Agricoltura – lavoro stagionale – Lavoratori extracomunitari – Quote per l’anno 2022. DPCM – circolare interministeriale – Termini di presentazione delle istanze.

Con la recente pubblicazione del DPCM (in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023) come noto si autorizza l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di 82.705 cittadini extracomunitari. Con circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Agricole (n. 648 del 30 gennaio 2023) vengono fornite  le consuete  indicazioni operative utili per la presentazione delle relative  istanze.

Il decreto flussi 2022  stabilisce, per il mondo del lavoro stagionale, 44.000 quote specificatamente per i settori agricolo e turistico-alberghiero; della quota predetta  1.500 unità sono dedicate per gli avviamenti con nullaosta  pluriennale; la quota stagionale (che saranno successivamente ripartite tra i territori, con provvedimenti del Ministero del Lavoro) è riservata  ai cittadini  provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica Di Corea), Costa D’avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica Di Macedonia Del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Il DCPM autorizza  poi  4.400 quote per conversioni dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di lavoro subordinato. Come per l’anno passato, nell’ambito della quota per il lavoro stagionale, si prevede una riserva per 22.000 unità a disposizione delle  istanze che potranno essere inoltrate (e valutate prioritariamente  per il rilascio del nulla osta dallo Sportello Unico) in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali indicate in decreto quali Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Copagri, Alleanza delle cooperative, cui il decreto assegna compiti di rilievo che infatti dovranno “sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti”.

Le istanze per l’assunzione dei lavoratori, con il precitato flusso, con il nulla osta per lavoro non stagionale, autonomo e stagionale (comprese le conversioni) si potranno  inviate a partire dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023 e fino al 31 dicembre 2023; anche per il corrente esercizio è prevista la possibilità di precaricare, sul sistema informatico a disposizione degli operatori (sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it),  le domande a partire dal 30 gennaio e sino al 22 marzo 2023; l’accesso all’applicativo ministeriale avviene unicamente con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per il corrente anno si utilizzeranno le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande secondo le caratteristiche tecniche ed operative  contemplate dal manuale dell’utente pubblicato su detto portale. La circolare precisa che il sistema prenoterà automaticamente le pratiche in base all’ordine cronologico di arrivo. Sulla base del recente  “decreto semplificazioni”, le quote saranno attribuite in automatico decorsi 30 giorni dall’invio delle istanze anche in assenza del parere positivo dello Sportello Unico (silenzio-assenso), decorso tale termine il sistema provvederà ad emettere il nulla osta che sarà trasmesso al datore di lavoro ed al consolato italiano del Paese di provenienza del lavoratore, di norma occorreranno poi  20 giorni per il rilascio del visto di ingresso.

La nuova procedura prevede che alla domanda siano allegate tutte le documentazioni probatorie richieste in copia, tale documentazione sarà poi da presentare in originale allo Sportello Unico  al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno; da allegare anche l’asseverazione (compilata da professionisti e intermediari abilitati ai sensi dell’art.1 della legge n. 12/1979) prevista sempre dal decreto semplificazioni, poiché tale attività di “controllo” non è più svolta dall’Ispettorato del Lavoro che quindi non deve più esprimere il parere sulle pratiche di nulla osta al lavoro; da notare come secondo la circolare  “l’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rispetto alla novità del DCPM in merito alla necessitata e preventiva valutazione relativa alla presenza in Italia di lavoratori, la circolare interministeriale precisa che la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è prevista per le domande  di nulla osta per l’ingresso di nuovi lavoratori stagionali.

Da ultimo si conferma  che le quote di lavoratori in ingresso saranno assegnate sulla base dell’ ordine cronologico di presentazione (Click day).

(M. Mazzanti)