Agricoltura: sottoscritto il nuovo C.C.N.L. per i Dirigenti.

Il 23 febbraio 2022 in Roma, presso la sede di Confagricoltura, è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del C.C.N.L. riguardante il personale, dipendente da aziende agricole, avente la qualifica di dirigente.

L’accordo modifica ed integra il precedente C.C.N.L., sottoscritto il 19 ottobre 2017 ed ha validità per il periodo 2021 – 2024, salva la parte retributiva che ha valenza biennale.

Il verbale di accordo modifica alcuni articoli del testo previgente ed in particolare gli articoli:

Art. 1 – Oggetto e sfera di applicazione del Contratto

Art. 8 – Retribuzione

Art. 15 – Trasferte

Art. 24 – Trattamento di Fine Rapporto

Art. 27 – Aggiornamento professionale

Art. 31 – Controversie collettive

Art. 32 – Controversie individuali. Collegio di conciliazione ed arbitrato

Art. 35 – Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione

Art. 37 – Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità

Art. 38 – Decorrenza e durata

Art. 35 bis – Contributo di assistenza contrattuale

Giova premettere che, per dirigenti (art. 2 CCNL) si intendono: “coloro che – investiti di tutti o di una parte dei poteri del datore di lavoro, sia persona fisica che giuridica, su tutta l’azienda o su parte di essa, con struttura e funzioni autonome – hanno poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali, nel campo tecnico o in quello amministrativo od in entrambi, in virtù di procura espressa o tacita o di delibera da parte degli organi statutari nel caso di persona giuridica e rispondono dell’andamento dell’azienda al datore di lavoro o a chi per esso”.

Vediamo in sintesi i principali contenuti del nuovo accordo.

Stipendio

L’art. 8 del rinnovato CCNL rammenta agli interessati  che per retribuzione si intende l’insieme di tutte le corresponsioni di carattere fisso e continuativo godute dal dirigente.

Secondo il nuovo accordo, lo stipendio base mensile è aumentato, per il biennio 2021 – 2022 del seguente importo:

a) con decorrenza 1.3.2022 di euro 100,00;

b) con decorrenza 1.10.2022 di euro 75,00.

Pertanto, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti occupati, ed in forza alla data di rinnovo del 23/02/2022, sarà pari a euro 4.480,00 con decorrenza 1.3.2022 e ad euro 4.555,00 con decorrenza 1.10.2022.

Con nota a verbale si precisa che l’aumento di cui alla lett. a) incide sullo stipendio base mensile fissato nell’art. 8 del precedente C.C.N.L. 19.10.2017 come integrato dall’Accordo economico biennale sottoscritto il 5.5.2019.

Trasferta

Secondo il nuovo accordo le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal dirigente per ragioni inerenti al proprio servizio, debbono essere rimborsate, previa presentazione della relativa documentazione, entro il mese in cui il  servizio che le ha determinate abbia avuto luogo.

Il rinnovato art. 15 prevede poi che con decorrenza dall’1.3.2022 sull’importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio dovrà essere applicata una maggiorazione del 10 per cento onde tenere conto (sempre a titolo di rimborso) delle piccole spese non documentabili. Il contratto prevede  la possibilità che (in via pattizia) siano determinabili, in luogo, forfetizzazioni.

Dall’1.3.2022 al lavoratore con qualifica di dirigente  è inoltre riconosciuta, in caso di trasferta al di fuori dal territorio comunale se sede di lavoro, una indennità giornaliera pari a 15,00 euro, fissata in  25,00 euro qualora  la trasferta sia svolta all’estero.

Responsabilità civile e penale del Dirigente – Assicurazione

Il rinnovato CCNL (art. 35) prevede l’onere, anche economico, per il datore di lavoro di assicurare il dirigente contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni dallo stesso dirigente espletate.

Dall’1.1.2023 al dirigente viene inoltre riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, (con premio a carico del datore di lavoro e per un limite massimo di euro 70,00 annui) la copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti connessi direttamente con l’esercizio delle funzioni attribuite e non dipendenti da colpa grave o dolo.

Decorrenza e Durata

Il nuovo C.C.N.L. decorre dall’1.1.2021 e scade il 31.12.2024, salvo le specifiche decorrenze indicate nei singoli articoli; per il trattamento economico e retributivo, il nuovo accordo ha come detto innanzi validità biennale e scade, pertanto, il 31.12.2022.

(M. Mazzanti)