Come si ricorderà lo scorso martedì 8 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. DL Omnibus).
L’articolo 2 bis inserito in sede parlamentare, nell’ambito della conversione del decreto-legge, contiene la disposizione con la quale viene prevista, in favore dei lavoratori dipendenti la corresponsione, con la mensilità di dicembre 2024 (unitamente alla tredicesima), di un importo una tantum (per il solo 2024) pari ad € 100, bonus correntemente denominato “Bonus Natale”.
Per finanziare la misura, che dovrebbe interessare più di un milione di lavoratori dipendenti, è stato previsto uno stanziamento di 100,3 milioni di euro.
L’accesso al predetto bonus è previsto per i dipendenti che possiedano alcuni specifici requisiti di carattere familare ed economico.
La somma verrà infatti corrisposta ai dipendenti che nel 2024 percepiscano un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (non considerando l’abitazione principale e delle relative pertinenze); che abbiano (fiscalmente) a proprio carico il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato ovvero abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, se in presenza di una famiglia “monogenitoriale”; altra condizione prevista è che costoro abbiano un’imposta lorda superiore all’importo della detrazione prevista, ex art. 13, c. 1, del TUIR, per il lavoro dipendente.
L’importo una tantum è corrisposto, dal datore di lavoro (sostituto di imposta) con la busta paga di dicembre, in misura proporzionale al periodo di effettivo lavoro reso dal lavoratore nel 2024.
Per concretamente disporre dell’una tantum il dipendente ha l’onere di richiedere il bonus natale presentando, al proprio datore di lavoro, una dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari utili ed innanzi riassunti. La norma approvata dal parlamento chiarisce poi che l’una tantum non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore.
La legge prevede altresì che il datore di lavoro del dipendente richiedente il bonus possa recuperare (immediatamente dopo la corresponsione) l’importo riconosciuto ed erogato al prestatore, essendo rappresentativo di un credito maturato dal datore di lavoro nei confronti dell’erario, attraverso il sistema ordinario della compensazione (come prevista ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997).
Il datore di lavoro peraltro è onerato, dalla norma in commento, di alcuni adempimenti (in sostituzione dell’erario) atti al controllo circa il diritto del dipendente a percepire il predetto bonus; in sintesi il datore dovrà effettuare una serie di controlli in sede di conguaglio, sostanzialmente per verificare (coerentemente al dettato di legge) sia la esistenza dei familiari effettivamente a carico che dei limiti reddituali sottesi, requisiti come visto che determinano il diritto del dipendente alla spettanza dell’importo degli € 100 previsti; qualora dal controllo emerga la insussistenza del diritto al bonus il datore, sostituto di imposta, dovrà procedere al recupero dell’importo erogato erroneamente.
Per inciso nell’ambito della annuale dichiarazione dei redditi sarà effettuata una ulteriore verifica che eventualmente consentirà, in ogni caso, sia la restituzione del Bonus Natale (se erogato in assenza dei requisiti) ovvero il riconoscimento del bonus stesso qualora precedentemente non vi fosse stata la erogazione da parte del datore.
Secondo il Governo, questa disposizione per il corrente 2024, è attuativa «nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’art. 5, c. 1, lett. a), n. 2.4), della legge n.111/2023» di un regime fiscale sostitutivo per i redditi similari alla tredicesima mensilità. Relativamente al bonus di cui si tratta occorre segnalare infine che, con circolare n. 19 del 10 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha già diramato istruzioni operative.
(M. Mazzanti)