Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori BABY SITTING.

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il Governo ha previsto numerose misure per il contenimento della emergenza sanitaria, in specie a sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.

Stante le disposte chiusure di tutte le attività scolastiche ed educative, a decorrere dal 5 marzo 2020, la norma introdotta ha previsto misure in favore delle famiglie ampliando l’utilizzo di alcuni istituti, già in essere in via ordinaria, quali il congedo parentale, i permessi per i disabili, introducendo (ex novo) un bonus finalizzato all’acquisto di servizi di baby-sitting.

Tali misure si applicano in favore dei dipendenti del settore privato, degli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi. Misure speciali è più favorevoli sono previste per i lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Con circolare n. 44 del 24 marzo 2020 l’INPS ha diramato le proprie (complesse e poco fruibili) istruzioni operative:

per i lavoratori viene sancita la possibilità di fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l’assistenza e la sorveglianza dei minori.

 

Il beneficio economico compete, con effetto retroattivo dal 5 marzo, fino a 600 euro (ovvero fino a 1.000 euro per gli addetti al sistema sanitario e della difesa) sulla base delle modalità operative stabilite dall’INPS con la circolare, ente al quale l’interessato deve presentare la domanda. Essendo i fondi limitati le domande saranno accolte (in ordine cronologico) nei limiti del finanziamento complessivo.

 

Il Bonus spetta solo se nel nucleo familiare non sia presente un altro genitore titolare di misure di sostegno al reddito (NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 

Lavoratori interessati

  • :dipendenti del settore privato;
  • iscritti alla Gestione separata;
  • autonomi iscritti all’INPS
  • altri lavoratori autonomi, iscritti a casse non gestite dall’INPS subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.

 

Dipendenti pubblici

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

 

Addetti a

  • sicurezza
  • difesa
  • soccorso pubblico

 

Per i lavoratori “privati”, come sopra individuati, il valore del bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo.

Per i soggetti lavoratori dipendenti “pubblici” come sopra definiti il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.

 

L’INPS al riguardo precisa che, nell’ipotesi in cui all’interno del nucleo familiare siano presenti più soggetti minori di età (fino a 12 anni se compiuti alla data del 5 marzo) il bonus è per tutti i minori e nel limite dell’importo complessivo (in sostanza il lavoratore nella domanda che sarà presentata all’INPS, potrà indicare un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).

Secondo l’INPS in mancanza di genitori il beneficio potrà essere richiesto ed erogato in favore del convivente col minore.

Stessa possibilità per i genitori affidatari ed in caso di adozione, nazionale e internazionale se il minore è entrato nel nucleo al 5 marzo. Per evitare le frodi la circolare INPS prevede nella domanda apposite autodichiarazioni e controlli.

 

Il limite dei 12 anni non si applica ai figli con disabilità grave (ex art. 4, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104) se iscritti a scuole od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Per fruire del bonus occorre utilizzare il Libretto di Famiglia. Come noto il libretto di famiglia è assai complicato da gestire e le modalità prescelte dal legislatore certamente non favoriranno la reale fruizione del beneficio.

 

Prevedere, infatti, una domanda, che già annovera un numero di requisiti tali da scoraggiare chiunque, ed un accreditamento sulle piattaforme INPS per 600 euro, ha più il sapore della beffa che della misura in favore delle famiglie e dei lavoratori. La circolare INPS in commento infatti impiega due pagine per spiegare gli adempimenti connessi alla sola modalità di accesso al libretto di famiglia, alla registrazione e a quanto altro.

 

La circolare INPS prevede che la domanda relativa potrà essere presentata con tre modalità alternative :

APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale  www.inps.it  al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;

CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

La circolare precisa poi che per poter fruire concretamente del bonus, tramite il Libretto Famiglia (ex art. 54-bis D-L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96) il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore (collaboratore occasionale) devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

 

L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:

  • direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
  • avvalendosi dei servizi di contact centerINPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
  • tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.

 

La circolare in commento precisa che le prestazioni, dal 5 marzo e sino alla riapertura delle scuole e servizi all’infanzia, inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese.

 

Il voucher connesso al Libretto Famiglia ha il valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo sarà pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo, secondo categoria di appartenenza del richiedente, di 600/1.000 euro).

 

La circolare INPS in commento specifica poi un ulteriore passaggio burocratico necessario, secondo cui “Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

 

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020”.

 

Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni per il bonus è fissato al 31 dicembre 2020.

 

Limitatamente al bonus Baby Sitting, il collaboratore occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere la stessa persona che abbia un rapporto in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato.

(M. Mazzanti)