Alluvione in Emilia – Romagna: misure per il lavoro.

l recente Decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 prevede alcuni interventi in materia di lavoro e previdenza, in particolare norme inerenti la sospensione di termini, adempimenti e versamenti; definiti anche specifici ammortizzatori sociali per dipendenti e lavoratori autonomi.

Il richiamato decreto (artt. 1, 3 e 4) dispone la sospensione dei termini per gli adempimenti correlati e per i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2023; ciò in aiuto ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei comuni (e per le aree specificate) individuati nell’allegato al decreto-legge.

La norma prevede poi che tali pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione, entro il 20 novembre 2023 non applicandosi alcun interesse o maggiorazione.

Risultano poi sospesi i termini dei vari adempimenti relativi ai rapporti di lavoro nei confronti con la  amministrazioni pubblica; sospesi  i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, i termini previsti per gli adempimenti anche processuali, i termini di prescrizione e decadenza, i versamenti derivanti dalla definizione agevolata delle cartelle di pagamento,  i termini ordinatori o perentori di ogni genere relativi  a   procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente anche di carattere sanzionatorio. 

Sono inoltre sospesi nel periodo 1° maggio-31 luglio 2023 i termini processuali nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi i termini per gli atti introduttivi del giudizio, le impugnazioni e per i ricorsi amministrativi.

Il decreto-legge (art. 7) rende applicabile ai lavoratori agricoli dipendenti la nuova forma di integrazione al reddito studiata per l’emergenza (cd. “ammortizzatore unico”) applicabile a tutti i lavoratori interessati e di tutti i settori economici.

Questa misura compete per le giornate di sospensione dal lavoro – con il limite massimo di 90 giorni e comunque sino al 31 agosto 2023 – ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un’impresa che ha sede legale od operativa nei territori indicati nell’allegato ed impossibilitati a lavorare in relazione alla sospensione dell’attività aziendale.

Tale ammortizzatore compete poi (nel massimo di 15 giorni) ai dipendenti quando l’azienda continua ad operare ma i lavoratori risultino impossibilitati a recarsi a lavoro.

Specificatamente per i lavoratori agricoli  si prevede una speciale indicazione per distinguere tra lavoratori con un rapporto di lavoro “attivo” alla data dell’evento alluvionale e lavoratori il cui rapporto non sia tale; in specie agli attivi è  riconosciuta l’indennità per le previste 90 giornate, viceversa agli agricoli  non attivi l’integrazione al reddito è riconosciuta per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di 90 (sul punto si veda la circolare INPS n. 53/2023.

In pratica per tutte le fattispecie di lavoro agricolo i lavoratori, siano essi a tempo determinato o indeterminato, dovranno risultare assunti da un datore di lavoro: l’assunzione potrà essere preesistente alla alluvione (per i dipendenti in forza al 1°maggio 2023) ovvero successiva ma comunque perfezionata entro il 31 agosto 2023. Alla misura emergenziale si applica il tetto previsto per la cassa integrazione guadagni (CIG) pari nel 2023 ad euro 1.321,53.

La misura genera contribuzione figurativa e vale ai fini del calcolo della disoccupazione agricola.

L’indennizzo di cui si tratta è erogato dall’INPS direttamente al lavoratore, mentre la domanda sarà da perfezionarsi a cura dei datori di lavoro.

Il decreto legge (art.8) prevede un sostegno al reddito, periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, per i lavoratori autonomi, anche agricoli: trattasi di una  somma “una tantum”  pari a 500 euro; tale importo verrà corrisposto anche a collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (si veda sul punto la circolare INPS  n. 54/2023).

Per quanto riguarda il settore agricolo in particolare godranno del beneficio i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali e i coadiuvanti familiari dei coltivatori diretti iscritti alla gestione INPS, ovviamente alla condizione che il 1° maggio 2023 costoro avessero la residenza, il domicilio o comunque fossero operanti in uno dei Comuni delimitati nell’allegato al D.L.  e che a causa dell’alluvione abbiano sospeso l’attività.

L’indennità è assegnata e pagata dall’INPS direttamente, a domanda dell’interessato, per ciascuno dei periodi di eventuale sospensione dell’attività (non superiore a 15 giorni) entro il limite di 3.000 euro; il termine ultimo per l’invio telematico delle domande all’INPS è stabilito al 30 settembre 2023.

(M. Mazzanti)