CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA INFORMA SUGLI OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL D.M. 92/2017.

Camera di Commercio di Bologna informa sugli obblighi dei titolari degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 92/2017.

 

Si informano gli interessati che il 18 settembre u.s. è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, che attua la normativa dei controlli degli strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali.

Con «funzione di misura legale» si intende la funzione di misura giustificata da motivi di lealtà delle transazioni commerciali, imposizioni di tasse e diritti, tutela dei consumatori, interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente.

Fino al 18/3/2019, le Camere di commercio continueranno a svolgere l’attività di verifica periodica degli strumenti, secondo le procedure previste dal nuovo decreto. Decorso tale termine, la verificazione periodica degli strumenti sarà svolta unicamente dagli organismi accreditati che avranno presentato apposita SCIA ad Unioncamere.

Alle Camere di commercio continuerà ad essere riservata la funzione di controllo e vigilanza degli strumenti in servizio, anche al fine di verificare la corretta esecuzione della verifica periodica da parte dei citati organismi accreditati, a garanzia della regolarità di bilance, etichettatrici peso/prezzo, selezionatrici ponderali, distributori di carburanti, sistemi di misura del gas, ecc.

I titolari degli strumenti devono richiederne la verifica periodica con le periodicità indicate al punto 1 dell’allegato IV al D.M. 93/2017, a partire dalla data della loro messa in servizio e, comunque, non oltre due anni dall’anno di esecuzione della prima verificazione della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare.

La verifica periodica verrà eseguita dagli uffici preposti entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta pervenuta dal titolare dello strumento.

Fatti salvi gli eventi imprevedibili o rispetto ai quali non abbiano un effettivo controllo, i titolari degli strumenti devono mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione, conservare il libretto metrologico e l’eventuale documentazione prescritta, curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e astenersi dall’utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili.

Oltre agli obblighi sopra elencati relativi alla tenuta dello strumento e alla verifica del mantenimento della sua conformità nel tempo, i titolari degli strumenti di misura sono altresì soggetti agli obblighi di comunicazione alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio. Entro 30 giorni essi devono comunicare la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra indicate costituisce violazione amministrativa e comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista per specifica tipologia di strumento, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.bo.camcom.gov.it nella pagina relativa all’Ufficio Metrico. Rif. ALL. IV – punto 1 – D.M. 93/2017:Periodicità della verificazione degli strumenti di misura in servizio.

Le comunicazioni di competenza della Camera di commercio di Bologna potranno essere effettuate via pec all’indirizzo: ufficio.metrico@bo.legalmail.camcom.it, oppure tramite il servizio postale all’indirizzo dell’Ufficio Metrico-Ispettivo – Piazza della Costituzione 8, 40128 Bologna.

(S. Casini)