Aziende agricole – Vendita al dettaglio di prodotti agricoli – inquadramento INPS.

Con recente  circolare (la n.76 del 22 maggio 2019) l’Inps  ha provveduto a fornire ai soggetti interessati alcuni chiarimenti in relazione all’inquadramento previdenziale delle aziende agricole che effettuano attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari. Ciò in specie in rapporto alle novità normative introdotte, in materia, dalla legge di bilancio 2019 che ha modificato il testo previgente (art. 4 del D.lgs. n. 228/2001).

In particolare il testo precedentemente in vigore ( primo comma dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) stabiliva che gli imprenditori agricoli, sia singoli che associati, avevano la facoltà di vendere al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende”.

 

 

Con la recente legge di Bilancio 2019 (comma 1 bis dell’articolo 1 della Legge) da un lato si è acclarata la possibilità per gli imprenditori agricoli di potere acquistare al libero mercato per successivamente rivendere al dettaglio prodotti agricoli o alimentari non aziendalmente prodotti e dall’altro si è chiarito come i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio sono unicamente quelli “direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli” così come “Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”.

 

Con tale testo normativo – e nella misura in cui siano presenti entrambi i requisiti – l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli o alimentari, non di propria produzione, è con chiarezza assoluta attività agricola, poiché svolta in connessione alla attività agricola aziendale tipica (ex art. 2135 c. c.).

 

L’Inps, tenendo conto delle precitate nuove regole, con la circolare in commento, ha esplicitato che l’attività di vendita al dettaglio, da parte degli imprenditori agricoli, di prodotti agricoli e alimentari – anche non di produzione propria – non fa venire meno la attribuzione dell’azienda al settore previdenziale agricolo, sempreché alla condizione che il fatturato derivante dalla vendita dei propri prodotti sia prevalente rispetto a quello derivante dalla vendita dei prodotti acquistati da altri soggetti terzi ancorché imprenditori agricoli .

Sempre secondo l’Istituto l’acquisto da altri imprenditori agricoli dovrà avvenire senza l’apporto di alcuna intermediazione commerciale (i prodotti agricoli quindi non si possono acquistare presso commercianti terzi bensì unicamente da imprenditori agricoli) così come la “prevalenza” dovrà essere rapportata al fatturato dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli, e non alla quantità degli stessi.

Ricordiamo per completezza che la classificazione dell’operatore nel settore agricolo è relativo ed inerente sia l’imprenditore – con riferimento alla posizione soggettiva previdenziale (IAP e CD) – sia i lavoratori dipendenti occupati in azienda, lavoratori che sono perciò da considerarsi lavoratori agricoli agli effetti contributivi e prestazionali.

 

La circolare si rivolge pertanto a tutte le aziende agricole che pur svolgendo come attività principale l’attività di produzione agricola (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) parimenti

intendano completare il nastro lavorativo aziendale con una attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli; nella circolare l’Inps chiarisce come “potranno essere considerate tali le aziende tenute alla compilazione dei quadri F, G, H (terreni, allevamenti e macchine agricole) della D.A.” parimenti il numero delle giornate lavorative corrispondenti all’attività di vendita al dettaglio saranno da denunciare ai fini INPS ed inserite nel campo “note” del modello della D.A. e non nel campo “E” relativo al fabbisogno aziendale.

(M. Mazzanti)