Con nota INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), n. 5486 del 16 luglio 2024, l’istituto si esprime sulla questione del corretto inquadramento previdenziale delle aziende agricole che svolgano anche attività agrituristica.
La circolare interpretativa è il frutto dell’intesa tra la Direzione centrale coordinamento giuridico INL, INPS e INAIL, ed ha lo scopo, nell’ambito degli accertamenti nei confronti delle imprese agrituristiche e del relativo inquadramento, di sviluppare l’ispezione alla luce delle diverse fonti normative che presidiano la materia per una completezza istruttoria e per evitare contenziosi.
La disamina INL prende lo spunto dagli orientamenti più recenti della Corte di cassazione (Cass. n. 11076/2006, n. 10905/2011 e n. 16685/2015), che reputano come le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame debbano, nell’ambito dell’inquadramento INPS, rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità che si pongono con esse in rapporto di connessione e complementarità.
L’INL per inciso nella circolare n. 1 dell’11 marzo 2020 aveva disposto come “laddove si riscontra una notevole consistenza dei redditi ricavati dall’attività di ristorazione, grande sproporzione del tempo dedicato all’attività di ristorazione rispetto a quello dedicato all’attività agricola, con prevalenza del primo e utilizzo di prodotti acquistati sul mercato in misura maggiore rispetto a quelli provenienti dall’attività agricola principale, non può legittimamente permanere una classificazione nel settore agricoltura di tali aziende”.
La circolare recente fornisce poi indicazioni circa il rapporto tra inquadramento INPS delle imprese agricole che esercitano attività agrituristica e autorizzazione allo svolgimento delle predette attività rilasciata a cura delle regioni.
Agriturismo: rapporto tra normativa regionale e legislazione nazionale
L’INL chiarisce in maniera definitiva, modificando in parte il precedente orientamento come sopra esplicitato, il rapporto tra normativa nazionale e legislazione regionale tenendo conto la disciplina regionale di riferimento che andrà però coordinata e applicata sulla base della L. n. 96/2006 e sulle norme modificatrici di cui all’art. 68 del D.L. n. 73/2021 (conv. in L. n. 106/2021).
La legge n. 96/2006 assegna alle Regioni le modalità per il rilascio della autorizzazione alla attività agrituristica (art. 7); le Regioni (art. 4) debbono poi definire “criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica” nonché “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti”.
La circolare INL stabilisce in sostanza come la valutazione del rapporto di connessione debba basarsi sui criteri definiti dalla legislazione regionale che opera integrando la legge nazionale sulla base della delega contenuta nella L. n. 96/2006, non dimenticando peraltro che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività agrituristica è di appannaggio regionale.
Lavoro nell’ambito agrituristico e connessione
La legge del 2021 in relazione ai “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole”, inoltre, occorre tenere conto di quanto stabilito dall’art. 68, comma 10, del D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021) secondo cui “al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96” – e cioè “l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale” – “sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica”; ulteriore elemento interpretativo si trae dal successivo comma 11 (modificativo della L. n. 96/2006) che ha soppresso, ai fini della valutazione della prevalenza delle attività agricole rispetto alle attività agrituristiche, la valutazione circa il “tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività”; in sintesi cioè per determinare la connessione non rileva in se la consistenza maggiore del lavoro nell’agriturismo rispetto a quello dell’attività agricola essendo compito delle Regioni la normativa in tema di connessione per la valutazione della sussistenza della prevalenza dell’attività agricola principale.
Si ricorda peraltro che i lavoratori addetti all’attività agrituristica, ex art. 2, c. 2, legge n. 96/2006, erano già considerati agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Criteri ispettivi
Relativamente agli aspetti ispettivi la circolare dell’INL, nel richiamare il contenuto normativo innanzi tratteggiato, precisa:
- che gli accertamenti relativi al rapporto di connessione tra attività agricola principale e attività agrituristica dovranno basarsi sui criteri definiti dalla legislazione regionale verificando la rispondenza dell’organismo economico ai requisiti stabiliti dalle norme regionali e dalla disciplina amministrativa dettata dagli enti locali;
- ai predetti fini non ha più alcun rilievo la valutazione della maggiore consistenza del lavoro svolto nell’agriturismo rispetto al lavoro reso nell’attività agricola principale;
- in caso di scostamento significativo rispetto ai precitati requisiti normativi, il personale ispettivo, prima di adottare ogni provvedimento, interesserà gli Uffici regionali competenti al rilascio dell’abilitazione al fine di acquisire ogni utile elemento istruttorio volto a comprovare il corretto inquadramento previdenziale delle imprese coinvolte.
(M. Mazzanti)