Agenzia Entrate: acquisto prodotti da parte dei dipendenti.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito il trattamento fiscale da riservare agli acquisti, effettuati dai  dipendenti, di prodotti dell’azienda, acquisti perfezionati  per fini personali e per inciso con un trattamento agevolato (con uno sconto)  ed utilizzando il “badge aziendale”.

L’Agenzia delle Entrate (risposta n. 158 –  25/3/2022) richiama il principio fondante dell’onnicomprensività del  reddito di lavoro dipendente e  dell’assoggettamento a tassazione  di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (art. 51  TUIR) secondo il quale  «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Conseguentemente gli emolumenti in denaro e  i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, sulla base dell’ art.  51, terzo comma, che  sancisce come  «Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1 (…) si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9.

Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista»; secondo l’art.  9 al comma 3 TUIR  «Per valore normale (…) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso».

Venendo più strettamente al tema del quesito posto e quindi agli “sconti d’uso“ l’ Agenzia richiama la risoluzione 29 marzo 2010, n. 26/E, la risoluzione 29 maggio 2009, n. 137/E, nonché la  circolare del   Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, stabilendo che nel caso di specie, come sottoposto all’agenzia,  e considerato che il lavoratore dipendente corrisponde per l’acquisto del bene il valore normale del bene, al netto degli “sconti d’uso“, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’importo corrispondente allo  sconto (poiché d’uso)  non sia da considerare nell’imponibile ai fini fiscali.

(M. Mazzanti)