INPS – tasso di dilazione e differimento e delle sanzioni civili
Con recente provvedimento il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, avente effetto dal 20/09/2023, ha aumentato il TUR (tasso ufficiale di riferimento) al 4,50%. Conseguentemente l’INPS ha
calcolato le nuove misure per la dilazione ed il differimento per la regolarizzazione dei debiti contributivi nonché delle sanzioni civili (Circolare n. 81 del 18/9/2023).
La nuova misura del tasso di interesse di dilazione e differimento è pertanto fissata al 10,50%, ciò in ordine alla regolarizzazione rateale dei debiti contributivi per le rateazioni presentate a decorrere dal 20 settembre 2023); nel caso di autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2023.
Relativamente alle sanzioni civili (ex L. 388/2000, art. 116, comma 8) il tasso è fissato al 10% sia per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, c. 8, lett. a) sia quanto la segnalazione della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima della richiesta dell’ente (art. 116, c. 8, lett. b) ovvero quando il mancato deriva da oggettive incertezze (art. 116, c. 10).
Si rammenta che in caso di evasione contributiva (art. 116, c. 8, lett. b, primo periodo) la sanzione è pari al 30% del debito e comunque nel massimo pari al 60% dei contributi non corrisposti. Regole particolari per le procedure concorsuali (5% per i ritardi, 7% in caso di evasione).
INAIL – tasso di rateazione / dilazione e delle sanzioni civili
Così come per l’INPS, anche per l’INAIL si sconta l’aumento del tasso; per le rateazioni di premi assicurativi ed accessori, il nuovo valore è fissato al 10,50% mentre è al 10% per le sanzioni civili (Circolare INAIL n. 42 del 18/09/2023).