Avviso agli Associati: APPALTI – Novità fiscali – Art. 17 bis del D. Lgs. 241/1997.

Sono recentemente entrate in vigore importanti novità apportate dall’Art. 17bis del D. Lgs. 241/1997, introdotto dalla Legge 157/2019.

 

In buona sostanza, a far data dal 1/1/2020 i committenti che affidano il compimento di opere e/o servizi tramite:

  1. Contratti di appalto, subappalto o qualsiasi altro negozio giuridico basato sull’uso prevalente di manodopera;
  2. Di importo annuale superiore a 200.000 (intesi complessivamente con riferimento a tutti i rapporti intercorsi tra appaltatore e committente in un anno);
  3. Svolti presso le sedi di attività del committente (intese come qualsiasi luogo riconducibile al committente e destinato allo svolgimento della sua attività);
  4. Con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma,

sono tenuti a richiedere all’appaltatrice e alle subappaltatrici copia delle deleghe di versamento IRPEF (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell’opera e/o del servizio.

Oltre a versare le ritenute per ciascun committente, l’appaltatrice (nonché le subappaltatrici) devono altresì trasmettere al committente, entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento:

  1. copia degli F24 pagati;
  2. l’elenco dei lavoratori, identificati mediante codice fiscale, con il dettaglio delle ore di lavoro, l’ammontare della retribuzione e il dettaglio delle ritenute fiscali, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

A seguito della consegna della documentazione sopra indicata, i committenti devono controllare il regolare pagamento delle ritenute da parte degli appaltatori e sub-appaltatori.

La normativa è poi completata da sanzioni in capo al committente – qualora non svolga le attività di controllo sopra indicate – nonché in capo all’appaltatore qualora non fornisca o fornisca informazioni e documenti inesatti, ovvero non abbia pagato regolarmente le ritenute dovute per i dipendenti impiegati nell’appalto.

Le nuove disposizioni non si applicano in caso di certificato di regolarità fiscale in favore dell’appaltatrice, rilasciato dall’Agenzia Entrate, il cd. DURF.

Al momento (Circolare n. 1/E del 12/02/2020), l’Agenzia delle Entrate ha indicato che tale comunicazione sarà messa a disposizione dell’impresa a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese da parte di un qualunque ufficio territoriale dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’impresa.

La Circolare n. 1/E del 12/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate è a disposizione presso gli uffici di zona di Confagricoltura Bologna.

Per ulteriori informazioni, il nostro servizio di “Helpline legale”, tramite lo Studio Legale Associato Mazzanti, è a vostra disposizione; scrivendo all’indirizzo e-mail: infolegaleconfagricolturabo@mazzantilex.com sarete presto contattati.

(J. Mazzanti – Servizio Helpline legale)