Nuovo accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il nuovo Accordo della conferenza Stato-Regioni relativo alla formazione, individua nuovi contenuti in materia di sicurezza per tutte le figure previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori e operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione saranno coinvolti da queste novità. Si tratta di un accordo “quadro” che abroga e sostituisce i diversi Accordi precedenti, sancito in via definitiva in data 17 aprile 2025 introduce significative novità per le aziende agricole, che vengono purtroppo ulteriormente appesantite da ulteriori obblighi formativi.

Confagricoltura, nel corso del lungo iter che ha portato alla definizione dell’accordo, non è stata sentita nella prima fase, come del resto le altre organizzazioni agricole.

Solo a seguito di nostre reiterate richieste e grazie all’azione che siamo riusciti a portare avanti, la nostra Organizzazione è stata formalmente sentita lo scorso 11 dicembre.

Purtroppo, nonostante la nostra posizione fortemente critica espressa nel corso dell’audizione, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo dell’accordo senza apportare le modifiche richieste.

Ciò premesso, nella sottostante tabella, si evidenziano le novità più rilevanti per le aziende del settore agricolo, con la precisazione che il testo ufficiale dell’Accordo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale

TABELLA DI CONFRONTO TRA PRECEDENTE E NUOVO ACCORDO 2025

FORMAZIONE DA EFFETTUARE PRIMA DELL’ASSUNZIONE, NUOVO ORDINAMENTO – Si ritiene utile evidenziare che l’accordo in commento non prevede più a differenza del precedente la possibilità di far completare la formazione del lavoratore neoassunto entro e non oltre 60 giorni, ma necessita di avviarlo ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o contestualmente all’assunzione. Si tratta di una novità particolarmente penalizzante per il settore, considerate le esigenze organizzative delle aziende agricole che, anche a causa della carenza di manodopera, sono costrette a ricorrere spesso al turn over di lavoratori soprattutto per operazioni stagionali a basso rischio, quale la raccolta, che richiedono di adibire tempestivamente il lavoratore alla mansione, pena la perdita del prodotto .

CORSO DATORE DI LAVORO – VECCHIO ORDINAMENTO che prevedeva 32 ore per rischio   medio, con aggiornamento di 10 ore, ora SUPERATO DAI SOTTOSTANTI DISTINGUO

CORSO PER DATORI DI LAVORO – NUOVO ORDINAMENTO   durata minima di 16 ore e sia articolata in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l’altro di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere anche il cd. “modulo cantieri” della durata di 6 ore. Aggiornamento quinquennale con una durata minima di 6 ore. Per entrambi i corsi, sia quello iniziale che quello di aggiornamento, è prevista la modalità e-learning oltre a quella in presenza o in videoconferenza, da svolgere entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

CORSO PER DATORI DI LAVORO RSPP – NUOVO ORDINAMENTO per D.D.L. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Qualora il datore di lavoro svolga anche i compiti del servizio di prevenzione e protezione – oltre alle 16 ore di formazione sopra ricordate – dovrà seguire i seguenti corsi di formazione aggiuntivi: -modulo comune di 8 ore valido per tutti, a prescindere dal settore in cui opera l’azienda. -modulo tecnico-integrativo specifico per l’agricoltura (Agricoltura-Silvicoltura-Zootecnica) della durata di 16 ore. Non sarà possibile erogare la formazione in questione in modalità e-learning. Per i corsi di aggiornamento la periodicità è quinquennale, con una durata minima pari a 8 ore (è invece prevista anche la modalità e-learning).

CORSO FORMAZIONE LAVORATORI VECCHIO ORDINAMENTO INVARIATO – Per quanto riguarda la formazione, generale e specifica, i contenuti e la durata rimangono invariati rispetto quanto previsto nel precedente Accordo. CORSO BASE DI  4 ORE PER TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO E CORSO     SPECIFICO AGRICOLTURA  8 ORE – AGGIORNAMENTO DI 6 0RE OGN 5 ANNI

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI VECCHIO ORDINAMENTO, INVARIATO –   La formazione dei PREPOSTI rimane accessibile, come già previsto nel precedente accordo, solo previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori. Il corso verrà sviluppato in quattro moduli per una durata minima di 12 ore. Come modalità di erogazione è prevista la presenza e videoconferenza sincrona (non più in e-learning, come invece era previsto nel precedente Accordo Stato-Regioni). La formazione di aggiornamento avrà una periodicità biennale con una durata minima pari a 6 ore. I Preposti in possesso di un attestato da oltre 2 anni avranno 12 mesi, dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, per effettuare il corso di aggiornamento

CORSO PER DIRIGENTI NUOVO ORDINAMENTO –  il nuovo Accordo prevede una riduzione della durata da 16 a 12 ore, cui segue un eventuale “modulo aggiuntivo cantieri” di 6 ore limitatamente ai dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. Riguardo la periodicità di aggiornamento, questa resta invariata, quinquennale, con una durata minima pari a 6 ore. Contrariamente a quanto previsto per il corso preposti, qui la modalità e-learning è ammessa (in linea col precedente accordo)

FORMAZIONE PER OPERATORI DI MACCHINE RACCOLTA FRUTTA NUOVO ORDINAMENTO Ulteriori novità introdotte dall’Accordo sono rappresentate dagli obblighi formativi (prima non previsti) per macchine operatrici, quali i caricatori per la movimentazione di materiali, il carroponte e la macchina agricola raccogli frutta, per la quale è previsto un corso in prima istituzione di 8 ore (di cui 4 di teoria e 4 di pratica). Per tali tipologie di attrezzature, l’Accordo prevede il riconoscimento della formazione pregressa qualora i contenuti siano conformi con quanto stabilito dall’Accordo medesimo.

Si ricorda che il Datore di Lavoro, per talune macchine, deve richiedere ad INAIL l’esecuzione dell’immatricolazione e della prima delle verifiche periodiche unicamente attraverso il servizio telematico Civa, che permette la gestione informatizzata di tali richieste.

 

Risultano evidenti le principali novità riportate in premessa, e cioè che il settore primario risulta tra quelli a cui l’Accordo Stato-Regioni assegna i maggiori carichi formativi rispetto al passato.

Continueremo pertanto a mettere in luce le criticità dell’accordo rispetto alle caratteristiche del settore agricolo, con l’obiettivo di provare a superale, almeno in parte, con ogni iniziativa possibile.

È indubbio, in ogni caso, che sul piano operativo sarà necessario adoperarsi per consentire a tutti gli interessati di adeguarsi alle nuove regole, tenendo presente che l’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti.

Riservandoci di tornare più diffusamente sull’argomento, anche a seguito dell’emanazione di apposite istruzioni da parte delle amministrazioni competenti.

(Ufficio Sicurezza)