L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha pubblicato la circolare n. 50 del 22 dicembre 2020 “DICHIARAZIONI ANNUALI PER L’ENERGIA ELETTRICA E PER IL GAS NATURALE. ANNO D’IMPOSTA 2020” con cui ha fornito aggiornamenti su contenuti delle dichiarazioni che dovranno essere trasmesse entro marzo 2021 ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di tassazione dell’energia elettrica consumata, nei casi in cui l’imposta è dovuta.
Come specificato dall’Agenzia, sono stati apportati alcuni aggiornamenti ai modelli da compilare per la presentazione della dichiarazione, che recepiscono le disposizioni legislative legate all’emergenza Covid-19 (art. 129, comma 1, del D.L. n. 34 del 19.05.2020 che ha disposto rate di acconto al 90% per il periodo d’imposta maggio-settembre 2020 e conguaglio al 31.03.2021).
L’Agenzia sottolinea che l’adempimento dichiarativo per il 2020, potrà essere assolto solo in forma telematica, entro il mese di marzo del 2021, utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità, con la tecnologia basata su “Web Service”, secondo due distinti canali ossia System to System (S2S) e User to System (U2S).
Le linee guida sui Web Services per assolvere all’adempimento in parola sono reperibili alla pagina Web del portale dell’Agenzia (Home > Servizi digitali > Web service) dove è possibile accedere ai file in formato xsd ed ai manuali tecnico-operativi nonché consultare ulteriore documentazione specifica.
Per utilizzare i servizi telematici per l’invio della dichiarazione è necessario acquisire delle abilitazioni tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU), che richiede, obbligatoriamente, nel caso in cui il soggetto tenuto all’adempimento sia diverso da Persona Fisica, la nomina del “Gestore”, che a sua volta può incaricare un delegato.
Per maggiori approfondimenti sulla Dichiarazione di consumo annuale, si rimanda alla circolare n. 50/2020 e relativi allegati disponibili sul sito dell’Agenzia
(https://www.adm.gov.it/portale/en/dichiarazione-di-consumo-energia-elettrica-e-gas-naturale-2020) ed alla nota n. 156148/2019 con cui l’Agenzia aveva introdotto le nuove modalità di trasmissione telematica da applicare a partire dall’anno d’imposta 2020
Si ricorda che, ai sensi del Testo Unico sulle Accise (D.Lgs. 504/1995), l’energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio.
Per quanto di interesse delle imprese agricole, non è invece sottoposta ad accisa l’energia elettrica di seguito indicata:
- prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
- prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico.
E’ esente dall’accisa l’energia elettrica:
- prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
- consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW.
Si ricorda poi che sono obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica:
- a)i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali (venditori);
- b)gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
- c)i soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l’utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;
- d)i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.
Tali soggetti obbligati, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono tenuti a presentare una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale al numero della partita IVA del soggetto, all’ubicazione dell’eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l’accertamento del debito «d’imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l’energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
In relazione a quanto indicato, sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni i produttori di energia fotovoltaica (titolari di officina elettrica) da impianti di potenza oltre i 20 kW e che consumano una parte, non rilevante, della loro produzione (impianti FV in cessione parziale).