Acquisti di carburanti dal 1 luglio 2018.

Acquisti di carburanti dal 1 luglio 2018.

 

Con l’intento di aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA, in determinati settori, l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica è stato anticipato, a far data dal 1 luglio 2018, per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonchè per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, a norma dell’art. 1, c. 917, Legge di Bilancio 2018.

Tipi di carburanti soggetti all’obbligo

Proprio per le finalità dell’introduzione della fatturazione elettronica, dirette a contrastare I fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali, secondo l’interpretazione contenuta nella circolare n. 8/E, tra le cessioni soggette all’obbligo di emissione anticipata della fattura elettronica, vanno ricomprese tutte quelle relative alla benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. In ordine all’applicazione della disciplina alle cessioni di gasolio agricolo, l’Agenzia delle Entrate ha per le vie brevi, per il momento, confermato che tali cessioni devono intendersi ricomprese nell’obbligo in questione attese le suddette finalità della normativa diretta, come detto, a contrastare i fenomeni di frode nel settore degli olii minerali e  dell’immissione in consumo dai depositi fiscali, nonché nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva. Tuttavia, Confagricoltura ha espressamente richiesto un ulteriore approfondimento in considerazione degli usi specifici a cui sono destinate le macchine agricole. Peraltro,  l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc. Inoltre, per le cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione (es. GPL, metano), l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019.

Contenuto della fattura

Per quanto attiene il contenuto della fattura, fermo restando che è necessario assicurare la presenza dei dati richiesti dei predetti artt. 21 e 21 bis del DPR n. 633/72, non è richiesto, tra gli elementi obbligatori, il numero della targa o di altro estremo identificativo del veicolo, come invece è previsto per la “scheda carburante”. Tuttavia, tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per altre finalità , come, per esempio, per la deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte sui redditi. E’ precisato che nel caso in cui si effettuano anche altri interventi od operazioni (es. riparazioni, lavaggio, ecc.), oltre all’acquisto del carburante,  esposti in un’unica fattura che documenta cumulativamente tali operazioni, la stessa fattura dovrà, comunque, essere emessa in forma elettronica. Resta fermo, infine, che se la cessione del carburante e’ accompagnata dal documento di trasporto, ex DPR n. 472/96 (DDT), sarà sempre possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti.

Modalità di pagamento

Ai fini della deducibilità dei costi d’acquisto dei carburanti e della detraibilità dell’IVA, è stato introdotto l’obbligo dell’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, c. 6 del DPR n. 605/73. In particolare, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate , prot. n. 73203/2018, ha inoltre, individuato quali mezzi idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, i seguenti mezzi di pagamento tracciabili: a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; b) i bonifici bancari o postali, i bollettini postali e l’addebito diretto in c/c. E’ stato chiarito che gli stessi mezzi di pagamento devono ritenersi idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti in base alle norme del TUIR. Per quanto riguarda l’uso di carte e buoni carburanti, considerato che nelle motivazioni al predetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato evidenziato che devono ritenersi idonee le predette forme di pagamento, ancorché il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alle cessioni, va considerato valido, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi, l’uso di carte utilizzate nei c.d. contratti di “netting” o di altri sistemi, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, se la cessione/ricarica della carta, è regolata con gli strumenti di pagamento sopra richiamati. Parimenti, devono ritenersi validi anche i pagamenti effettuati in via “mediata”, cioè all’interno di una concatenazione di pagamenti con strumenti tracciabili. E’ il caso, ad esempio, del rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. In tal caso, se il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel predetto Provvedimento Direttoriale) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato avvalendosi sempre di una delle modalità prima individuate (es. bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la spesa risulterà deducibile da parte del datore di lavoro. Ci si riserva di fornire ulteriori informazioni sui temi trattati anche in funzione delle successive direttive che saranno impartite dall’amministrazione finanziaria.

(E. Cricca)