Agricoltura: Lavoro familiare – forme e tutele.

Agricoltura: Lavoro familiare – forme e tutele.

Il lavoro familiare è connaturato al mondo rurale da sempre; tetto, mensa, solidarietà connaturavano la comunione tacita familiare, oggi più modernamente le svariate forme dell’impresa familiare e le società semplici agricole tendono ad assicurare la dignità del lavoro e dell’apporto familiare. Non ultimo, il lavoro del familiare può strutturarsi nelle forme delle subordinazione, così come può essere reso in via occasionale e avulso dalla organizzazione aziendale in senso stretto.

Vediamo le principali accezioni del lavoro dei familiari nell’ambito dell’impresa agricola.

Collaborazioni occasionali agricole

L’istituto in esame ha conosciuto una vita accidentata: già l’art. 122 della finanziaria 2001 aveva previsto sperimentalmente le collaborazioni occasionali agricoli tra parenti ed affini (entro il quinto grado), successivamente, con la legge finanziaria 2003 (all’art. 45) si erano individuate modifiche all’istituto, comportanti oneri previdenziali ed assicurativi e limitative (parenti entro secondo grado e studenti). La svolta con la legge Biagi: l’art. 74 del Dlgs. n. 276 del 2003, infatti aveva individuato “con specifico riguardo alle attività agricole, che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti ed affini sino al terzo grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”. Tale norma è stata modificata con altro provvedimento ( art. 7 ter DL 5/2009 convertito in legge n. 33/2009) che ha ampliato l’istituto al quarto grado. Rileva, al riguardo, ed evita la qualificazione di “lavoro” dipendente ed autonomo, il vincolo finalistico della prestazione che è resa per mero vincolo di affectio familiaris, per aiuto, anche di mutuo scambio, ovvero per motivi morali. Non vi dovrà perciò essere alcuna corresponsione di compensi o salari fatte salve le eventuali spese di mantenimento o spese sostenute dal parente per la esecuzione dei lavori. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il lavoro occasionale agricolo è applicabile a tutti gli imprenditori (coldiretti, IAP, agricoltori in genere) e sono riferite a qualsivoglia necessità aziendali (non solo per la raccolta prodotti  come in origine previsto). La norma non qualifica temporalmente la prestazione, né pone limiti particolari. Ricordiamo che la giurisprudenza ritiene occasionali e non “strutturali” le prestazioni lavorative non continuative, limitate ad un singolo incarico, non programmate nel tempo, di durata non ampia ancorché questa non abbia carattere di indeterminatezza.  Per le varie attività agricole saranno quindi utili i parenti (art. 74 cc)  e gli affini (art. 78 cc) entro il quarto  grado, e cioè: ® Parenti in linea diretta: rispetto all’interessato sono parenti di primo grado il genitore e il figlio, di secondo il nipote e il nonno, il terzo il figlio del nipote e il bisnonno, di quarto il trisnonno e il nipote del nipote. ® Parenti in linea collaterale: rispetto all’interessato il fratello è parente di secondo grado, di terzo grado è il nipote e lo zio, di quarto grado il figlio del nipote e il cugino, il figlio del bisnonno. ® Affini: l’affinità è il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge, nella linea e nel grado in cui l’interessato è parente di uno dei due coniugi, questi è affine dell’altro coniuge; ad esempio, tra marito e suocero vi è affinità, in linea retta di secondo grado, ecc. In linea collaterale la cognata è affine di secondo grado, il figlio della cognata così come lo zio del coniuge sono di terzo grado, sono di quarto grado il cugino del coniuge, il nipote della cognata. Il Ministero del lavoro – con circolare n. 37/2013 – con specifico riferimento alle attività agricole, ha chiarito che “non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi …”. La norma si fonda, quindi, sul fattore dell’occasionalità che rappresenta l’elemento dirimente al fine di escludere l’obbligo di iscrizione all’Ente previdenziale ed il conseguente versamento relativo all’attività svolta dal familiare a titolo gratuito. Il Ministero sottolinea come per attività occasionale si debba intendere quella caratterizzare dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa.

Il giudizio sulla non abitualità della prestazione è individuato attraverso un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale e ciò al fine dell’accertamento delle collaborazioni “familiari”. In definitiva quindi secondo il Ministero del Lavoro, in agricoltura sono genuine le collaborazioni occasionali escluse dagli obbligatori adempimenti previdenziali, quelle instaurate tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con parenti affini fino al quarto grado.

Collaborazioni familiari – presunzione di gratuità

Con lettera circolare (n° prot. 37/0010478/MA 007. A001) del 10 giugno 2013, il Ministero del Lavoro ha preso posizione in merito alle collaborazioni familiari, avuto particolare riguardo all’agricoltura. Com’è patrimonio acclarato, ed incontrastato, la collaborazione resa all’interno di una famiglia integra una prestazione avente principalmente eziologia “morale”, basata sulla c.d. affectio vel benevolentiae causa, e cioè sul vincolo solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare; ovviamente in un rapporto coniugale, di parentela e di affinità non si prevede d’ordinario la corresponsione di alcun compenso. Secondo il Ministero “il carattere abituale e prevalente del lavoro del familiare dell’imprenditore, individuale o socio, ai fini della iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS – la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune specifiche circostanze, inoltre, l’occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto”. Importante ancora la precisazione relativa al soggetto pensionato: secondo la circolare “appare opportuno ricondurre nell’ambito delle collaborazioni occasionali affectionis causa, escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale, le prestazioni rese da pensionati, i quali verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità. Le ragioni possono essere molte: la scarsa volontà di impegnarsi in un’attività nuova, la scelta di dedicarsi ad altri progetti o a curare più da vicino il contesto familiare. In sintesi, è sempre possibile individuare una o più ragioni che possano giustificare un limitato ed occasionale impegno lavorativo”. Pertanto, “il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, quali collaboratori occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l’iscrizione nella Gestione di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione”. Parimenti, per le prestazioni svolte dal familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro , considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare. La circolare chiarisce in modo inequivoco come, nelle predette casistiche, “la collaborazione del familiare si considera “presuntivamente” di natura occasionale e pertanto il personale ispettivo, solo ove non ritenga di accedere a tale impostazione per la presenza di precisi indici sintomatici di una “prestazione lavorativa” in senso stretto, dovrà comunque dimostrarne la sussistenza mediante puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo ed incontrovertibile”.

Lavoro subordinato tra familiari.

La liceità del rapporto di subordinazione nell’ambito della famiglia è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione. Si conferma, in ogni caso, come la regola “generale” nell’ambito familiare sia quella della “presunzione di gratuità” e, quindi, della insussistenza d’ordinario della subordinazione, ancorché dal punto di vista sistematico l’ordinamento lavoristico preveda la presunzione di onerosità. In sede ispettiva (del lavoro) è compito degli accertatori quello di accertare e provare che il rapporto di lavoro tra familiare sia insussistente ovvero se esistente sia reso a titolo  gratuito ovvero che il datore di lavoro familiare non eserciti i poteri gerarchici nei confronti dei propri familiari. La sentenza n. 4535/2018 (del 27 febbraio u.s.) ribadisce il consolidato orientamento sul punto. Nell’analisi del rapporto, la presenza di indici oggettivi consentono di riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale del familiare, generando la possibilità di riconoscere la legittimità e la sussistenza di un rapporto  di lavoro subordinato anche tra familiari. Questi gli indicatori: · l’onerosità della prestazione; · la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto; · l’osservanza di un orario (nella fattispecie coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale); · il “programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa” (del familiare); · la corresponsione di un compenso a cadenze fisse. Tali indicatori consentono, quindi, di individuare anche in famiglia la eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; secondo la Cassazione la “sussistenza della subordinazione … discende … dall’emersione all’esito dell’espletamento dei mezzi istruttori offerti dall’odierna intimata di circostanze di fatto, quali la presenza costante, l’osservanza di un orario coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività – entrambe modalità tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all’attività dettata da motivi di assistenza familiare – … il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell’organizzazione dell’attività stessa, al medesimo facente capo, dell’apporto della prestazione della stessa resa nonché la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, anch’essa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di elemento sintomatico della subordinazione”. In sostanza, per la Cassazione, è possibile il riconoscimento della genuinità del rapporto di lavoro e la natura subordinata, anche tra familiari, quando il lavoro è prestato in forza di un vincolo contrattuale e non soltanto benevolentiae vel affectionis causa. Ciò è conforme ad un precedente orientamento consolidato, secondo il quale la sussistenza di un vincolo familiare può costituire una ragione per respingere la qualificazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, intrattenuto tra le parti quale alternativa alla ordinaria presunzione di onerosità del rapporto di lavoro subordinato. Tale presunzione di gratuità può essere superata “fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione apprezzabile in riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro” (Cass. Civ. Sez. lav., n. 12433/2015), “non potendosi escludere che le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita prova” (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 5632/2006).

Lavoro autonomo agricolo

Sono iscritti nella gestione speciale INPS agricola (legge n. 9/1963 e legge n 233/1990) i coltivatori diretti, i componenti dei nuclei familiari degli imprenditori agricoli CD e gli imprenditori agricoli professionali – I.A.P. Le attività agricole per cui è necessaria l’iscrizione alla gestione INPS sono  relative a: A) la coltivazione del fondo: cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo biologico; B) silvicoltura: estrazione di legname, sistemazione del terreno, piantagione, raccolta di prodotti forestali; C) allevamento del bestiame: animali da carne, latte, lana e lavoro; D) attività connesse: attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell’allevamento degli animali. Sono coltivatori diretti i proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti, pastori, allevatori ed assegnatari di fondi nonché appartenenti ai nuclei familiari degli stessi soggetti quando, direttamente ed abitualmente, si dedicano alla coltivazione dei fondi, all’allevamento del bestiame ed allo svolgimento delle attività agricole connesse, ex art. 2135 c.c. “Presupposti per l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti sono, quindi, la diretta, abituale e manuale coltivazione del fondo, il diretto ed abituale allevamento e governo del bestiame, dovendosi intendere realizzato il requisito dell’abitualità quando le suddette attività sono rese in modo esclusivo o almeno prevalente, impegnando il coltivatore per il maggior periodo nell’anno e costituendo la maggior fonte di reddito. È necessario altresì che l’effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare del coltivatore non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame e che la lavorazione del fondo richieda un fabbisogno di manodopera non inferiore a 104 giornate lavorative annue, da intendersi anche come numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore” (Cassazione, sentenza n. 4810/1995). Per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) la pratica per ottenere la relativa qualifica, anche agli effetti previdenziali, e la relativa valutazione circa la sussistenza dei requisiti di legge (50% di tempo, 50% di reddito ovvero 25% per le zone svantaggiate), è svolta dalle Regioni (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 99/2004), ma resta salva la possibilità per l’I.N.P.S. di effettuare le opportune verifiche ritenute necessarie ai sensi del D.P.R. n. 476/2001.

(M. Mazzanti)