ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER L’ANNO 2018.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER L’ANNO 2018.

Pubblichiamo, come ogni anno, le tabelle relative alle aliquote contributive I.N.P.S. in vigore nel settore agricolo, per l’anno 2018, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continuativi (ed assimilati), di aziende agricole.

Lavoratori dipendenti
Aumenti di aliquota Fondi pensione (FPLD)

Completato il percorso di allineamento dell’aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, così come per la quota a carico dei lavoratori dipendente, per l’anno 2018.

Rimane ancora da applicare l’aumento annuo dello 0,20% del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, in quanto non è ancora stata raggiunta l’aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi

TFR ai fondi pensione – Esoneri compensativi

L’art. 1, c. 764, della legge n. 296/20096 prevede per i lavoratori i quali conferiscano il TFR ai fondi pensionistici integrativi e/o al fondo I.N.P.S. l’esonero dal contributo, pari allo 0,20; se il conferimento del TFR è, invece, parziale l’esonero è direttamente proporzionale. La norma non si applica per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli. Dal gennaio 2008 la norma prevede ancora l’esonero dal versamento dei contributi sociali nella misura che si è stabilizzata ed è pari a 0,28%. Tale esonero sui contributi si applica sulla contribuzione per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L’art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività. La misura non è, peraltro, oggi applicabile per mancanza del rifinanziamento del fondo. In particolari ipotesi è comunque applicabile l’art. 55 della legge n. 96/2017, che prevede – per le erogazioni aziendali di premi di produttività stabilite con contratti depositati alla ITL competente (in via telematica) – la riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed la esenzione piena della quota contributiva a carico dl lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano “pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro!! I benefici contributivi si applicano ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritta dal 24 aprile 2017 e si applicano alle erogazioni premiali non superiori a 800 euro annui.

Contribuzione per il finanziamento della NASPI

Premesso che nel settore agricolo sono esclusi dall’ambito di applicazione della NASPI sia gli operai agricoli a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato, applicandosi ancora le previgenti norme in materia di disoccupazione agricola, è opportuno ricordare le principali regole poste al riguarda dal Jobs Act.

Contributo ordinario

Il finanziamento della NASPI avviene attraverso il contributo in precedenza previsto per il finanziamento della disoccupazione non agricola, l’aliquota è d’ordinario pari all’1,61% (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). Nel settore agricolo, quindi, la regola si applica solo per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli: per tali figure è perciò dovuta, dedotte le riduzioni di legge, la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Contributo addizionale

Per i rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile. Il contributo non è dovuto per: Þ i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti; Þ  i lavoratori a termine assunti per lo svolgimento delle attività stagionali elencate nel DPR n. 1525/1963; Þ gli apprendisti; così come non è dovuto per gli operai agricoli a tempo determinato (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001 e D.Lg. n. 81/2015).

Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

Contrariamente ai settori economici diversi dall’agricoltura, nel settore primario non è dovuto nemmeno il contributo aggiuntivo previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nell’apprendistato. La NASPI e la contribuzione innanzi citate sono quindi applicabili come già detto unicamente agli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura.

Contribuzione per la formazione continua

L’art. 1 della legge n. 247/2007 (commi da 62 a 64) ha introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30% di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua. Nel settore è attivo il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

Contribuzione al Fondo di integrazione salariale INPS

Il settore agricolo come noto non rientra tra i settori produttivi interessati al Fondo residuale I.N.P.S. in quanto l’agricoltura è interessata dalla applicazione della speciale normativa per l’integrazione salariale agricola (CISOA), che riconosce le relative prestazioni sia in favore di operai che dei soggetti aventi qualifica impiegatizia. Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro (nota n. 10593 del 13/05/2016), che ha chiarito peraltro come anche i datori di lavoro agricolo con qualifica di coltivatore diretto sono esclusi dall’obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale, i dipendenti beneficiano, infatti, della cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA) di cui alla legge n. 457/72, ancorché esonerati dall’obbligo di versare all’INPS la contribuzione prevista.

Riduzione contribuzione INAIL

L’art. 1, comma 128, della legge 28 dicembre 2013, n. 147, stabilisce la riduzione della contribuzione antinfortunistica. La riduzione contributiva riguarda i “premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e ciò tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale. Come noto, l’accesso al beneficio d’ordinario non richiede la presentazione di alcuna istanza, viceversa per le lavorazioni iniziate da meno di un biennio, per l’accesso allo sgravio le aziende interessate debbono presentare una apposita domanda. Per l’anno 2017 la misura della riduzione era fissata 16,48% dei premi e contributi , non ancora noto il valore per l’anno 2018.

Zone svantaggiate e montane, agevolazioni

Confermate per il 2017 le precedenti agevolazioni: · 75% nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane); · 68% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Pare aver trovato pace l’assetto contributivo dei soggetti iscritti alla Gestione Separata I.N.P.S.; per l’anno 2018 le aliquote contributive valide ai fini del calcolo pensionistico della gestione separata per l’anno 2018 sono fissate nel: ® 33% per li iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie; ® 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non siano assicurati anche presso altre forma pensionistiche obbligatorie; ® 24% per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatori e per quelli già titolari di pensione.

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le norme contributive innanzi viste per i Co.Co.Co. sono applicate anche agli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell’art. 43 della legge n. 326/2003, come noto, sono tenuti all’iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata (ex art. 2, c. 26, legge n. 335/95). Pertanto, anche per tale categoria di soggetti le aliquote contributive pensionistiche per l’anno 2018 sono quelle in vigore per i collaboratori indicate nel paragrafo precedente. A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell’onere contributivo viene confermata nel 55% a carico dell’associante e nel 45% a carico dell’associato.    Si ricorda che con il d.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) è stata vietata la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro a decorrere dal 15 giugno 2015.

NUOVI VOUCHER – CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

La legge n. 96/2017, art. 54 bis, ha, per ovviare all’esito del provvedimento governativo attuato per evitare il “referendum” della C.G.I.L., introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “contratto di prestazione occasionale”. La norma prevede il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata I.N.P.S., nella misura del 33% del compenso, previsto inoltre il versamento del premio INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pari al 3,5% del compenso, posto a carica dell’utilizzatore.