Aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici.

Aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici.

 

Informiamo gli interessati che il Regolamento delegato della Commissione (CE) del 15 ottobre 2015, n. 2015/1853, introduce aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici e attribuisce all’Italia una dotazione finanziaria di € 25.017.897,00 al fine di garantire un sostegno ai produttori del settore zootecnico gravemente colpiti dalla crisi di mercato. Con D.M. 22 gennaio 2016, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prevede che la dotazione finanziaria assegnata all’Italia sia ripartita tra i singoli produttori di latte di vacca che risultano in attività al 31 dicembre 2015 ed individua i criteri di ripartizione, specificando che possono beneficiare dell’aiuto soltanto i produttori in regola con il pagamento dei prelievi sul latte commercializzato in eccesso. Il Decreto stabilisce inoltre che Agea definisca le modalità operative volte alla liquidazione dell’importo spettanti ai singoli produttori, liquidazione che deve essere effettuata entro il 31 marzo 2016 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016. Possono accedere all’aiuto i produttori di latte in attività al 31 dicembre 2015, iscritti nell’anagrafe delle aziende agricole registrati nella banca dati del SIAN: · che hanno prodotto e commercializzato latte di vacca nella campagna 2014/2015 e che risultano in regola con il pagamento dei prelievi sul latte commercializzato in eccesso; · che hanno iniziato a produrre dopo il 31 marzo 2015. I beneficiari di cui al primo punto sono individuati tra i produttori titolari di quota nella campagna 2014/15 che hanno dichiarato una produzione per le consegne e/o per vendite dirette. I beneficiari di cui al secondo punto sono individuati, per quanto riguarda le consegne, tra i produttori per i quali risulta registrata nel SIAN almeno una dichiarazione mensile di consegna relativa al semestre giugno – novembre 2015; per quanto riguarda le vendite dirette, tra i produttori che presentano apposita domanda. Nel decreto ministeriale, sono esclusi dall’elenco dei beneficiari dell’aiuto: · i produttori che non risultano in attività al 31 dicembre 2015; sono considerati in attività i produttori per i quali risultano consegne di latte ad acquirenti nella dichiarazione mensile relativa al mese di dicembre 2015. Sono altresì considerati in attività i produttori che hanno effettuato esclusivamente vendite dirette nella campagna 2014/2015, la cui stalla risulti ancora aperta nelle registrazioni dell’anagrafe nazionale zootecnica. · I produttori che risultano non essere in regola con il versamento del prelievo; sono considerati non in regola i produttori per i quali risulti, verificando ciascuna posizione alla data del 1° marzo 2016, un debito di prelievo o interessi esigibile, quindi non sospeso o annullato da provvedimenti giurisdizionali, e non rateizzato. · I produttori per i quali non risulti costituito il Fascicolo Aziendale. L’importo unitario dell’aiuto per chilogrammo di latte prodotto viene calcolato dividendo tutto il plafond a disposizione per la somma dei quantitativi ammissibili dai singoli produttori beneficiari non esclusi. Tali quantitativi corrispondono alla media mensile delle produzioni in consegne e vendite dirette per i mesi di attività nei periodi sopra indicati. Le produzioni sono calcolate a livello di singolo produttore individuando, separatamente per le consegne e per le vendite, la produzione realizzata entro la quota nel periodo 2014/2015, con le stesse modalità adottate per il calcolo degli esuberi e, quindi, sommando i due valori ottenuti. Per i produttori che hanno iniziato la propria attività dopo il 31 marzo 2015 i quantitativi prodotti sono calcolati considerando la produzione commercializzata nel semestre giugno – novembre 2015. I quantitativi sono calcolati sulla base delle informazioni disponibili nel SIAN alla data del 1° marzo 2016 ovvero, per i produttori che effettuano vendite dirette, sulla base dei quantitativi dichiarati nella domanda di aiuto risultati ammissibili in esito ai controlli effettuati nel registro dei correspettivi. L’aiuto viene erogato da AGEA mediante pagamento diretto in favore dei produttori individuati come beneficiari sull’intero territorio nazionale, mediante bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN di ciascun produttore avente diritto, registrato nel fascicolo aziendale del beneficiario medesimo. E’ bene che ciascun produttore si accerti che il codice IBAN indicato nel fascicolo, e che sarà quello utilizzato per il pagamento dell’aiuto, sia corretto e lo identifichi quale beneficiario. Il produttore, inoltre, è tenuto, attraverso l’aggiornamento del fascicolo, a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall’Istituto di credito.

(A. Caprara)