AIUTO ECCEZIONALE PER I PRODUTTORI DI LATTE E GLI ALLEVATORI DI ALTRI SETTORI ZOOTECNICI .

Aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici .

 

A seguito di recepimento di Reg. UE sono stabiliti un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici aiuti che possono essere cumulati con altre misure di sostegno finanziate i fondi comunitari.

Per beneficiare degli aiuti previsti occorre conformarsi ai requisiti previsti dalla normativa regolamentare UE e nazionale in materia di identificazione e registrazione dei capi bovini, ovini e caprini e suini.

Gli aiuti erogabili a livello nazionale sono:

  1. a) Sostegno agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati in zone di montagna;
  2. b) Sostegno alle aziende di allevamento ovino e caprino per il miglioramento della qualità del gregge;
  3. c) Sostegno alle aziende di allevamento di suini che migliorano la qualità e il benessere degli allevamenti.

Aiuto per gli allevamenti che producono latte bovino

L’aiuto è concesso alle aziende che, nel corso dell’anno 2016, abbiano prodotto latte e lo abbiano consegnato ad uno o più acquirenti o abbiano effettuato vendite dirette di latte o prodotti lattieri ottenuti dal latte prodotto in azienda.

L’aiuto è concesso, sulla base dei bovini registrati ed identificati nella banca dati nazionale di Teramo (BDN), per ogni vacca da latte che abbia partorito almeno una volta, presente in azienda al 31 luglio 2016.

Si precisa che i beneficiari dell’aiuto sono i produttori di latte (cioè i soggetti che consegnano latte, sia detentori che proprietari degli animali) e che, ai fini dei controlli, si utilizzano i dati delle consegne e delle vendite dirette presenti nel SIAN.

L’importo unitario dell’aiuto è determinato dal rapporto tra il plafond disponibile per la misura (€ 14.000.000,00) e il numero di vacche ammissibili. L’importo unitario così determinato è ridotto:

– del 50% per i capi ammessi al pagamento che, per ogni singola azienda, eccedono i primi cento;

– del 75% per i capi ammessi al pagamento che, per ogni singola azienda, eccedano i primi duecento.

Aiuto alle aziende di allevamento ovino e caprino

L’aiuto è concesso per i capi ovini e caprini, di sesso femminile, di età superiore a 4 anni, macellati nel periodo tra il 15 marzo 2017 e il 30 giugno 2017, sulla base dei dati della BDN.

L’aiuto è limitato al 15% della consistenza del gregge al 31 dicembre 2016. I capi pagabili sono individuati singolarmente o desunti dal censimento annuale o dalle movimentazioni comunque registrate in BDN.

L’importo unitario dell’aiuto è determinato dal rapporto tra il plafond disponibile per la misura (€ 6.000.000,00) e il numero di capi ammissibili. L’importo dell’aiuto unitario non potrà essere superiore a € 15,00.

Aiuto alle aziende di allevamento di suini

L’aiuto è concesso alle aziende suinicole che non si avvalgono della deroga prevista della direttiva 2008/120 (CE) e che svezzano i lattonzoli non prima di 28 giorni di età. L’aiuto spetta ai detentori degli animali.

L’aiuto è concesso per le scrofe che terminano la lattazione nel periodo che va dal 15 marzo 2017 al 30 giugno 2017, per le quali un certificato rilasciato da un veterinario iscritto all’albo dell’ordine professionale attesti il rispetto del periodo di lattazione di almeno 28 giorni.

L’importo unitario dell’aiuto è determinato dal rapporto tra il plafond disponibile per la misura (€ 8.348.600,00) e il numero di capi ammissibili e viene:

maggiorato del 50% per le aziende che, alla data del 31 marzo 2017, detengano meno di 500 scrofe;

ridotto del 50% per le scrofe ammissibili al premio che, per ogni singola azienda, eccedono le prime cinquecento;

ridotto del 75% per le scrofe ammissibili che, per ogni singola azienda, eccedano le prime duemila.

L’importo dell’aiuto unitario non potrà comunque essere superiore a € 45,00 per scrofa.

Presentazione e pagamento della domanda di aiuto

Ai fini della concessione dell’aiuto gli agricoltori interessati presentano un’apposita domanda dal 28 marzo 2017 al 17 aprile 2017, secondo le modalità definite dall’Organismo pagatore, nella quale specificano le misure per le quali intendono chiedere l’aiuto.

Dal 1° luglio 2017 gli agricoltori presentano una dichiarazione integrativa entro il termine del 21 luglio 2017.

In particolare, per ciascuna misura, devono essere obbligatoriamente riportati i capi per i quali è richiesto l’aiuto e, nel caso dell’aiuto destinato alle aziende di allevamento di suini, deve essere obbligatoriamente allegato il certificato rilasciato dal veterinario iscritto all’albo.

La mancanza di detto documento determina l’inammissibilità dei capi all’aiuto.

Si precisa che la dichiarazione integrativa può essere presentata esclusivamente dagli agricoltori che abbiano preventivamente presentato la domanda di aiuto nel periodo 28 marzo 2017 – 17 aprile 2017.

Il pagamento dell’aiuto deve essere eseguito entro il 30 settembre 2017.

(A. Caprara)