Assunzioni: Bonus SUD.

Con recente nota, l’I.N.P.S. (circolare n. 102 del 16 luglio 2019) ha diramato le istruzioni operative utili ai datori di lavoro, anche agricoli, per poter ottenere le agevolazioni contributive in caso di assunzione di lavoratori nelle regioni meridionali.

I lavoratori interessati debbono essere disoccupati e devono aver dichiarato la disponibilità immediata al lavoro e alla partecipazione a misure di politiche attive concordate con il Centro per l’Impiego.

Il fondamento normativo si situa nella “Legge di Bilancio per il 2019” (art. 1, c. 247, legge 145/2019); l’applicabilità degli sgravi per il corrente anno è vincolata all’emanazione di norme attuative dell’Agenzia nazionale politiche Attive del lavoro (ANPAL).

 

Recentemente l’ANPAL ha diramato sul punto le predette disposizioni:

  • decreto direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019: per le assunzioni effettuate a partire dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2019;
  • decreto direttoriale n. 311 del 12 luglio 2019: per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.

 

La prestazione lavorative consente di avere lo sgravio se effettuata nelle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, ovvero Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla sede legale del datore di lavoro e dalla residenza del lavoratore.

 

L’incentivo contributivo INPS è fissato nella misura massima di 8.060 euro su base annua (pari a 671,66 euro mensili), riparametrato ed applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione / trasformazione e fruibile, entro il termine del 28 febbraio 2021; lo sgravio non riguarda la quota contributiva INAIL, che rimane dovuta; lo sgravio è applicato sulla solo quota di contributi I.N.P.S. a carico del datore di lavoro.

Ritornando allo stato di disoccupazione, la nota INPS precisa che per i soggetti ricompresi tra i 16 ed i 34 anni è sufficiente che il lavoratore interessato sia disoccupato; per i soggetti di età pari o superiore ai 35 anni, i lavoratori dovranno attestare di essere privi di lavoro (regolarmente retribuito) da almeno sei mesi.

 

Lo sgravio incentivante è assegnato al datore di lavoro previa espressa domanda dello stesso, sono ammessi rapporti di lavoro anche all’esito di trasformazioni a tempo indeterminato, part – time, apprendistato professionalizzante; per il part – time il contributo è sgravato in proporzione al minor orario, sono ammessi anche i rapporti di lavoro nell’ambito delle cooperative di lavoro.

 

Per fruire del beneficio il datore di lavoro dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti lavoristici e contributivi, con la contrattualistica collettiva di settore, sia nazionale che di tipo territoriale (o comunque di secondo livello).

 

Ai benefici di cui si tratta è applicabile il c.d. “de minimis”.

La domanda deve essere inoltrata direttamente dal datore di lavoro all’INPS attraverso il modulo on-line denominato “IOSS” e reperibile sul sito Internet dell’Istituto all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

 

L’assunzione dovrà essere perfezionata solo dopo l’esito della stessa.

Nell’ipotesi in cui l’istanza venga accolta, infatti, il datore di lavoro dovrà comunicare l’assunzione, entro i successivi 10 giorni di calendario, a pena di decadenza. Vale la pena evidenziare che l’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo che operano con il sistema DMAG, il beneficio contributivo (671,66 euro mensili per 12 mesi, pari a 21,66 euro giornalieri per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese) spetta sulla contribuzione calcolata al netto delle riduzioni tariffarie previste per zone svantaggiate e montane per la manodopera occupata nei comuni situati nelle predette zone.

(M. Mazzanti)