Apprendistato in Agricoltura – circolare INPS – le istruzioni sul regime contributivo.

 

Il recente CCNL Operai agricoli del 19 giugno 2018, ha disciplinato, con apposita intesa, l’apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e di alta formazione e ricerca (come si è previsto nel D.lgs. del 15 giugno 2015, n. 81).

Le parti sociali infatti hanno definito l’accordo settoriale proprio tenendo conto del precitato decreto legislativo (attuativo della legge delega del 10 dicembre 2014, n. 183) decreto che ha proceduto al riordino di tutta  la normativa in materia di contratti di apprendistato, abrogando il previgente Testo Unico (D.lgs. del 14 settembre 2011, n. 167); già il CCNL 22 ottobre 2014 aveva disciplinato l’apprendistato professionalizzante o di mestiere, poi modificato dall’accordo sottoscritto il 23 febbraio 2017 in occasione del rinnovo del CCNL impiegati agricoli, conformemente al richiamato D.Lgs n.81/2015.

Stante quanto sopra, il quadro inerente la formazione professionale e lavorativa mediante apprendistato in agricoltura si è completata: oggi sono previste quindi tre tipologie di apprendistato conformemente a quanto sancito agli artt. 41 – 47 del D. lgs. n. 81/2015, in adempimento delle espresse deleghe negoziali (alla contrattazione collettiva nazionale di settore) ivi previste.

Nel settore agricolo sono perciò disciplinate tutte le tipologie contrattuali relative all’apprendistato:

  • di primo livello per la qualifica e il diploma professionale (accordo nazionale del 19 giugno 2018);
  • di secondo livello professionalizzante (accordo nazionale del 23 febbraio 2017)
  • di terzo livello alta formazione e ricerca (accordo del 19 giugno 2018).

In relazione alla disciplina del contratto di apprendistato ed in particolare in merito al regime contributivo l’ INPS, con circolare n. 108 del 14 novembre 2018, “allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi”, aveva provveduto a predisporre un apposito riepilogo utile ad armonizzare l’insieme delle regole stratificatesi nel tempo “nella necessaria prospettiva di analisi integrata delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni”.

 

In specie si era evidenziato :

Tutele assicurative

Secondo quanto previsto dall’articolo 42, comma 6, del D.Lgs n. 81/2015, ai soggetti assunti con un contratto di apprendistato, sono garantite – come nell’ambito della previgente disciplina – tutte le tutele assicurative obbligatorie:

¨ IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);

¨ assegno per il nucleo familiare;

¨ assicurazione contro le malattie;

¨  maternità;

¨ disoccupazione NASPI;

¨  assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

 

Imponibile contributivo

Anche nell’ambito di un apprendistato il calcolo della contribuzione dovuta all’INPS è stabilito in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta. La retribuzione da assoggettare a contribuzione INPS non va in ogni caso aumentata, se inferiore, ai minimali di legge salvo ovviamente il rispetto delle retribuzioni fissate dai contratti collettivi nazionali e di secondo livello.

 

Misura della contribuzione a carico del datore di lavoro

In caso di apprendistato, come è noto, l’aliquota di contribuzione, posta a carico dei datori di lavoro, è pari complessivamente all’11,61% ( così composta: 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; ancora è dovuta la percentuale ulteriore del 1,31% per il finanziamento della NASPI nonché il contributo integrativo, dello 0,30%, per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, contribuzione fissata con lo scopo di finanziare la formazione continua).

 

Sgravi contributivi e limiti del regime “de minimis”

In generale occorre poi ricordare che ben poche aziende corrispondono il contributo previdenziale di cui spora in misura piena; infatti sono previsti temperamenti:

Þ per le aziende con un numero di dipendenti pari o inferiore a nove l’aliquota è ridotta all’1,5%, per il primo anno ed è stabilita nella misura del 3% per il secondo anno;

Þ per i contratti attivi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 è previsto lo sgravio contributivo totale (al 100 %) per i primi tre anni di contratto (per gli anni successivi si applica l’aliquota del 10%, fino a scadenza del contratto di apprendistato).

Alla precedente casistica si applica il c.d. de minimis ( ricordiamo che con recente Regolamento comunitario l’importo è stato fissato nel triennio in € 20.000,00 ovvero in € 25.000,00 per casi eccezionali – in precedenza l’importo era fissato in € 15.000,00 sempre per il triennio); pertanto, le aziende agricole per potere beneficiare delle agevolazioni dovranno inviare all’Inps la dichiarazione attestante il fatto che nell’anno di stipula dell’ apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti dalla datrice aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis“.

In particolare, come ha stabilito l’INPS (nella circolare Inps n. 128/2012), “la predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta. L’importo totale dell’agevolazione non deve superare i limiti massimi predetti su un periodo di tre anni” .

Da ultimo si segnala che l’INPS, con messaggio n. 1405 dello 5 aprile 2019, ha comunicato i nuovi codici che i datori di lavoro agricoli, in caso di contratto di apprendistato, sono tenuti ad utilizzare per la compilazione delle denunzie contributive trimestrali DMAG da inviare con effetto dal secondo trimestre 2019; tali nuovi codici dovranno essere pertanto utilizzati nel flusso DMAG in scadenza dal 31 luglio 2019.

(M. Mazzanti)