Al via le istanze di richiesta del contributo a fondo perduto ai sensi del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, è stato approvato il modello di istanza recante le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020.

Soggetti aventi diritto al contributo

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

  • dai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR (agricoltori) con volume d’affari nell’anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
  • dagli altri soggetti con ricavi di cui all’art.85, c.1 ,lett. a) e b) del TUIR o compensi di cui all’art. 54, c.1, del TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.

Condizioni di accesso al contributo

  • Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  • Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020.
  • Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza ed ad alcuni altri soggetti non interessanti per il settore agricolo.
  • Il contributo non spetta, inoltre, se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, salvo per il caso dell’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.

Determinazione del contributo

Il contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi (o fatturato per gli agricoltori) non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi (o fatturato per gli agricoltori) sopra superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi (o fatturato per gli agricoltori) superiori a 1 milioni di euro e fino a euro 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).

Presentazione delle istanze

Il contributo può essere richiesto, a partire dal prossimo 15 giugno e fino al 13 agosto 2020 (nel caso di eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse dal 25 giugno al 24 agosto), attraverso la presentazione di un’istanza, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, da parte del titolare o rappresentante dell’azienda agricola ovvero tramite un intermediario (CAF, professionisti, ecc.), delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’istanza ad un intermediario.

Nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, richiederà anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente ed inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

 

Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle Entrate verificherà che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

 

 

 

Attività di controllo

Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle Entrate effettuerà alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate procederà al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Inoltre, saranno effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali sulla base di apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle Entrate.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle Entrate procederà alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione in misura pari al 30%, e gli interessi dovuti.

Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia sarà inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (confisca). Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Infine, sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

 

Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472/97 (ravvedimento operoso). Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo per effettuare i predetti versamenti e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

Gli uffici di Confagricoltura Bologna sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.

(E. Cricca)