Prevenzione incendi – disposizioni transitorie per la regola tecnica relativa ai contenitori distributori di gasolio fino a 9 M3.
Si segnala che nella Gazzetta ufficiale del 17 maggio 2018, n. 113 è stato emanato il decreto 10 maggio 2018 recante “Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori – distributori ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C” con cui viene individuato un periodo transitorio di 9 mesi (ovvero fino al 18 febbraio 2019) in cui è consentita la commercializzazione e l’installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato, solo se prodotti prima dell’entrata in vigore del D.M. 22 novembre 2017 (nuova Regola tecnica).
Il provvedimento, in vigore dal 18 maggio 2018, interviene sulle disposizioni emanate con il decreto 22 novembre 2017 con cui è stata aggiornata la disciplina antincendio relativa all’installazione e l’esercizio dei contenitori-distributori mobili fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³.
Per quanto sopra esposto le casistiche al momento riscontrabili nelle aziende agricole possono essere le seguenti:
– contenitori – distributori, esistenti o nuovi, di capacità geometrica inferiore a 6 mc esenti dall’adeguamento alla nuova Regola tecnica.
Ciò in ragione del fatto che per tali fattispecie di contenitori non è necessario il possesso della SCIA ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 116, fermo restando che devono rispettare i criteri minimi antincendio previsti dal DM 19 marzo 1990;
– contenitori – distributori già esistenti di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc in possesso della SCIA, che rientrano nella esenzione di cui alla lettera b), comma 2 dell’articolo 4 del Dm 22 novembre 2017;
– contenitori – distributori nuovi prodotti secondo il Dm 19 marzo 1990 prima del 5 gennaio 2018 che possono essere venduti e installati fino al 18 febbraio 2019 e se di capacità geometrica tra 6 e 9 mc sarà comunque necessario richiedere la SCIA per ottemperare al D.P.R. 151/2011.
Il caso più critico rimane quello legato ai contenitori – distributori mobili già esistenti di – capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc nei casi in cui non sia stata richiesta la SCIA.
Tali depositi, potrebbero essere soggetti all’adeguamento alle nuove regole D.M. 22 novembre 2018 situazione che comunque creerebbe grande confusione visto che da una parte si permette ancora la possibilità di installare contenitori distributori mobili di cui al D.M. 19 marzo 1990 e dall’altra si richiede l’adeguamento per la stessa tipologia di depositi già installati seppur in assenza di SCIA.
In attesa di avere specifiche istruzioni dai VVFF, si suggerisce comunque nel suddetto caso di procedere comunque alla richiesta di SCIA in modo da evitare l’adeguamento dei contenitori distributori mobili alla nuova Regola tecnica con particolare riferimento ai bacini di contenimento.
(S. CasinI)