BCE : Tasso Ufficiale di Riferimento al 3,50% – i provvedimenti conseguenti.

INPS – tasso di dilazione e differimento e delle sanzioni civili

Con recente provvedimento, assunto il 16 marzo ultimo scorso,  il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, avente effetto dal  22/03/2023,  ha aumentato il TUR (tasso ufficiale di riferimento) al 3,50%. Conseguentemente l’INPS ha calcolato le nuove misure per la dilazione ed il differimento per la regolarizzazione dei debiti contributivi nonché delle sanzioni civili (Circolare n. 31 del 20/03/2023).

La nuova misura del tasso di interesse di dilazione e differimento è pertanto fissata al 9,50%, ciò in ordine alla regolarizzazione rateale dei debiti contributivi per le rateazioni presentate a decorrere  dal 22 marzo 2023); nel caso di autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato dalla contribuzione relativa al mese di marzo  2023.

Relativamente alle sanzioni civili (ex L. 388/2000, art. 116, comma 8) il tasso è fissato al  9% sia per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, c. 8, lett. a) sia quanto la segnalazione della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima della richiesta dell’ente (art. 116, c. 8, lett. b) ovvero quando il mancato deriva da oggettive incertezze (art. 116, c. 10).

Si rammenta che in caso di evasione contributiva (art. 116, c. 8, lett. b, primo periodo) la sanzione è pari al 30% del debito e comunque nel massimo pari al 60% dei contributi non corrisposti. Regole particolari per le procedure concorsuali (5% per i ritardi, 7% in caso di evasione).

INAIL – tasso di rateazione / dilazione e delle sanzioni civili

Così come per l’INPS, anche per l’INAIL si sconta l’aumento del tasso; per le rateazioni di premi assicurativi ed accessori, il nuovo valore è fissato al 9,50% mentre è al 9% per le sanzioni civili (Circolare INAIL n. 10 del 20/03/2023).

(M. Mazzanti)