Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Accesso ai contributi – in regime De Minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 – per l’utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia – Anno 2022.

Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato l’AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER L’UTILIZZAZIONE DEI FONDI RUSTICI AI FINI DELLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA. ANNO 2020.

Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2022 con le modalità procedurali e la specifica modulistica indicate nell’avviso. Per questo avviso, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione mette a disposizione € 60.000,00. Il provvedimento è stato approvato con delibera n° 1339 del 01/08/2022. Per problemi di spazio, si riporta una breve sintesi dei contenuti dell’avviso. Gli Associati eventualmente interessati ad approfondire l’argomento e a presentare la domanda, potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.

1. OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all’art.15 comma 1, così come recepito dalla L.R. n. 8/1994 all’art.13 comma 1, intende concedere, per l’utilizzo dei fondi rustici messi a disposizione dell’esercizio dell’attività venatoria 2022-2023, contributi destinati ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi negli Ambiti Territoriali di caccia, ivi comprese le Zone di rispetto nelle quali si pratica l’esercizio venatorio ad una o più specie e nelle Aree Contigue ai Parchi regionali nelle quali è consentito l’esercizio dell’attività venatoria.

Il contributo è dovuto ai proprietari o conduttori di fondi inclusi sulla base  dell’estensione del proprio podere rientrante nei predetti ambiti/zone/aree e in presenza di assunzione di impegni per il mantenimento dell’ambiente a fini faunistici ed in particolare di impegni volti a ridurre la pressione “faunistico-venatoria” causata dalla presenza e dal prelievo degli ungulati.

Detti contributi possono essere erogati in regime de minimis, che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore agricolo e fissa in Euro 25.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi fiscali.

2. BENEFICIARI

Possono usufruire dei contributi previsti dal presente avviso i proprietari o conduttori dei fondi utilizzati per la caccia programmata nella stagione venatoria 2022-2023 che siano imprenditori agricoli con imprese attive in Emilia-Romagna e che soddisfano le condizioni di ammissibilità, di seguito specificate:

– siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall’art. 2135 del C.C., in forma singola o associata;

– siano iscritti ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;

– siano in possesso di partita IVA agricola attiva, fatti salvi i casi di esclusione previsti

dalla normativa vigente in materia;

– siano iscritte all’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata;

– siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

Sono esclusi dalla concessione del contributo coloro che beneficiano per le medesime superfici di altri finanziamenti pubblici o disposti dagli A.T.C. per interventi analoghi.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

L’aiuto è riferito all’estensione complessiva del podere utilizzato per la gestione programmata della caccia, rientrante negli ambiti elencati al primo capoverso del punto1., unitamente all’assunzione da parte del richiedente, per la stagione venatoria 2022-2023, degli impegni di mantenimento e/o conservazione ambientale di seguito elencati:

a) Recupero e mantenimento di aree aperte in territori vocati alla presenza degli ungulati di alta collina e montagna

b) Tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all’alimentazione, alla

nidificazione della fauna selvatica, attraverso la conservazione di:

siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura

maceri e stagni in pianura

laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna

c) Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura

d) Mantenimento di bacini di risaia allagati con stoppie dopo la raccolta del riso.

Si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia (e dell’Autostrada A14 a partire dell’intersezione di questa con la S. n. 9 “Emilia per il territorio della Provincia di Rimini) e zone di collina quelle a sud delle stesse.

4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO, SUPERFICIE INTERESSATA E PRESCRIZIONI

Il contributo riconoscibile viene calcolato, con riferimento a quanto indicato in domanda dal richiedente, sommando i valori di seguito indicati:

– una quota riferita all’estensione complessiva del fondo destinato alla gestione programmata della caccia nello specifico ambito di riferimento, euro 5,00 per ettaro;

– una quota riferita ai diversi tipi di impegni assunti per la conservazione ed il mantenimento ambientale di cui al precedente punto 3 come segue:

Interventi di cui al punto 3 lettera a) “Recupero e mantenimento di aree aperte in aree vocate alla presenza di ungulati di alta collina e montagna”.

Le superfici interessate devono risultare non più inserite in un ciclo di rotazione colturale da almeno 2 anni e da non oltre 8 anni. Sono escluse le aree calanchive e quelle recintate adibite al pascolo ed i terreni saldi ai sensi delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Il richiedente si impegna a:

– effettuare almeno uno sfalcio della vegetazione erbacea, con asportazione della biomassa prodotta al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio–luglio);

– eseguire la ripulitura dalle specie arbustive infestanti (es. rosa canina, rovo e vitalba) nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli enti competenti per territorio;

– mantenere in efficienza la rete di regimazione idrica superficiale;

– non utilizzare nell’area fitofarmaci o diserbanti;

– mantenere, nel caso di seminativi già arbustati o alberati, una percentuale di specie arbustive e/o arboree (con esclusione di rosa canina, rovo e vitalba) non superiore al 20% della superficie oggetto del contributo.

Per l’impegno riferito al recupero di aree aperte mediante sfalcio è previsto un contributo pari ad Euro 400 per ettaro, mentre per l’impegno riferito al mantenimento di aree già recuperate l’importo previsto corrisponde ad Euro 300 ad ettaro. La superficie ammissibile a contributo è compresa tra un minimo di 0,5 ettari ed un massimo di 4 ettari per fondo, anche in più corpi. Sono comunque esclusi dal contributo le aree comprese nel raggio di 50 metri dalle abitazioni.

Interventi di cui al punto 3 lettera b ) “Tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all’alimentazione, alla nidificazione della fauna selvatica”, attraverso la conservazione di:

siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura.

La superficie oggetto di contributo corrisponde alla fascia di rispetto non coltivata e mantenuta inerbita pari a:

– nel caso di alberi o esemplari arbustivi isolati, alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno (con un minimo di 1,5 metri di raggio dal tronco principale);

– nel caso di piccoli gruppi di alberi, alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno con un minimo di 1,5 metri di distanza dai tronchi principali più esterni;

– nel caso di elementi del paesaggio lineari quali siepi, piantate o filari alberati alla superficie ricadente nella fascia di proiezione ortogonale delle chiome (con una larghezza minima misurata dal tronco principale di 1,5 metri per lato) comprensiva di eventuali fossati o capezzagne. Le specie arbustive e arboree ammesse devono appartenere alla flora autoctona e storicamente presenti nei territori interessati (vedi allegato A); sono esclusi i rimboschimenti finalizzati alla produzione del legname, gli alberi e gli arbusti ornamentali, da frutto e quelli ricompresi nel raggio di 50 metri dalle abitazioni o palesemente facenti parte dell’area cortiliva.

Sono inoltre escluse le alberature che ricadono nelle aree golenali e sugli argini di corsi idrici naturali o artificiali. Gli alberi in gruppo devono essere salvaguardati con il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno. Nelle fasce di rispetto dei suddetti elementi naturali è vietato l’uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici. L’eventuale sfalcio della vegetazione erbacea presente nella fascia di rispetto e nella fascia di influenza deve essere eseguito manualmente o meccanicamente al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio – luglio).

Le eventuali operazioni di gestione e manutenzione delle siepi devono essere eseguite con potatura manuale o con barra falciante verticale o orizzontale con esclusione di attrezzi che provochino sfibrature.

A fronte di detti impegni è previsto un contributo pari a Euro 0,25/mq fino ad un massimo di 0,5 ha per fondo agricolo, anche nel caso si tratti di superfici di dimensioni superiori.

maceri e stagni in pianura

laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna

I maceri, laghetti, stagni e punti di abbeverata devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di un costante e adeguato livello idrico e la conservazione obbligatoria di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga da tre a cinque metri, non coltivata e rivestita di vegetazione erbacea ed almeno su due lati da vegetazione arborea e arbustiva (in quest’ultimo caso la superficie esterna della fascia di rispetto è calcolata come al punto precedente). All’interno della fascia di rispetto e nell’invaso è vietata l’immissione e l’accumulo di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere, nonché il deposito di materiali di qualunque natura ad eccezione delle eventuali stazioni di pompaggio o dei massi di affondamento della canapa.

La superficie oggetto di contributo è quella effettivamente occupata dall’invaso compresa la sponda e la fascia alberata di rispetto. Nelle fasce di rispetto dei suddetti elementi naturali è vietato l’uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici.

L’eventuale sfalcio della vegetazione erbacea presente nella fascia di rispetto deve essere eseguito manualmente o meccanicamente al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio-luglio).

Non sono ammessi al contributo i bacini compresi nel raggio di 50 m dalle abitazioni e quelli nei quali venga praticata l’acquacoltura, la pesca a pagamento e gli appezzamenti di terreno adibiti ad appostamento fisso di caccia. A fronte di detti impegni è previsto un contributo pari a € 0,25/mq fino ad un massimo di Ha 0,5 per fondo anche qualora le superfici fossero di dimensioni superiori. Quanto ai punti di abbeverata è previsto comunque un contributo minimo di € 100 ciascuno.

Interventi di cui al punto.3, lettera c) “Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura”

La superficie minima è pari ad ha 1 e la massima è pari ad ha 3 per fondo, anche in un corpo unico. Sono equiparati a prati polifiti anche i medicai a fine ciclo. Lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione erbacea devono essere effettuati entro il 28 febbraio partendo dal centro dell’appezzamento verso l’esterno, alzando la barra falciante ad almeno 10 centimetri da terra e previo allontanamento della fauna tramite apparecchi sonori o ad ultrasuoni o l’impiego di cani al guinzaglio. Per tale impegno è previsto un contributo pari ad Euro 300,00 ad ettaro.

Interventi di cui al punto 3, lettera d) “Mantenimento di bacini di risaia allagati”, con stoppie, dopo la raccolta del riso per l’alimentazione e la sosta di avifauna acquatica. Deve essere garantito un battente minimo di 10 centimetri esclusi i fossi perimetrali di scolo fino al 31 gennaio 2019.

Per tale impegno è previsto un contributo pari ad Euro 130/ettaro per un massimo di 4 ettari a fondo anche qualora le superfici fossero di dimensioni superiori.

5. OBBLIGHI E VINCOLI

L’impresa beneficiaria deve: – rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente avviso; – rendersi disponibile a sopralluoghi e monitoraggi da parte di personale autorizzato dalla Regione.

6. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL’AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 60.000,00.

L’importo massimo dell’aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad Euro 25.000,00 calcolato in regime de minimis.

Il contributo sarà concesso solo per importi di valore superiore a Euro 200,00.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio ove ricadono i terreni interessati ovvero la parte prevalente degli stessi.

La domanda di contributo deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto comprovante l’autorizzazione dei comproprietari o proprietari del fondo alla realizzazione dell’intervento;

b) planimetria catastale aggiornata dei terreni interessati;

ed inoltre:

c) da una breve relazione in merito alle modalità di attuazione degli impegni assunti;

d) dalla dichiarazione di non beneficiare, per le superfici interessate, di altri finanziamenti pubblici o disposti dagli A.T.C. per interventi agro-ambientali analoghi.

e) dichiarazione sostitutiva per i controlli riferiti alla disciplina antimafia (Allegato C).

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all’Allegato B al presente avviso, devono pervenire ai sopracitati Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all’Allegato D a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 30 settembre 2022, con le seguenti modalità alternative:

– mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno 30 settembre 2022;

– tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;

– mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all’indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

L’istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni e documentazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l’impossibilità di accesso agli aiuti del presente avviso.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL’AIUTO

La competenza all’istruttoria delle domande presentate a valere sul presente avviso spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali.

Il Servizio Territoriale effettuerà l’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l’ammissibilità degli interventi proposti, richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell’istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

– impegni di recupero e mantenimento delle aree aperte in aree vocate alla presenza di ungulati di alta collina e montagna di cui al punto 3 lett. a) Punti 20

– impegni di tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio e all’alimentazione (siepi, alberi, maceri, stagni, laghetti, punti di abbeverata) di cui al punto 3 lett. b), come di seguito specificati:

– siepi anche alberate, alberi isolati anche in filare o in piccoli gruppi in pianura Punti 5

– maceri e stagni in pianura Punti 8

– laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna Punti 7

– impegni di mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura di cui al punto 3.lett. c) Punti 6

– impegni di mantenimento dei bacini di risaia allagati di cui al punto 3. lett. d) Punti 3

I punteggi riferiti ad impegni di diversa tipologia possono essere cumulati.

Le domande a pari merito verranno ordinate applicando quale criterio prioritario la minore età del richiedente. A conclusione dell’attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile.

I Servizi Territoriali provvedono a trasmettere al Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca i suddetti atti entro il 31 ottobre 2022.

Il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederà successivamente:

– all’approvazione della graduatoria unica regionale ed alla concessione degli aiuti, secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili entro il 30 novembre 2022. Tale atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

I Servizi Territoriali provvederanno a richiedere ai beneficiari del contributo la “dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% irpef/ires sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio”, che dovrà essere compilata secondo il fac-simile del modello scaricabile dal sito istituzionale della Regione nella sezione “Attività faunistico venatorie”.

Tale dichiarazione dovrà pervenire al SACP entro 30 giorni dalla richiesta tramite:

– posta a mezzo raccomandata A.R.: la dichiarazione dovrà essere debitamente sottoscritta in forma cartacea e trasmessa unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore;

– posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all’indirizzo del Settore Territoriale competente per territorio.

– mediante consegna a mano al STACP di riferimento.

La mancata presentazione del modello ires/irpef entro 4 mesi dalla richiesta comporta l’esclusione dal contributo.

(G. Guerrini)