BANDO 10.1.10 RITIRI DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE.

Bando 10.1.10 Ritiri dei seminativi dalla produzione. 

 

Ricordiamo alle aziende che hanno aderito al bando 2016 e a quanti intendono aderire all’attuale bando in scadenza al 28 febbraio gli impegni che costituiscono condizione essenziale per il pagamento del contributo.

In riferimento all’impegno 1.3 – Prati umidi. Mantenimento isolotti/dossi

si specifica che a partire dalla fine del secondo anno di impegno:

  • deve essere presente il numero minimo previsto di isolotti/dossi durante tutto l’anno di impegno;
  • ogni isolotto deve essere esteso almeno 50 mq e non deve superare i 500 mq;
  • da aprile a luglio, gli isolotti/dossi devono essere completamente circondati dall’acqua e pertanto l’impegno di mantenimento del numero minimo di isolotti deve riguardare la parte/le parti di prato umido/superficie interessata all’intervento (S.I.I.) che rimane/rimangono sommersa/sommerse in tale periodo.

In riferimento all’impegno 1.4 – 1.4 Prati umidi.

Mantenimento arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti pendenza media inferiore a 25°.

Si precisa che le sponde delle arginature perimetrali e degli isolotti/dossi devono essere di pendenza media inferiore a 25°.

Pertanto per le superfici già oggetto di misure agro-ambientali con il ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali, gli eventuali lavori di risagomatura delle sponde devono essere effettuati entro il primo anno di impegno e comunque non prima del 10 agosto, non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano.

Per tutte le altre superfici, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 – “Ripristino di ecosistemi”, le suindicate pendenze dovranno essere presenti dalla decorrenza del primo anno di impegno.

In riferimento all’impegno 1.6 – Controllo vegetazione erbacea

Si precisa che il controllo annuale della vegetazione erbacea nei tempi consentiti nei prati umidi, è obbligatorio su tutta la SII sulle superfici dove sia presenti vegetazione erbacea (ad eccezione di quella presente nelle superfici occupate da alberi e/o arbusti e della superficie di non intervento, a rotazione triennale, compresa tra il 20% e il 30% della SII).

Pertanto si evidenzia che la presenza di canneto o altra vegetazione erbacea deve essere oggetto di controllo annuale (sfalcio o trinciatura) nel periodo consentito, per evitare che un eccessivo sviluppo di una tale vegetazione

porti alla totale occupazione dello specchio d’acqua compromettendo le diverse funzioni ecologiche del prato umido.

“Controllo della Nutria” si specifica quanto segue:

  • per la tipologia ambientale “prati umidi” è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie corrispondente ad una trappola per ogni prato umido e comunque corrispondente ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido (SII);
  • per la tipologia ambientale macchia radura (F1) e/o ambienti variamente strutturati (F2) è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie che deve corrispondere ad una trappola per stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro stagno/laghetto non comunicanti tra loro.

Ricordiamo che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite.

Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 10, n. 11, n. 13 e n. 14, che vanno datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno.

Pertanto dovrà essere presente in azienda un registro per ogni anno di impegno.

Ulteriori specifiche di impegno per la tipologia ambientale “Prati umidi”.

Nel periodo 11 agosto – 30 settembre, sono da eseguire, le operazioni ordinarie di manutenzione rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell’acqua.

Le operazioni straordinarie di manutenzione, che sono ammesse al massimo 2 volte nel ventennio di impegno, salvo cause di forza maggiore in particolare per eventi calamitosi, sono finalizzate:

  • al rifacimento e consolidamento delle arginature e delle pendenze delle sponde;
  • degli isolotti/dossi incluso la loro ricollocazione;
  • per l’approfondimento dei fossati per la circolazione dell’acqua;
  • per la risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l’afflusso/deflusso dell’acqua,
  • per l’arieggiamento e/o approfondimento (finalizzato alla rimozione dei sedimenti) dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie è necessaria la messa in asciutta entro il 28 febbraio (per impedire l’insediamento di uccelli a fini riproduttivi) e l’effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo al fine di garantire il ri – allagamento entro il 1 ottobre.

Per l’esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessaria la comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione entro il 15 gennaio ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti all’istruttoria e nel contempo ai competenti Uffici per la gestione faunistica; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell’Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione Faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

(A. Caprara)