Arretrati di retribuzione – Chiarimenti Agenzia delle Entrate.

A seguito di un interpello, l’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 49/2022, ha chiarito il trattamento fiscale da applicare ai compensi erogati nell’anno successivo a quello di maturazione.

Il quesito era relativo alla corresponsione da parte dell’ente esponente, ai propri dipendenti, in qualità di sostituto d’imposta, di alcuni emolumenti denominati in vario modo: “premio di risultato”, “indennità di responsabilità” e “incremento di efficienza aziendale” e tutti riferibili ad accordi intercorsi e stigmatizzati in un atto normativo interno.

Il “premio di risultato” risulta assegnato “in funzione del contributo apportato ai risultati conseguiti dall’unità di appartenenza”; l’importo del “premio di risultato” e la ripartizione tra le diverse unità organizzative, sono stabiliti annualmente entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con delibera dell’ente esponente, “sentite le organizzazioni sindacali”, tale premio è a corresponsione “posticipata“.

L’”indennità di responsabilità” spetta viceversa a specifiche figure apicali, in ragione del “positivo riscontro del raggiungimento degli obiettivi assegnati, nella misura stabilita con delibera…., sentite le organizzazioni sindacali”. A differenza del “premio di risultato”, per l'”indennità di responsabilità“, l’erogazione non presuppone necessariamente uno specifico provvedimento da parte dell’Istante, a meno che non intervenga una variazione degli importi inizialmente stabiliti.

Relativamente all'”incremento efficienza aziendale“, si noti come la somma da corrispondere al personale sia conteggiata applicando il parametro percentuale concordato annualmente con i sindacati alla voce retributiva “stipendio annuo lordo”, secondo le tabelle in vigore al primo gennaio dell’anno di riferimento del compenso e sulla base della posizione organico-retributiva ricoperta dal  dipendente.

Sulla base degli elementi forniti, il parere dell’Agenzia (richiamando l’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, nonché le circolari 23/1997, 55/E/2001 e la risoluzione 43/E/2004) si può così riassumere e ciò in particolare rispetto alla applicabilità della tassazione separata.

Secondo l’Agenzia, le situazioni rilevanti ai fini della applicazione della (più favorevole)  tassazione separata sono:

a) quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;

b) quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.

Quando ricorre una delle cause giuridiche (ex art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR) e cioè il sopraggiungere, rispetto al periodo di maturazione, di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, in base ai quali sono corrisposti «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti», non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al “ritardo” nella corresponsione, mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il “ritardo” è determinato da circostanze di fatto.

La prassi dell’Agenzia trova applicazione quando l’erogazione degli emolumenti al personale avvenga in “ritardo” successivamente all’anno di riferimento.

Valutando il caso concreto, l’Agenzia, pertanto, ritiene che, relativamente al premio di produttività ed alla indennità di responsabilità, essendo la corresponsione normata dal regolamento interno ed, in particolare, tenendo conto che “la norma prevede che entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’ente determini con propria delibera, sentite le organizzazioni sindacali, l’importo complessivo destinato al premio di risultato dell’anno precedente, nonché la ripartizione dell’importo complessivo tra le diverse unità organizzative”, le somme “fisiologicamente” corrisposte, per i motivi innanzi detti,  nell’anno successivo rispetto a quello di maturazione siano da assoggettarsi a tassazione ordinaria.

Le somme riconosciute in relazione all'”incremento di efficienza aziendale”, risultano secondo l’Agenzia delle Entrate, “una forma di compenso dell’anno in corso, in quanto spettante al personale secondo “la posizione organico retributiva ricoperta da ciascun dipendente” legittimandosi  anche in questo caso la applicazione della tassazione ordinaria, in quanto, la definizione degli importi individuali avviene sulla base delle disposizioni del regolamento interno, che già prevede la corresponsione delle somme anche nell’anno successivo a quello di maturazione, non essendo perciò ravvisabile anche in tale fattispecie la circostanza del “ritardo”, cui conseguirebbe eventualmente l’applicazione della tassazione separata.

(M. Mazzanti)