Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE PER ANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE IVI COMPRESI GLI ALLEVAMENTI ITTICI. Le domande potranno essere presentate fino al 25 ottobre 2019 con le modalità procedurali e la specifica modulistica indicate nel bando. Per questo bando, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione mette a disposizione € 400.000,00. Il provvedimento è stato approvato con Delibera di Giunta n° 1360 del 05/08/2019. Per problemi di spazio, si riporta una breve sintesi dei contenuti del bando. Gli Associati eventualmente interessati ad approfondire l’argomento e a presentare la domanda, potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.
- OBIETTIVI
La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall’art. 17 della L.R.
8/1994 alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio venatorio.
Detti contributi, in base alla specie e agli Istituti faunistici a cui è destinato l’intervento di prevenzione, sono suddivisi nelle seguenti 3 tipologie:
– contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da animali selvatici protetti
alle produzioni agricole, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione n. 364/2018, così come modificata dalla deliberazione n. 592/2019, che definisce uno specifico regime di aiuti in materia (SA48094-2017N e SA.53390/2019), in applicazione degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020; Per “specie protette” si intendono:
– le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e quelle indicate dalla legge n 157/1992 all’art. 2, comma 1;
– le specie di fauna selvatica viventi stabilmente nei Parchi Regionali ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l’esercizio dell’attività venatoria e nelle Riserve Naturali di cui alla legge n. 394/1991 sulle Aree Protette, così come recepita nella legge regionale n. 6/2005, nonché nelle zone di protezione di cui all’art. 10, comma 8, lett. a) “Oasi di protezione della fauna”, b) “Zone di Ripopolamento e Cattura” limitatamente alle specie non oggetto di ripopolamento e cattura e c) “Centri pubblici di produzione della fauna” della legge n. 157/1992;
– contributi per l’acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette ai sensi delle predette definizioni, da specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale per le quali il prelievo sia vietato temporaneamente, da specie oggetto di ripopolamento e cattura nelle ZRC o da cani agli allevamenti zootecnici, erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore agricolo nel limite massimo di Euro 20.000,00, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi fiscali;
– contributi per l’acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da uccelli ittiofagi alle imprese attive nel settore dell’acquacoltura, in applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca ed acquacoltura nel limite massimo di Euro 30.000,00, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi fiscali.
- BENEFICIARI
Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici esclusivamente le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli e che rispettano i requisiti di seguito specificati:
– siano in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
– siano iscritte ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
– siano iscritte all’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003, con posizione debitamente validata;
— siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi del presente bando.
- INTERVENTI AMMISSIBILI
Ai fini del presente bando le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:
– specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio venatorio;
– specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
– Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete
metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
– Protezione elettrica a bassa intensità;
– Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
– Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
– Cani da guardiania.
È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda.
La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l’acquisto sono riportati nell’Allegato A al presente bando.
- OBBLIGHI E VINCOLI
L’impresa beneficiaria, pena la revoca dell’aiuto, anche se già erogato, deve:
– concludere l’acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 15 marzo 2020;
– per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi, fatta eccezione per le recinzioni fisse per le quali, in relazione agli adempimenti previsti alla normativa in materia di edilizia, viene richiesto un periodo vincolativo di dieci anni, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d’uso. È consentito l’utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda e, per presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, nella medesima zona di protezione che ha determinato l’assegnazione del punteggio per l’ammissione in graduatoria, fatto salvo il caso in cui tale zona venga revocata dall’Amministrazione competente;
– comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell’aiuto;
– rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell’Ente Parco, Valutazione d’Incidenza).
– rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione.
- DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL’AIUTO REGIONALE
Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 400.000,00.
La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa a copertura dell’acquisto dei presidi di prevenzione è di Euro 2.500,00 mentre la spesa minima è definita in Euro 300,00. Non saranno considerate ammissibili:
– interventi di mera sostituzione;
– interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.
Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:
– opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
– acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
– costi di messa in opera;
– spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
– spese di noleggio attrezzature;
– spese diverse dal mero acquisto di cani da guardiania, quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative;
– oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell’investimento;
– IVA ed altre imposte e tasse.
L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l’intensità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute nel limite massimo della spesa
ammissibile corrispondente ad euro 2.500.
Per l’acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1. secondo alinea, l’importo massimo dell’aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis al singolo imprenditore, pari ad Euro 20.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime de minimis ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo da essi perseguito.
Per l’acquisto di sistemi di prevenzione per danni da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici, di cui al punto 1. terzo alinea, l’importo massimo dell’aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad Euro 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime de minimis ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo da essi perseguito.
- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE
L’istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio nel quale si effettua l’investimento di prevenzione ovvero la parte prevalente dello stesso. Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all’Allegato B al presente bando, devono pervenire ai sopracitati Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all’Allegato C entro il 25 ottobre 2019 con le seguenti modalità alternative:
– mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno 25 ottobre 2019;
– tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
– mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all’indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.
In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione. L’istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l’impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.
- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL’AIUTO
La competenza all’istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali i quali effettueranno l’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva, ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l’ammissibilità dei presidi di prevenzione proposti richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell’istruttoria. Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell’attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. Il Servizio Territoriale, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendaleprovvederà alle verifiche collegate alla disciplina antimafia acquisendo la comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011. Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente bando verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:
– Prevenzione per danni da specie protette da Direttive comunitarie o dalla legge n. 157/1992 5 punti
– Intervento effettuato in Parchi regionali, Aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio dell’attività venatoria, Riserve Naturali o Oasi di Protezione della Fauna Centri Pubblici di produzione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura 4 punti
– Intervento effettuato in Rete Natura 2000 3 punti
– Intervento effettuato in Zone di Rifugio 2 punti
Affinché l’intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l’appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%. I punteggi non possono essere cumulati.
A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio di precedenza il valore economico della produzione oggetto di protezione come di seguito indicato: Allevamenti zootecnici- Frutteti e vigneti in allevamento e colture orticole- Allevamenti ittici- Seminativi. In caso di ulteriore parità verrà attribuita la precedenza al richiedente con minor età. A conclusione dell’attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione dei punteggi di priorità e delle precedenze nonché del numero e data dell’acquisizione a protocollo del DURC e della relativa scadenza di validità, tipologia e localizzazione georiferita dell’intervento.
Il Responsabile del procedimento per la fase di predisposizione della graduatoria e degli atti di concessione e liquidazione degli aiuti è la Dott.ssa Maria Luisa Zanni mentre l’adozione dei provvedimenti spetta al Responsabile del Servizio Attività Faunistico- Venatoria e Pesca, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – Regione Emilia- Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.
- RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario dovrà provvedere all’acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 marzo 2020 pena la revoca dell’aiuto. Saranno considerate eleggibili all’aiuto le spese sostenute dal beneficiario: successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati.
Pena la revoca dell’aiuto concesso, la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa
dall’impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro 30 giorni dalla data di acquisto. Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto – che in ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di giugno 2020 – pena la revoca dell’aiuto, fermo restando che l’acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 marzo 2020.
La domanda di liquidazione dell’aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione: copia delle fatture elettroniche di acquisto; copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite; documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi; eventuale dimostrazione della titolarità dell’azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall’intervento.
Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti
correnti bancari o postali, restando vietato l’impiego del contante.
Il Servizio Territoriale competente effettuerà l’istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti ed entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione esperirà le verifiche finali.
- VERIFICHE E CONTROLLI
Il Servizio Territoriale competente per territorio potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente bando.
(G. Guerrini)