INL: dipendenti, assenza ingiustificate e dimissioni

Come si ricorderà, con la Legge n. 203/2024,  “Disposizioni in materia di lavoro” ( pubblicata in G. U. n. 303 del 28 dicembre 2024, c.d. “collegato lavoro”)  è stata modificata, con l’art. 19,  in modo sostanziale la normativa in materia di risoluzione del rapporto di lavoro); il collegato lavoro ha infatti inserito nel previgente articolato – che disciplina le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con metodologie telematiche (art. 26 del Dlgs n. 151/2015)  il comma 7-bis, secondo il quale

in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

Già con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 – era intervenuto l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro – l’INL, per commentare, a caldo,  alcuni aspetti della nuova disciplina; si segnala sul punto la ulteriore recente circolare emanata dall’INL (nota n. 579 del 22 gennaio 2025) che chiarisce (di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha formalizzato il proprio orientamento  con nota prot. 532 del 20 gennaio 2025) più approfonditamente la questione e fornisce istruzioni applicative.

L’ispettorato chiarisce che la norma sostanzialmente affida l’onere della comunicazione – alla sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo di svolgimento del rapporto di lavoro – in capo al datore di lavoro; la predetta comunicazione è relativa all’assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine.

Secondo l’INL  la  comunicazione va effettuata solo quando il datore di lavoro intende far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non vi è, sul punto, alcun onere generale di comunicazione delle assenze ingiustificate del dipendente;  il datore di lavoro che intende trasmettere  la comunicazione, dovrà  verificare che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine previsto dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza.

La predetta dovrà essere inviata preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede, dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.

 

La circolare INL, per facilitare il compito dei datori di lavoro, ha predisposto una modulistica allegata alla nota in commento.

 

La circolare INL precisa inoltre come,  sulla base della comunicazione pervenuta da parte del datore di lavoro  e di eventuali altre informazioni, già in possesso degli uffici ispettivi territoriali , d’ordinario si provvederà, a cura dell’ITL, ad  avviare entro il termine massimo di trenta giorni,  la verifica sulla veridicità della comunicazione datoriale prendendo contatto  con il lavoratore, con altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili, ciò con lo scopo di  accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.

Relativamente alla risoluzione del rapporto di lavoro la circolare INL conferma come il rapporto medesimo si intenda risolto per volontà del lavoratore e non si applichi quindi la disciplina prevista per le dimissioni telematiche; in pratica il protrarsi della assenza ingiustificata e della relativa comunicazione da parte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore.

Secondo la nota INL una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro”.

Come prevede la norma peraltro l’effetto risolutivo potrà essere evitato nel caso in cui  il dipendente  dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza” (ad es. perché ricoverato in ospedale o comunque la circostanza di averli comunicati).

La nota INL precisa che qualora il lavoratore fornisca prova inequivoca dell’impedimento ovvero se l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non si avrà l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro. In tale ipotesi l’Ispettorato provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione  al lavoratore (che avrà diritto alla eventuale ricostituzione del rapporto) ed al datore di lavoro.

Da ultimo la nota INL precisa come qualora risulti che il lavoratore, pur contattato dall’Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell’impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà ritenersi comunque risolto; secondo l’INL

“i motivi eventuali posti alla base dell’assenza (ad es. mancato pagamento delle retribuzioni) potranno essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di “giusta causa” delle dimissioni rispetto alle quali si provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti”.

Si ricorda che l’articolo 75 del CCNL Operai Agricoli prevede la risoluzione del rapporto di lavoro “per giusta causa” dopo “assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni”.

Parimenti l’articolo 51 del CCNL Quadri e Impiegati Agricoli prevede la risoluzione del rapporto di lavoro “per giustificato motivo” per “le ripetute assenze non giustificate”.

(M. Mazzanti)