Come si ricorderà con la legge n. 56 del 29 aprile 2024 di conversione del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19 sono state modificate alcune delle regole previgenti sulla sicurezza sul lavoro, in materia di sanzioni al lavoro irregolare nonché in materia di appalti. La norma ha modificato sostanzialmente la materia sanzionatoria, intervenendo sul testo dell’art. 18 del D.Lgs n. 276/2003 (governo Berlusconi); regole nuove anche in materia di ispezioni sul lavoro (art. 29, comma 7, legge di conversione) per le aziende virtuose iscritte nella “Lista di conformita’ INL”.
L’art. 29, comma 4, D.L. n. 19/2024, come convertito interviene sul regime sanzionatorio da applicarsi nelle ipotesi di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti. Sulla materia interviene, fornendo prime indicazioni operative, con la nota n. 1091 del 18 giugno scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con particolare riguardo alle nuove sanzioni previste in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti. La nota in commento è redatta in conformità al parere, fornito sul punto, dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera di prot. n. 5898 del 18 giugno 2024).
Ve diamo in sintesi i chiarimenti forniti dall’Ispettorato. Reintrodotto il reato penale relativo alla repressione delle condotte già ab origine sanzionate ed in precedenza depenalizzate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016 (governo Renzi); le nuove regole con l’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 hanno ripristinato il rilievo penale delle fattispecie punitive contemplate dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, è stata infatti introdotta la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda. La nota dell’Ispettorato fornisce chiarimenti in merito alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in sede ispettiva nella fase di contestazione delle violazioni; ciò sulla base del dettato di cui all’art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018 che prevede al riguardo come “gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”.
La predetta norma è stata modificata parzialmente, dal D.L. n. 19/2024 in commento, attraverso l’aumento dal 20% al 30% degli importi della maxisanzione per lavoro nero – ribadendosi l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003. Secondo l’Ispettorato quindi la maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende, come oggi disciplinati dal D.L. n. 19/2024 e meglio precisate nel box. La nota INL riporta allo scopo un esempio di calcolo sanzionatorio: “Esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione “punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro” (art. 18, comma 1 primo periodo) di n. 5 lavoratori x 20 giornate lavorative ciascuno: 60 + 20% (ex art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018) = euro 72 72x5x20 = euro 7.200”. Peraltro l’INL precisa che, salva l’ipotesi di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, essendo la pena dell’arresto alternativa a quella dell’ammenda, in ambito ispettivo si dovrà preliminarmente applicare la prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994. Per inciso la nota in commento specifica altresì come il calcolo della sanzione dovrà tenere conto del nuovo comma 5-quinquies dell’’articolo 18, che prevede in specie due soglie per l’importo delle pene pecuniarie: la prima non inferiore a 5mila euro, la seconda non superiore a 50mila euro.
Tali soglie sono da applicare ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché all’appalto e al distacco illeciti, per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Appalto/subappalto illecito: è tale quando il contratto manca anche di uno solo degli elementi caratterizzanti la fattispecie ex art. 29 D.Lgs n. 276/2003 (organizzazione dei mezzi in capo all’appaltatore, potere organizzativo e direttivo in capo all’appaltatore, rischio di impresa sempre riferito all’appaltatore);
distacco illecito: è tale quando il contratto mancano gli elementi caratterizzanti la fattispecie ex art. 30 del D.L.vo n. 276/2003 (insussistenza dell’interesse concreto ed attuale dell’azienda distaccante)
somministrazione illecita: è tale quando vi è mera interposizione, carenze autorizzative o ad esempio qualora vengano superati i limiti percentuali previsti dall’art. 32 del D.L.vo n. 81/2015
Relativamente alle ipotesi sanzionate e in precedenza viste l’INL chiarisce “in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l’importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà applicata tale soglia”, che poi ridotta ad un quarto e sarà pari ad euro 1.250; in caso di recidiva, il D.L. n. 19/2024 aumenta gli importi delle sanzioni del 20% nei casi in cui il datore di lavoro abbia già ricevuto sanzioni penali per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti. Anche in questo caso l’INL ribadisce la regola della sommatoria, già commentata innanzi, come della soglia, appesantendosi così il quadro punitivo.
Da rammentare anche le aggravanti previste per i casi di sfruttamento dei minori che prevedono “la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda aumentata fino al sestuplo”. Tale disciplina poi, sostiene l’INL , deve essere coordinata col nuovo assetto sanzionatorio (alternatività tra pena detentiva e pecuniaria); al riguardo l’Ispettorato osserva come le aggravanti per sfruttamento dei minori aumentino le due tipologie di sanzioni, senza modificarne la natura alternativa. Secondo l’INL quindi, salva l’ipotesi dell’ esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, si dovrà applicatre la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di adesione del soggetto sanzionato, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva, sempre tenendo conto dei limiti minimi e massimi in precedenza visti.
(M. Mazzanti)