavoro), i risultati dei controlli svolti dal 1° maggio al 30 settembre 2017 dall’Arma dei Carabinieri e inerenti il lavoro nero, le condizioni e la sicurezza sul lavoro, il caporalato, il lavoro minorile, le truffe agli enti previdenziali ed assicurativi, hanno portato alla verifica di oltre 25.000 posizioni lavorative, delle quali 5.593 (circa il 22%) in nero, totalmente sconosciute alla Pubblica Amministrazione; altre 3.398 posizioni hanno presentato irregolarità. Nel dettaglio, 10.709 posizioni lavorative verificate hanno riguardato cittadini stranieri provenienti da paesi diversi da quelli dell’Unione Europea.

Il ricorso al lavoro nero (2.145 unità) ed in generale al lavoro irregolare (1.508 unità) di immigrati, attestandosi su circa il 34% del totale dei lavoratori controllati. L’attenzione degli enti vigilanti è, in molte zone del Paese, finalizzata al controllo delle forme di interposizione illecita che, spesso, sono   favorite da enti / società di carattere cooperativo, non dotate di reale organizzazione e di adeguate garanzie ed autorizzazioni, in particolare, sotto la lente sono finiti i c.d. “Appalti di servizi illeciti”.

In agricoltura la materia è complessa.

In primo luogo sono da escludersi gli appalti di servizio che tradizionalmente si definiscono come “contoterzisti” (per semina, aratura, trebbiatura e quanto altro).

La fonte normativa è data dall’art. 1655 c.c., secondo cui “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso corrispettivo in danaro”.

Ancora rilevante è l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (legge Biagi), articolato più volte modificato medio tempore. Il CCNL Operai Agricoli, all’art. 30 prevede la possibilità di delegare ditte appaltatrici; in specie, la norma prevede che “le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto.

In particolare è necessario appurare che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio d’impresa”. Sovente, nella pratica, si è verificato come in taluni casi, il ricorso al contratto di appalto di opere o servizi dissimuli la fornitura illegittima di mere prestazioni di manodopera.

È buona norma, quindi, per evitare l’uso distorto dell’appalto, tenere conto di alcuni criteri guida:

  • l’affidamento in appalto di alcune fasi del processo produttivo è legittimo qualora l’azienda committente abbia verificato che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale consona ed eserciti il potere (organizzativo e direttivo) nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il relativo rischio di impresa, in via generale possono essere appaltate le attività per le quali occorrano professionalità, competenze, dotazioni e macchinari non presenti aziendalmente;
  • la mera somministrazione di manodopera è ammessa unicamente nei limiti e nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dalla contrattazione collettiva in agricoltura del settore privato e del settore cooperativo;

Le aziende quando sottoscrivono un contratto di appalto, dovranno bene valutare alcuni elementi tipici, quali:

  • ragione sociale delle parti contraenti;
  • luogo della lavorazione;
  • periodo della lavorazione;
  • tipo di lavorazione,
  • numero dei lavoratori,
  • inquadramento dei lavoratori,
  • CCNL applicato, eventuali alti contratti collettivi applicati (di secondo livello).

L’appalto, in genere, è lecito quando si verifica:

  1. Previsione contrattualizzata del risultato dell’appalto di servizi;
  2. Organizzazione dei mezzi da parte della parti appaltatrici;
  3. Rischio di impresa in capo alle appaltatrici con evidente esercizio abituale dell’attività d’impresa abituale con pluricommittenza;
  4. Esercizio di poteri di eterodirezione da parte delle appaltatrici;
  5. Comprovato livello di specializzazione e conoscenza del settore da parte delle appaltatrici.

Ciò genera in modo inequivoco la autonomia e la genuinità dell’appalto che – pertanto – si qualifica come lecito.

Quando l’appalto è illecito, pesanti sono le ripercussioni sul datore di lavoro a carattere civile, amministrativo e penale.

L’interposizione illecita, infatti, genera.

  1. la facoltà per il dipendente di chiedere (per mezzo di una causa di lavoro) il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo alla ditta committente (ex art. 29, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003);
  2. sanzione amministrativa di € 50,00 al giorno per ogni lavoratore interposto (ex art. 18, comma 5 bis, D.Lgs. n. 2763/2003, come modificato dal Jobs Act); tale sanzione amministrativa in ogni caso non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000.00;
  3. se sono occupati lavoratori minorenni nell’ambito dell’appalto illecito, oltre alla sanzione amministrativa si applica anche la sanzione penale dell’arresto fino a 18 mesi e l’aumento della sanzione fino al sestuplo per ciascuna giornata di lavoro e per ogni singolo lavoratore;
  4. responsabilità solidale tra committente e ditta appaltatrice per i seguenti titoli:
  • trattamenti retributivi, compreso il TFR;
  • contributi previdenziali INPS;
  • premi assicurativi INAIL;
  • interessi di mora sui contributi e sui premi;
  • danni derivanti da infortuni o malattie professionali (danno differenziale).

Quanto sopra anche in caso di eventuali subappalti e nei limiti di due anni dalla cessazione dell’appalto.

(M. Mazzanti)